Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/115/28

    Causa C-123/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 15 marzo 2005

    GU C 115 del 14.5.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 115/15


    Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 15 marzo 2005

    (Causa C-123/05)

    (2005/C 115/28)

    Lingua processuale: l'italiano

    Il 15 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e A. Aresu, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1)

    constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato l'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha modificato il testo dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 573, introducendo in detto testo la disposizione di cui al secondo comma, che consente il rinnovo di appalti pubblici di servizi e di forniture a beneficio dei titolari di un precedente affidamento, è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 11, 15 e 17 della direttiva 92/50/CEE (1) del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e dagli artt. 6 e 9 della direttiva 93/36/CEE (2) del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, nonché dagli artt. 43 CE e 49 CE;

    2)

    condannare la Repubblica italiana alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione ha censurato le disposizioni recate dall'art. 6, comma 2, della legge n. 573 del 1993, come modificato dall'art. 44 dalla legge n. 724 del 1994. Il citato comma 2, in particolare, pur vietando il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, prevede altresì che «entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione».

    La Commissione ritiene che tali disposizioni consentirebbero alle amministrazioni pubbliche di attribuire, in modo diretto e senza ricorrere ad alcuna procedura di messa in concorrenza, nuovi appalti di servizi e di forniture, che verrebbero così affidati mediante procedure non coerenti con il diritto comunitario. Si verificherebbe un contrasto con i principi recati dalle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE, rispettivamente in materia di appalti pubblici di servizi e di forniture. Inoltre, tale normativa si collocherebbe in contrasto con i principi di non discriminazione e di trasparenza, preordinati ad assicurare le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi contemplate dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE.


    (1)  G.U. n. L 209 del 24/07/1992, pag. 0001

    (2)  G.U. n. L 199 del 09/08/1993, pag. 0001


    Top