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Document C2005/205/48

Causa T-220/05: Ricorso del sig. Kurt Jacobs contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 giugno 2005

GU C 205 del 20.8.2005, pp. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/26


Ricorso del sig. Kurt Jacobs contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 giugno 2005

(Causa T-220/05)

(2005/C 205/48)

Lingua processuale: il francese

Il 7 giugno 2005 il sig. Kurt Jacobs, residente in Bruges (Belgio), rappresentato dall'avv. Lucas Vogel, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione adottata dall'APN l'11 febbraio 2005, notificata il 14 febbraio 2005 e ricevuta il 27 febbraio 2005, recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente il 16 novembre 2004, con la quale chiedeva l'annullamento di tre decisioni adottate in successione il 16 agosto 2004, il 24 agosto 2004 e il 31 agosto 2004, nella parte in cui esse fissavano il suo inquadramento, all'atto dell'assunzione, al grado B*3, scatto 2, e fissavano la sua retribuzione di base in EUR 3 101,85;

2.

all'occorrenza, annullare parimenti le decisioni avverso le quali era stato presentato il detto reclamo, in date 16 agosto 2004, 24 agosto 2004 e 31 agosto 2004;

3.

condannare la Commissione al pagamento della somma di EUR 250 000, a titolo di risarcimento dei danni e interessi.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si era candidato al concorso esterno COM/B/1/02, finalizzato alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di assistenti amministrativi di grado B5 o B4. Risultato vincitore, riceveva una proposta di assunzione da parte della DG RELEX della Commissione, con messaggio di posta elettronica in data 20 aprile 2004. Il 21 aprile 2004, accettava tale offerta. Il suo atto di nomina, tuttavia, veniva redatto solo in data 31 agosto 2004, in quanto il ricorrente aveva dovuto risolvere previamente il proprio contratto che lo vincolava al precedente datore di lavoro. In applicazione delle nuove disposizioni dello Statuto, entrate in vigore il 1o maggio 2004, veniva assunto al grado B*3, scatto 2, mentre il precedente grado B5, previsto nel bando di concorso, corrisponde al nuovo grado B*5. Per tale ragione, la sua retribuzione di base risultava nettamente inferiore a quella che sarebbe stata nel vigore del precedente regime.

Il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento delle decisioni impugnate relative alla sua nomina in ruolo ed alla determinazione del suo inquadramento, nonché il risarcimento del danno asseritamente subito. Nell'ambito del primo motivo, fa valere la violazione del principio del legittimo affidamento, del dovere di sollecitudine dell'amministrazione, nonché delle disposizioni vincolanti del bando di concorso. In tale contesto, fa parimenti valere che la decisione della sua assunzione, in realtà, sarebbe stata presa precedentemente all'entrata in vigore del nuovo Statuto, con lo scambio di posta elettronica del 20 e del 21 aprile 2004.

Il ricorrente invoca inoltre, con il secondo motivo, la violazione del principio di non discriminazione, sulla base del rilievo che sarebbe stato assunto con un grado inferiore rispetto a quello previsto nel bando di concorso e a quello con il quale sarebbero stati assunti altri vincitori del medesimo concorso.


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