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Document C2005/205/13

Causa C-235/05 P: Ricorso della L'Oréal SA contro la sentenza pronunciata il 16 marzo 2005 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-112/03 tra la L'Oréal SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI); controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli): Revlon Suisse SA, presentato il 28 maggio 2005

GU C 205 del 20.8.2005, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/7


Ricorso della L'Oréal SA contro la sentenza pronunciata il 16 marzo 2005 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-112/03 tra la L'Oréal SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI); controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli): Revlon Suisse SA, presentato il 28 maggio 2005

(Causa C-235/05 P)

(2005/C 205/13)

Lingua processuale: l'inglese

Il 28 maggio 2005 la L'Oréal SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dal sig. Xavier Buffet Delmas d'Autane, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata il 16 marzo 2005 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-112/03 (1) tra la L'Oréal SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli): Revlon Suisse SA.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

a)

annullare interamente la sentenza del Tribunale di primo grado 16 marzo 2005 nella causa T-112/03 e annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 gennaio 2003, relativa al ricorso N. R0396/2001-4 vertente sul procedimento di opposizione n. B 215048 (Domanda di marchio comunitario n. 1011576);

b)

condannare l'UAMI alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (2) e non ha tratto le conseguenze giuridiche dalle sue conclusioni, rifiutando di prendere in considerazione il carattere poco incisivo del marchio anteriore (FLEX) nella valutazione del grado di somiglianza tra tale marchio ed il marchio complesso (FLEXI AIR), in cui esso è riprodotto.

Essa afferma che i segni non sono simili o diversi in astratto, bensì in concreto (cioè alla luce della percezione di tali segni da parte del pubblico pertinente). Quindi, se i segni fossero stati paragonati correttamente in concreto, la conclusione logica sarebbe stata quella di attribuire meno importanza ai segni non distintivi o ai marchi anteriori con carattere debolmente distintivo.

La ricorrente afferma inoltre che il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto la sentenza impugnata è viziata da difetto di motivazione. Essa sostiene che il Tribunale di primo grado è venuto meno al proprio dovere di fornire una motivazione, limitandosi a statuire, al punto 82, che «il carattere debolmente distintivo del marchio anteriore non è contestato», senza esporre alcuna conclusione in merito al rischio di confusione.


(1)  GU C 132 del 28 maggio 2005, pag. 25.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1).


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