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Dokumentas C2005/155/22
Judgment of the Court of First Instance of 12 April 2005 in Case T-191/02, Giorgio Lebedef v Commission of the European Communities (Officials — Framework Agreement of 1974 between the Commission and the trade union and professional organisations — Repudiation — Adoption of the operational rules — Confirmation of the Agreement of 4 April 2001 — Admissibility)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 12 aprile 2005, nella causa T-191/02, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Accordo-quadro del 1974 concluso tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali — Denuncia — Adozione di norme operative — Conferma dell'accordo del 4 aprile 2001 — Ricevibilità)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 12 aprile 2005, nella causa T-191/02, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Accordo-quadro del 1974 concluso tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali — Denuncia — Adozione di norme operative — Conferma dell'accordo del 4 aprile 2001 — Ricevibilità)
GU C 155 del 25.6.2005, p. 11–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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25.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/11 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
12 aprile 2005
nella causa T-191/02, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Accordo-quadro del 1974 concluso tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali - Denuncia - Adozione di norme operative - Conferma dell'accordo del 4 aprile 2001 - Ricevibilità)
(2005/C 155/22)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-191/02, Giorgio Lebedef, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Senningerberg (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti G. Bounéou e F. Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: M J. Currall, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, con cui quest'ultima ha denunciato l'accordo-quadro del 20 settembre 1974, ha nuovamente adottato le norme operative riguardanti i livelli, l'organo e le procedure di concertazione concordate tra la maggior parte delle organizzazioni sindacali e professionali e l'amministrazione della Commissione il 19 gennaio 2000, ha confermato l'accordo del 4 aprile 2001 relativo alle risorse a disposizione della rappresentanza del personale, ha confermato le disposizioni sullo sciopero figuranti all'allegato I dell'accordo-quadro del 20 settembre 1974, ha invitato il vice-presidente della Commissione, il sig. N. Kinnock, a negoziare con le organizzazioni sindacali e professionali e a sottoporre all'adozione del collegio entro la fine del mese di marzo 2002 un nuovo accordo-quadro e a includere nella serie di modifiche dello Statuto che devono dar luogo a concertazione con le organizzazioni sindacali e professionali una modifica che prevede la possibilità di adottare un regolamento elettorale mediante referendum organizzato presso il personale delle istituzioni e, se necessario, una domanda di annullamento della lettera del sig. Kinnock del 22 novembre 2001, inviata al presidente di ciascun sindacato per comunicare loro la sua decisione di chiedere alla Commissione di procedere, il 5 dicembre 2001, alla risoluzione dell'accordo-quadro del 20 settembre 1974 summenzionato e all'adozione di diversi tra i punti summenzionati, nonché una domanda di annullamento della decisione del sig. E. Halskov del 6 dicembre 2001, recante il rifiuto di accordare un ordine di missione al ricorrente per partecipare alla riunione di concertazione del 7 dicembre 2001 sul «pacchetto globale dei progetti di modifica dello Statuto», il Tribunale, (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, P. Mengozzi, e dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, giudice, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore,ha pronunciato, il 12 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1 |
Il ricorso è respinto. |
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2 |
Ogni parte sopporterà le proprie spese incluse quelle relative al procedimento sommario. |