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Document C2005/205/58
Case T-236/05: Action brought on 17 June 2005 by Willem Aldershoff against the Commission of the European Communities
Causa T-236/05: Ricorso del sig. Willem Aldershoff contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 giugno 2005
Causa T-236/05: Ricorso del sig. Willem Aldershoff contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 giugno 2005
GU C 205 del 20.8.2005, p. 32–32
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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20.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 205/32 |
Ricorso del sig. Willem Aldershoff contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 giugno 2005
(Causa T-236/05)
(2005/C 205/58)
Lingua processuale: il francese
Il 17 giugno 2005 il sig. Willem Aldershoff, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione che ha approvato il suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa innanzi tutto valere un errore manifesto di valutazione per il fatto che non gli sia stata attribuita la valutazione «Eccezionale» o «Molto bene» per il suo rendimento benché abbia raggiunto, o meglio superato, i suoi obiettivi nonostante le particolari difficoltà in cui sarebbe incorso sul luogo di lavoro.
Il ricorrente deduce inoltre una pretesa incoerenza tra, da un lato, i commenti contenuti nel rapporto impugnato, da cui risulterebbe una miglioramento per il fatto di avere superato i suoi obiettivi e, dall'altro, i giudizi finali che gli sono stati attribuiti e che si collocherebbero al di sotto della media.
Infine, il ricorrente deduce un'assenza di motivazione pertinente della decisione impugnata.