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Document C2005/115/12

    Sentenza della Corte (Prima Sezione), 10 marzo 2005, nel procedimento C-491/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof dell'Assia): Ottomar Hermann contro Stadt Frankfurt am Main («Imposta indiretta — Direttiva 92/12/CEE — Imposta comunale sulla fornitura di bevande alcoliche da consumarsi immediatamente in loco»)

    GU C 115 del 14.5.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 115/6


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Prima Sezione)

    10 marzo 2005

    nel procedimento C-491/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof dell'Assia): Ottomar Hermann contro Stadt Frankfurt am Main (1)

    («Imposta indiretta - Direttiva 92/12/CEE - Imposta comunale sulla fornitura di bevande alcoliche da consumarsi immediatamente in loco»)

    (2005/C 115/12)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nel procedimento C-491/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof dell'Assia (Germania) con decisione 1o ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2003, nella causa tra Ottmar Hermann (in qualità di curatore fallimentare della Volkswirt Weinschänken GmbH) e Stadt Frankfurt am Main, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann e E. Juhász, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 10 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Una tassa gravante, nell'ambito di un'attività di ristorazione, sulla somministrazione a titolo oneroso di bevande alcoliche per il loro consumo immediato in loco deve essere considerata una tassa su prestazioni di servizi connesse con prodotti soggetti ad accisa, non avente il carattere di tassa sulla cifra d'affari, ai sensi dell'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

    2)

    La «condizione» cui sono soggette le imposte rientranti nell'ambito d'applicazione dell'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva 92/12 fa riferimento all'unica condizione prevista dal primo comma dello stesso paragrafo, cioè che le «imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera».


    (1)  GU C 47 del 21.2.2004.


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