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Document C2004/190/09

Causa C-210/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Civile, con ordinanza 18 febbraio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contro FCE Bank plc.

GU C 190 del 24.7.2004, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Civile, con ordinanza 18 febbraio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contro FCE Bank plc.

(Causa C-210/04)

(2004/C 190/09)

Con ordinanza 18 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 maggio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contro FCE Bank plc., la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Civile, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«a)

se gli articoli 2, n. 1, e 9, par. 1, della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che la filiale di una società avente sede in altro Stato (appartenente o non all'Unione Europea), avente le caratteristiche di una unità produttiva, possa essere considerata soggetto autonomo, e quindi sia configurabile un rapporto giuridico tra le due entità, con conseguente soggezione ad i.v.a. per le prestazioni di servizi effettuate dalla casa madre; se per la sua definizione possa essere utilizzato il criterio dell'arm's lenght di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, del modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione e della convenzione 21 ottobre 1988 tra Italia, Regno Unito e Irlanda del Nord; se sia configurabile un rapporto giuridico nell'ipotesi di un cost-sharing agreement concernente la prestazione di servizi alla struttura secondaria; nel caso affermativo, quali siano le condizioni per ritenere sussistente tale rapporto giuridico; se la nozione di rapporto giuridico debba trarsi dal diritto nazionale o dal diritto comunitario;

b)

se il riaddebito dei costi di tali servizi alla filiale possa, e in quale misura, considerarsi corrispettivo dei servizi prestati, ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva, indipendentemente dalla misura del riaddebito e dal conseguimento di un utile d'impresa;

c)

se, ove si ritengano le prestazioni di servizi tra casa madre e filiale in principio esenti da i.v.a. per mancanza di autonomia del soggetto destinatario e conseguente non configurabilità di un rapporto giuridico tra le due entità, nel caso in cui la casa madre sia residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, una prassi amministrativa nazionale che ritenga, in tale ipotesi, l'imponibilità della prestazione sia contraria al diritto di stabilimento, previsto dall'art. 43 del Trattato CE».


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