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Document C2004/300/02
Judgment of the Court (First Chamber) of 7 October 2004 in Case C-255/01 (reference for a preliminary ruling from the Simvoulio tis Epikratias): Panagiotis Markopoulos and Others v Ypourgos Anaptyxis and Others (Reference for a preliminary ruling — Eighth Directive 84/253/EEC — Articles 11 and 15 — Approval of persons responsible for statutory auditing of accounting documents — Possibility of approving persons who have not passed an examination of professional competence — Conditions on which nationals of other Member States may be approved)
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 7 ottobre 2004, nel procedimento C-255/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias): Panagiotis Markopoulos e a. contro Ypourgos Anaptyxis e a. («Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ottava direttiva 84/253/CEE — Artt. 11 e 15 — Abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili — Possibilità di abilitare persone che non hanno superato un esame di idoneità professionale — Condizioni per abilitare cittadini di altri Stati membri»)
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 7 ottobre 2004, nel procedimento C-255/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias): Panagiotis Markopoulos e a. contro Ypourgos Anaptyxis e a. («Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ottava direttiva 84/253/CEE — Artt. 11 e 15 — Abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili — Possibilità di abilitare persone che non hanno superato un esame di idoneità professionale — Condizioni per abilitare cittadini di altri Stati membri»)
GU C 300 del 4.12.2004, pp. 1-2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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4.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 300/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
7 ottobre 2004
nel procedimento C-255/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias): Panagiotis Markopoulos e a. contro Ypourgos Anaptyxis e a. (1)
(«Domanda di pronuncia pregiudiziale - Ottava direttiva 84/253/CEE - Artt. 11 e 15 - Abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili - Possibilità di abilitare persone che non hanno superato un esame di idoneità professionale - Condizioni per abilitare cittadini di altri Stati membri»)
(2004/C 300/02)
Lingua processuale: il greco
Nel procedimento C-255/01 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Panagiotis Markopoulos e a. e Ypourgos Anaptyxis, Soma Orkoton Elegkton, intervenienti: Georgios Samothrakis e a. e Christos Panagiotidis, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 7 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
L'art. 15 dell'ottava direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, 84/253/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, consente a tutti gli Stati membri di abilitare le persone che soddisfano le condizioni fissate da tale articolo, vale a dire coloro che abbiano la qualifica necessaria per effettuare, nello Stato membro in questione, il controllo di legge dei documenti di cui all'art. 1, n. 1, e che lo svolgevano sino alla data di cui al detto art. 15, senza obbligarli a superare preventivamente un esame di idoneità professionale. Tuttavia, il detto art. 15 osta a che uno Stato membro si avvalga della facoltà ivi prevista oltre il termine di un anno che decorre dalla data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la detta direttiva, data che non deve essere, in ogni caso, successiva al 1o gennaio 1990. |
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2) |
L'art. 11 dell'ottava direttiva 84/253 consente allo Stato membro ospitante di concedere l'abilitazione ad esercitare l'attività del controllo di legge dei documenti contabili ai professionisti già abilitati in un altro Stato membro, senza sottoporli ad un esame di idoneità professionale, se le autorità competenti del detto Stato membro ospitante considerano le loro qualifiche equivalenti a quelle richieste dalla normativa nazionale del loro Stato, conformemente alla detta direttiva. |