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Document C2004/106/163

causa T-100/04: Ricorso di Massimo Giannini contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 marzo 2004

GU C 106 del 30.4.2004, p. 83–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/83


Ricorso di Massimo Giannini contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 marzo 2004

(causa T-100/04)

(2004/C 106/163)

Lingua processuale: il francese

L'11 marzo 2004, Massimo Giannini, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/9/01 di non scrivere il nome del ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso;

accordare il risarcimento dei danni per il pregiudizio materiale, valutandosi quest'ultimo, da un lato, pari alla differenza tra l'indennità di disoccupazione percepita dopo la scadenza del contratto di agente temporaneo e la retribuzione di dipendente di carriera A7, scatto 4 e, dall'altro, dopo il periodo di disoccupazione, pari all'importo della retribuzione di un dipendente di grado A7, scatto 5;

accordare il risarcimento dei danni per il pregiudizio morale subito, valutandosi quest'ultimo pari a 1 euro;

condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La presente causa verte sull'esclusione del ricorrente dell'elenco di riserva in esito al concorso COM/A/9/01 diretto alla costituzione di una riserva di assunzione di amministratori (carriera A7-A6) nei settori dell'economia e della statistica.

A sostegno delle sue domande il ricorrente fa valere anzitutto la violazione degli artt. 4, 27, 29, 30 e 31 e dell'allegato III dello Statuto, l'omessa considerazione dell'interesse del servizio nonché la violazione del bando di concorso, del dovere di assistenza e dell'art. 1 della decisione 2002/621/CE dei segretari generali delle istituzioni comunitarie in quanto due dei candidati idonei iscritti nell'elenco di riserva, dipendenti, rientrano già nella carriera A7-A6 ed occupano, a fortiori, posti di economista in tale carriera.

Egli fa valere inoltre:

la violazione del principio di non discriminazione nei limiti in cui il Comitato di selezione non avrebbe assicurato la coerente applicazione dei criteri di valutazione ed il ricorrente non avrebbe fruito delle stesse condizioni degli altri candidati;

l'esistenza nella fattispecie di un errore manifesto di valutazione;

l'omessa considerazione del principio di buona amministrazione e la violazione dell'art. 30 dello Statuto e dell'art. 3 del suo allegato III, in quanto la commissione giudicatrice non avrebbe posseduto le qualificazioni per apprezzare oggettivamente le prove.

Il ricorrente invoca del pari un'irregolarità procedurale, uno sviamento di potere ed un vizio di incompetenza, nonché la violazione del principio di non retroattività.


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