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Document 52004AE0531

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura — COM(2004) 30 def. – 2004/0003 (CNS)

GU C 112 del 30.4.2004, p. 114–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/114


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura

COM(2004) 30 def. – 2004/0003 (CNS)

(2004/C 112/29)

Il Consiglio, in data 30 gennaio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 24 febbraio 2004, ha incaricato la sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente di preparare i lavori in materia.

Data l'urgenza dei lavori, il 1o aprile 2004, nel corso della 407a sessione plenaria, il Comitato economico e sociale europeo ha designato Joan CABALL I SUBIRANA come relatore generale ed ha adottato il seguente parere all'unanimità.

1.   Introduzione

1.1

A seguito della comunicazione sulla situazione dell'apicoltura in Europa (1), pubblicata nel 1994, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, approvata dal Consiglio nel giugno del 1997 [Reg. (CE) n. 1221/97] (2).

1.2

Nel novembre del 1997, la Commissione ha definito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/1997 (mediante il regolamento (CE) n. 2300/97 (3)) e, conformemente all'articolo 6 del regolamento stesso, nel giugno del 2001, ha presentato la prima relazione sull'applicazione di tale testo negli Stati membri, nella quale giudicava soddisfacente il livello di applicazione e raccomandava di non procedere ad alcuna modifica del regolamento.

1.3

Nel gennaio del 2004, la Commissione ha presentato la seconda relazione sull'attuazione dei programmi nazionali negli Stati membri nella quale propone l'adozione di un nuovo regolamento al fine di adeguare gli obiettivi del settore dell'apicoltura all'attuale situazione comunitaria.

2.   Sintesi della proposta

2.1

La Commissione propone l'adozione di programmi nazionali triennali (denominati programmi apicoli), imperniati sulle azioni seguenti:

a.

assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;

b.

lotta contro la varroasi;

c.

razionalizzazione della transumanza;

d.

misure di sostegno a favore del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;

e.

collaborazione con organismi specializzati per condurre programmi di ricerca applicata nel settore dell'apicoltura e dei prodotti apicoli.

2.2

Sono escluse dai programmi apicoli le azioni finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 (4).

2.3

Gli Stati membri dovranno effettuare uno studio sulla struttura del settore dell'apicoltura nei rispettivi territori sia in termini di produzione che di commercializzazione. Tale studio dovrà essere notificato alla Commissione contemporaneamente al programma apicolo.

2.4

La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri. Tali spese devono essere realizzate entro il 15 ottobre di ogni anno. Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento in oggetto.

3.   Osservazioni generali

3.1

L'apicoltura è un'attività agricola avente alcune caratteristiche che la rendono differente dalle altre forme di allevamento; le sue funzioni principali sono quelle di contribuire allo sviluppo rurale e all'equilibrio ecologico e, in termini economici, di produrre miele e altri prodotti dell'alveare. È opportuno sottolineare l'importante ruolo svolto dalle api come principali agenti impollinatori e il loro contributo al mantenimento della biodiversità. A questo proposito, secondo la FAO, il valore economico dell'impollinazione entomofila realizzata dalle api corrisponde al valore commerciale di tutti i prodotti dell'alveare moltiplicato per 20 (5). In alcuni Stati membri, l'apicoltura viene praticata in regioni svantaggiate nelle quali non esistono alternative per il mantenimento del tessuto rurale e l'occupazione agraria.

3.2

Il Comitato rileva che il regolamento (CE) n. 1221/97 è l'unico strumento di sostegno comune destinato agli apicoltori dell'Unione europea, pertanto è indispensabile mantenerlo. Tuttavia, il sistema di cofinanziamento che ne è alla base, lungi dall'essere paragonabile agli attuali aiuti concessi nell'ambito della politica agricola comune, non è affatto sufficiente per risolvere le difficoltà strutturali e di sostegno dei redditi cui devono far fronte le aziende apicole dell'Unione europea. Il settore dell'apicoltura europea è soggetto ad un mercato instabile su cui influisce il prezzo mondiale del miele, alle crescenti avversità dovute al cambiamento climatico e alla mortalità che colpisce le api in alcune regioni a causa di intossicazioni esterne.

3.3

Il CESE ritiene che la complessa gestione amministrativa di tale regolamento, l'eccessiva rigidità nell'aumento dei criteri di spesa e investimento, la chiusura dell'esercizio del FEOGA (15 ottobre) non concomitante a quella degli Stati membri (31 dicembre) e infine la scadenza annuale dei programmi nazionali, siano tutti fattori che contribuiscono a rendere particolarmente ardua l'esecuzione del bilancio assegnato ad ogni paese. A tal fine, il CESE esorta la Commissione e il Consiglio a uniformare i criteri utilizzati per determinare le spese e gli investimenti ammissibili alla concessione degli aiuti, affinché nei diversi paesi tali aiuti possano garantire un livello di sostegno il più equo possibile per tutti gli apicoltori europei.

3.4

La Commissione sostiene che la lotta alla varroasi e alle malattie connesse persegue l'obiettivo di diminuire le spese occasionate dai trattamenti cui devono essere sottoposti gli alveari, pertanto raccomanda di trattare gli alveari con prodotti autorizzati (che non lasciano alcun residuo sul miele) in quanto si tratta dell'unico modo di evitare le conseguenze di questa malattia. Il CESE ribadisce la necessità di sostenere le attività di studio e ricerca condotte dall'industria farmaceutica per individuare nuove molecole che riducano l'incidenza della varroasi, causa dell'insorgenza di altre patologie. La lotta alla varroasi assorbe una quota pari al 41 %, delle spese complessive previste nella maggior parte degli Stati membri.

3.5

La lotta alla varroasi e alle malattie connesse deve continuare ad essere una delle priorità del settore, per cui occorre garantire il cofinanziamento di quest'azione mediante il regolamento in oggetto, nonché adoperarsi per l'avvio di una vera e propria politica veterinaria da parte delle istituzioni responsabili per combattere le malattie delle api.

3.6

Il Comitato si è già espresso in diversi pareri (6) sulla necessità di fare riferimento, nella proposta di regolamento, alle questioni relative alla circolazione del miele nel mercato interno e agli altri aspetti connessi al mercato mondiale. La Commissione dovrebbe, da un lato, definire alcuni criteri di qualità per il miele prodotto nell'Unione europea e, dall'altro, promuovere il consumo di miele europeo di qualità nell'ambito della politica di promozione interna mediante l'utilizzo delle denominazioni DOP, IGP e STG. Inoltre, come riconosce la Commissione, si dovrebbe tener conto del notevole impatto che avrebbero sul mercato del miele l'adesione della Cina all'OMC, la revisione degli attuali accordi preferenziali e la conclusione di nuovi, in quanto strumenti permanenti della politica di liberalizzazione del commercio su scala mondiale. Questo favorisce una concorrenza sleale e una riduzione dei prezzi all'origine e delle entrate controproducente per gli apicoltori europei.

3.7

Il Comitato fa osservare che i controlli di qualità sui diversi tipi di miele si sono rivelati utili e raccomanda pertanto che vengano intensificati sia sul miele importato che su quello prodotto nell'Unione europea (analisi sull'origine botanica e sui residui). Tali controlli costituiscono uno dei pochi fattori di stabilità del mercato e sono divenuti ancora più indispensabili a seguito dell'adozione della nuova direttiva sull'etichettatura (7) che, tra l'altro, è l'unico modo di distinguere il miele comunitario dal miele importato. Il CESE considera che in virtù di questi motivi, gli aiuti a favore dell'analisi del miele non devono essere soppressi, contrariamente a quanto suggerisce la Commissione nella sua proposta. Di conseguenza, il CESE propone che il titolo del regolamento rimanga invariato o, in ogni caso, venga modificato come segue: «Relativo alle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione nel settore dell'apicoltura».

3.8

Ai fini di una migliore gestione e di una maggiore trasparenza amministrativa dei programmi, il CESE ritiene auspicabile il rafforzamento del principio di collaborazione tra le autorità nazionali competenti e le cooperative ed organizzazioni rappresentative del settore apicolo.

3.9

Il Comitato, sottolineando il contributo del patrimonio apicolo allo sviluppo rurale e al mantenimento dell'equilibrio ecologico, ritiene necessario concedere maggiore sostegno e protezione all'apicoltura, considerando che gli aiuti attualmente previsti nel quadro del regolamento (CE) n. 1221/97 non sono sufficienti né a garantire la redditività delle aziende apicole né ad evitare la scomparsa dell'apicoltura professionale europea.

3.10

Il CESE mette in rilievo l'importanza degli aiuti concessi a titolo del regolamento (CE) 1221/1997 per contribuire allo sviluppo e alla professionalizzazione di questo settore, conformemente ai requisiti di multifunzionalità dell'agricoltura europea. Pertanto, nonostante i vincoli di bilancio riconosciuti dalla stessa Commissione, ritiene necessario un aumento delle risorse totali assegnate e della percentuale di cofinanziamento fissata dal regolamento stesso.

3.11

Il Comitato rileva la necessità che gli Stati membri effettuino uno studio dettagliato sulla struttura del settore, da trasmettere annualmente alla Commissione nell'ambito dei programmi nazionali triennali. Tale studio verterà sulla produzione, commercializzazione e formazione dei prezzi; esso rappresenta infatti uno strumento statistico fondamentale per conoscere l'evoluzione e lo sviluppo dell'attività apicola nell'Unione europea.

3.12

Al fine di sensibilizzare maggiormente i giovani all'apicoltura e informarli delle possibilità di occupazione nel settore, il Comitato ritiene che la proposta in oggetto debba includere tra gli obiettivi prioritari anche programmi di formazione professionale per giovani apicoltori.

4.   Osservazioni particolari

4.1

Il Comitato apprezza la proposta della Commissione riguardante l'estensione a tutti i prodotti apicoli delle misure applicate nel settore. Ciononostante, malgrado il Consiglio (8) si sia pronunciato a favore di un sostanziale miglioramento delle proposte avanzate dalla Commissione, considera la proposta limitata.

4.2

Allo scopo di far fronte alle esigenze del settore, il CESE propone un incremento degli aiuti equivalente almeno al triplo dell'attuale ammontare totale (16,5 milioni di euro per l'UE composta da 15 membri). Propone inoltre di aumentare sino al 75 % la percentuale di finanziamento delle spese effettuate a titolo del FEOGA, sezione Garanzia. Inoltre, in vista dell'imminente ampliamento dell'Unione europea, il Comitato considera fondamentale un incremento del bilancio. A seguito dell'ampliamento del maggio 2004, il sesto e più importante per numero di nuovi Stati membri, l'attuale patrimonio apicolo europeo subirà un incremento del 30 %, in quanto l'apicoltura gode indubbiamente di una posizione molto importante nell'agricoltura dei paesi candidati; per tale motivo, il bilancio previsto risulterebbe particolarmente inadeguato a soddisfare le richieste dell'UE composta da 25 membri.

4.3

Il Comitato considera importante la creazione di un Osservatorio europeo, cui destinare il 2 % del bilancio assegnato dal regolamento alla realizzazione di azioni congiunte tra la Commissione ed i rappresentanti del settore apicolo, conformemente al principio di collaborazione sancito dal regolamento stesso.

4.4

Il CESE segnala che, in base alla legislazione comunitaria (9), a partire da1 1ogennaio 2005 dovrà essere nota la tracciabilità degli alimenti sia nella fase di produzione che in quella di trasformazione. Per tale motivo, gli aiuti per le spese al riguardo dovranno essere adeguati a quelli destinati a garantire la qualità dei prodotti.

4.5

Il CESE dubita fortemente dell'utilità della proposta della Commissione di stabilire programmi nazionali con cadenza triennale, poiché, malgrado per gli Stati membri questi possano essere più semplici dal punto amministrativo, la presentazione e revisione annuale ne risulterebbe più complessa, provocando un prevedibile calo della motivazione nell'utilizzo degli aiuti concessi e un aumento delle difficoltà amministrative che si riscontrano attualmente in alcuni Stati membri. Di conseguenza vi sarebbe un danno per gli apicoltori europei i quali si lamentano del fatto che in alcuni Stati membri la maggior parte degli sforzi si orientano verso azioni da cui non traggono alcun vantaggio diretto.

4.6

Il Comitato ricorda che i fondi disponibili vengono distribuiti annualmente sulla base delle stime delle spese comunicate dagli Stati membri e in funzione del patrimonio apicolo. Il CESE ritiene che i programmi nazionali possano avere cadenza triennale a condizione che si proceda a una revisione annuale che coincida con la distribuzione dei fondi, come è avvenuto sinora, e che si fissino dei meccanismi per assegnare nuovamente i fondi che presumibilmente non possono essere utilizzati da alcuni Stati membri in ogni esercizio FEOGA.

4.7

Il CESE giudica molto positivamente la risoluzione (10) del Parlamento europeo adottata il 9 ottobre 2003, che si pronuncia a favore dell'adozione di misure atte a contenere la perdita del patrimonio apicolo nonché a favorire il suo immediato recupero. Di conseguenza appoggia l'inclusione dell'azione di sostegno al ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario proposta dalla Commissione, che in tal modo riconosce esplicitamente questo grave problema.

4.8

Il CESE ritiene necessaria la creazione di nuovi strumenti di sostegno tra cui un finanziamento complementare per la lotta contro la varroasi e le altre malattie delle api (tenendo conto dell'insorgenza di nuove patologie) per risarcire i costi elevati dei farmaci veterinari.

4.9

Il CESE considera altresì necessario istituire un premio d'impollinazione come ricompensa per il contributo fornito dalle api al mantenimento della biodiversità e all'ambiente naturale, nonché un premio compensativo annuale per la perdita di entrate dovuta all'assenza di una preferenza comunitaria nel settore apicolo europeo.

4.10

Per il Comitato, occorre che la proposta di regolamento, conformemente al titolo che porta, consideri con reale urgenza la promozione del miele di qualità e il miglioramento della commercializzazione di tale prodotto oltre alla protezione del consumatore, mediante l'inclusione di azioni comuni a sostegno della commercializzazione, investimenti per attrezzare centri di invasatura e tipizzazione e azioni di promozione dei prodotti realizzati dagli apicoltori. Per questo motivo è opportuno mantenere nel quadro di questo regolamento l'azione a favore dell'analisi del miele, che rappresenta uno strumento fondamentale e strategico per la valorizzazione dei prodotti apicoli europei, la difesa della qualità e la sicurezza alimentare dei consumatori.

4.11

Al fine di disporre di migliori dati statistici sulla struttura del settore apicolo, il CESE chiede il sostegno della Commissione e raccomanda la creazione negli Stati membri di Osservatori nazionali di cui farebbero parte le organizzazioni di produttori, incaricati tra l'altro di monitorare i prezzi all'origine, il mercato interno e le frontiere, aggiornare i costi di produzione (fissi e variabili a seconda delle aziende apicole) e seguire l'evoluzione dei patrimoni apicoli nazionali, delle strutture di commercializzazione e dei costi di invasatura.

Bruxelles, 1o aprile 2004.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH


(1)  COM(94) 256 def.

(2)  GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98 (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1).

(3)  GU L 319 del 21.11.1997.

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. L'ultima modifica a tale testo è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70).

(5)  Juan. B. Rallo García, «Frutales y abejas», 1986, MAPA, Publicaciones de Extensión Agraria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, p. 13. NIPO: 253-86-034-2, ISBN: 84-341-0529-2.

(6)  Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni intese a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, GU C 206 del 7.7.1997, pag. 60.

(7)  Direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele – GU L 010 del 12.1.2002, pagg. 47–52.

(8)  Consiglio dei ministri dell'Agricoltura, 2410a riunione, Bruxelles, 18 febbraio 2004.

(9)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, GU L 031 dell'1.2.2002 pagg. 1–24, .

(10)  Risoluzione sulle difficoltà dell'apicoltura europea.


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