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Document C2005/031/43

    Ordinanza del Tribunale di primo grado, 9 novembre 2004, nella causa T-252/03 Fédération nationale de l'industrie e des commerces en gros des viandes (FNICGV) contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE — Mercato della carne bovina — Ricorso di annullamento — Competenza giurisdizionale anche di merito — Termine di ricorso — Ricorso tardivo — Irricevibilità)

    GU C 31 del 5.2.2005, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 31/21


    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    9 novembre 2004

    nella causa T-252/03 Fédération nationale de l'industrie e des commerces en gros des viandes (FNICGV) contro Commissione delle Comunità europee (1)

    (Concorrenza - Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE - Mercato della carne bovina - Ricorso di annullamento - Competenza giurisdizionale anche di merito - Termine di ricorso - Ricorso tardivo - Irricevibilità)

    (2005/C 31/43)

    Lingua processuale: il francese

    Nella causa T-252/03, Fédération nationale de l'industrie e des commerces en gros des viandes (FNICGV), con sede a Parigi (Francia), rappresentata dai sigg. P. Abegg e E. Prigent, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Repubblica francese (agenti: sigg. R. Abraham, G. de Bergues e F. Million, con domicilio eletto in Lussemburgo), contro Commissione delle Comunità europee (agenti:sigg. P. Oliver e F. Lelièvre, con domicilio eletto a Lussemburgo), avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/C.38.279/F3-Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell'importo di tale ammenda, il Tribunale (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 9 novembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

    1)

    Il ricorso è irricevibile.

    2)

    La ricorrente e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla causa principale.

    3)

    La ricorrente sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario, nonché quelle della Commissione relative a tale procedimento.

    4)

    La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 213 del 6.9.2003.


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