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Document C2005/155/58

Causa T-178/05: Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 5 maggio 2005

GU C 155 del 25.6.2005, pp. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/30


Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 5 maggio 2005

(Causa T-178/05)

(2005/C 155/58)

Lingua processuale: l'inglese

Il 5 maggio 2005 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. C. Jackson, agent, assistito dal sig. M. Hoskins, barrister ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riunire il presente ricorso con quello proposto dal Regno Unito di Gran Bretagna l'11 aprile 2005 ai sensi dell'art. 230 CE diretto all'annullamento del diniego di prendere in considerazione il piano nazionale di assegnazione modificato, contenuto nella lettera della Commissione 1o febbraio 2005;

annullare la decisione della Commissione 12 aprile 2005 C(2005) 1081 def., relativa alla proposta di modifiche al piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificata dal Regno Unito in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 30 aprile 2004 il Regno Unito ha notificato alla Commissione un piano nazionale di assegnazione provvisorio ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (1), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Il 7 luglio 2004 la Commissione ha adottato la decisione C(2004)2515/4 def., relativa al suddetto piano, ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva.

A seguito del completamento delle attività indicate nel piano nazionale di assegnazione provvisorio, il 10 novembre 2004 il Regno Unito ha notificato alla Commissione che intendeva modificare tale piano in modo da tener conto dei risultati del suo lavoro.

Nella decisone impugnata, la Commissione ha giudicato irricevibile la proposta modifica a tale piano, notificata dal Regno Unito il 10 novembre 2004 e da ultimo aggiornata il 18 febbraio 2005, che comportava un incremento delle quote emissione pari a 19.8 milioni di tonnellate CO2 equivalenti.

Il Regno Unito sostiene che il giudizio di irricevibilità è errato in diritto e deve essere annullato.

Il Regno Unito lamenta che la decisione impugnata è viziata da errori di diritto per i seguenti motivi:

la Commissione non era legittimata, nella decisione impugnata, a considerare definitivo il piano nazionale provvisorio di assegnazione del Regno Unito, stante l'espressa formulazione del suddetto piano;

la Commissione doveva esaminare le modifiche al piano nazionale di assegnazione del Regno Unito il prima possibile per poter consentire a tale Stato di conformarsi ai suoi obblighi in forza della direttiva;

la decisione della Commissione C(2004)2515/4 def. non può vietare o limitare la presa in considerazione delle osservazioni del pubblico di cui all'art. 9 dell'allegato III a all'art. 11, n. 1, della direttiva;

l'art. 3 della decisione della Commissione C(2004)2515/4 def. consente al Regno Unito di notificare qualsiasi modifica alla Commissione, ivi incluse modifiche che danno luogo ad un aumento della quantità delle quote assegnate.


(1)  GU del 25.010.2003, L 275, pag. 32


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