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Document C2004/217/60

Causa T-250/04: Ricorso di Philippe Combescot contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

GU C 217 del 28.8.2004, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/33


Ricorso di Philippe Combescot contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

(Causa T-250/04)

(2004/C 217/60)

Lingua processuale: l'italiano

il 21 giugno 2004, Philippe Combescot, con gli avvocati Alberto Maritati e Viola Messa, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

affermare l'illegittimità della decisione di esclusione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione del posto di Capo Delegazione in Colombia, pubblicato in data 28 maggio 2003 COM/091/03 d'impiego vacante; per l'effetto dichiarare nulla l'intera procedura concorsuale e la conseguente decisione di assegnazione del posto a concorso; riconoscere che il sig. Philipe Combescot ha subito danni alla sua immagine ed alla sua professionalità con gravi ripercussioni sul suo equilibrio psicologico cagionati dall'illegittima decisione di esclusione dal concorso; liquidare in favore del sig. Combescot, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 100 000,00.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto della Convenuta di accettare la sua candidatura per il posto vacante riguardante l'assegnazione del posto di Capo Delegazione per la Colombia.

A sostegno delle sue pretensioni il ricorrente fà valere:

la violazione del bando di posto vacante, nella misura in cui le ragioni per cui la sua candidatura sarebbe stata esclusa (il fatto di non avere due anni di esperienza come Capo di unità), non sarebbe affatto prevista nel bando stesso.

la violazione del principio di non discriminazione, in quanto le candidatura di altri funzionari, in situazioni simili a quella del ricorrente, sarebbero state accettate.

difetto di motivazione ed errore di apprezzamento nel non considerare che il ruolo ed i compiti sostanzialmente svolti dal ricorrente, sia pure con la qualifica formale di Consigliere residente in Guatemala, sono equivalenti a quelli di Capo di Unità, in quanto egli avrebbe avuto compiti di amministrazione della Delegazione nel Guatemala in piena autonomia gestionale ed economica.


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