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Document C2004/106/122
Judgment of the Court of First Instance of 18 February2004 in Case T-320/02: Monika Esch-Leonhardt and Others v EuropeanCentral Bank (Officials — Personnel file — Letter concerning the transmissionof union information by electronic mail — Refusal to remove from applicants'personnel files)
Sentenza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2004 nella causa T-320/02, Monika Esch-Leonhardt e altri contro Banca centrale europea («Dipendenti — Fascicolo personale — Lettera vertente sulla trasmissione di comunicazioni sindacali per posta elettronica — Rifiuto di stralcio dai fascicoli personali dei ricorrenti»)
Sentenza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2004 nella causa T-320/02, Monika Esch-Leonhardt e altri contro Banca centrale europea («Dipendenti — Fascicolo personale — Lettera vertente sulla trasmissione di comunicazioni sindacali per posta elettronica — Rifiuto di stralcio dai fascicoli personali dei ricorrenti»)
GU C 106 del 30.4.2004, p. 61–61
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/61 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
18 febbraio 2004
nella causa T-320/02, Monika Esch-Leonhardt e altri contro Banca centrale europea (1)
(«Dipendenti - Fascicolo personale - Lettera vertente sulla trasmissione di comunicazioni sindacali per posta elettronica - Rifiuto di stralcio dai fascicoli personali dei ricorrenti»)
(2004/C 106/122)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-320/02, Monika Esch-Leonhardt, Tilmann Frommhold e Emmanuel Larue, membri del personale della Banca centrale europea, rispettivamente residenti a Francoforte sul Meno (Germania) e Karben (Germania), rappresentati dall'avv. B. Karthaus, con domicilio eletto a Lussemburgo, contro Banca centrale europea (agenti: sigg. T. Gilliams, G. Gruber e B. Wägenbaur), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento della decisione di versare al fascicolo personale dei ricorrenti una lettera vertente sull'uso da parte loro del sistema di posta elettronica interna per trasmettere comunicazioni sindacali nonché, d'altra parte, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Seconda Sezione) composto dal sig. N.J. Forwood, presidente, e dai sigg. J. Pirrung e A.W.H. giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 18 febbraio 2004 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento sommario T-320/02 R. |