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Document C2005/115/41

    Ordinanza del Tribunale di primo grado, 10 gennaio 2005, nella causa T-209/04, Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (Politica della pesca — Modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca — Domanda d'autorizzazione per la costituzione di società miste — Omessa presa di posizione da parte della Commissione — Ricorso per carenza — Ricorso manifestamente infondato)

    GU C 115 del 14.5.2005, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 115/21


    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    10 gennaio 2005

    nella causa T-209/04, Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (1)

    (Politica della pesca - Modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca - Domanda d'autorizzazione per la costituzione di società miste - Omessa presa di posizione da parte della Commissione - Ricorso per carenza - Ricorso manifestamente infondato)

    (2005/C 115/41)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Nel procedimento T-209/04, Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. T. van Rijn e sig.ra S. Pardo Quintillán), avente ad oggetto un ricorso per carenza diretto a far constatare che illegittimamente la Commissione ha omesso di prendere posizione in merito alle autorizzazioni richieste dalle autorità spagnole ai fini della costituzione di società miste, in conformità al regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337, pag. 10), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2369 (GU L 358, pag. 49), il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 10 gennaio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1

    Il ricorso è respinto nella parte riguardante le domande relative alle imbarcazioni Balcagia ed Enterprace.

    2

    Quanto al resto, non vi è più luogo a statuire.

    3

    Il ricorrente è condannato alle spese.


    (1)  GU C 201 del 7.8.2004


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