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Document C2004/106/86

Causa C-161/04: Ricorso della Repubblica d'Austria contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 marzo 2004 (fax: 24.03.04)

GU C 106 del 30.4.2004, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/49


Ricorso della Repubblica d'Austria contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 marzo 2004 (fax: 24.03.04)

(Causa C-161/04)

(2004/C 106/86)

Il 30 marzo 2004 (fax: 24.03.04) la Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. Harald Dossi, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2327, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica di trasporti sostenibile (1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Secondo la Repubblica d'Austria il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2327 va annullato per i seguenti motivi:

Violazione del principio di proporzionalità posto dal diritto primario

In considerazione delle previsioni basate su dati scientifici, il regolamento impugnato deve considerarsi (assolutamente) inadatto a perseguire l'obiettivo indicato nella sua motivazione, vale a dire la riduzione degli aggravi provocati dal traffico pesante grazie ad una soluzione rispettosa dell'ambiente e sostenibile.

Inoltre, gli aggravi imposti con il regolamento non sono proporzionati ai mezzi impiegati per raggiungere l'obiettivo.

In base al preventivo di spesa elaborato da un'impresa che gestisce attualmente il sistema elettronico di ecopunti si può calcolare che la necessaria trasformazione o il necessario rafforzamento del sistema di ecopunti applicato fino al 31 dicembre 2003, inerenti all'esecuzione del regolamento impugnato, così come i lavori di esercizio e di manutenzione in corso, costeranno in totale circa EUR 9 milioni.

Dato che l'esecuzione del regolamento impugnato causerebbe, da un lato, costi per un importo di circa EUR 9 milioni, e permetterebbe di ottenere, in definitiva, dall'altro lato, solo un aumento delle emissioni, il regolamento impugnato viola comunque il principio di proporzionalità posto dal diritto primario e, di conseguenza, non fosse che per questo motivo, dev'essere annullato.

Violazione delle esigenze che si ricavano dalla «clausola per la miglior tutela dell'ambiente» di cui all'art. 6 CE

Il regolamento impugnato non si conforma alla garanzia della maggiore e migliore tutela possibile sancita dall'art. 6 CE, giacché non provoca una riduzione, bensì un aumento delle emissioni. In tal modo il regolamento impugnato viola (anche) l'art. 6 CE.

Trasgressione delle esigenze del diritto primario che si ricavano dall'art. 11 del protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria

Violazione delle esigenze di diritto primario che risultano dall'art. 11 del Protocollo n. 9 sul transito stradale e ferroviario e sul trasporto combinato in Austria.

Il regolamento impugnato è anche illegittimo nella parte in cui viola le esigenze di diritto primario del protocollo sul transito. Alla fine del 2003 è scaduto il sistema di ecopunti; tuttavia, sussiste tuttora l'obiettivo implicito del protocollo sul transito, di raggiungere una soluzione rispettosa dell'ambiente e sostenibile di fronte ai problemi dell'ambiente provocati dal traffico.

La disposizione transitoria dell'art. 11 del protocollo sul transito non può essere intesa nel senso che la regolamentazione a tutela dell'ambiente e della salute della popolazione, sancita in primo luogo nella Convenzione sul transito tra la CEE e l'Austria, e ripresa poi nel Protocollo sul transito, «scada» semplicemente (senza essere sostituita da un'altra) dopo un determinato periodo transitorio e venga necessariamente ad inserirsi in un sistema normativo comunitario con un livello di tutela (molto inferiore).

Una disposizione transitoria di questo tipo perderebbe infatti gran parte del suo effetto utile e perciò, gli Stati membri in quanto «titolari dei trattati» avrebbero dovuto volerlo in modo effettivo e formularlo in modo espresso e senza alcuna ambiguità. Se l'obiettivo è di applicare il sistema di transito — la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione in generale ed in modo specifico la riduzione del 60 % delle emissioni di NOx anche dopo la scadenza del periodo transitorio il 31 dicembre 2003, allora detto obiettivo, in quanto parte del protocollo sul transito e, pertanto, del diritto comunitario primario, è vincolante per la Comunità europea.

In questo caso la Comunità ha l'obbligo di mantenere ulteriormente l'obiettivo del sistema di transito. Le disposizioni del diritto derivato, che non permettono di raggiungere tale obiettivo dovranno qualificarsi illegittime. Il regolamento impugnato non soddisfa in nessun caso la finalità imperativa che si ricava dal protocollo sul transito e pertanto viola il diritto primario.

Come risulta dalla perizia 1o marzo 2004, relativa al traffico e alle emissioni, «Transito di veicoli attraverso l'Austria: bilancio e prospettive» occorre prevedere un aumento delle emissioni a decorrere dall'applicazione del regolamento impugnato, indipendentemente dal fatto che la finalità stabilita nel protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994 (GU C 241, del 29 agosto 1994, pag. 361), vale a dire la riduzione delle emissioni di NOx fino al 40 % rispetto al valore di base, non sia raggiungibile in alcun momento del periodo previsto dal Trattato né possa esserlo in maniera duratura. Le emissioni potrebbero raggiungere il 133 % nel 2006, o, secondo previsioni realistiche, addirittura il 260 % rispetto al citato valore di base.

Violazione del principio di certezza del diritto primario

Il regolamento impugnato viola il principio di certezza del diritto comunitario e, quindi, viola il diritto comunitario primario.


(1)  GU L 345, pag. 30


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