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Document C2004/106/73

Causa C-142/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) Quarta Sezione (Grecia),con ordinanza 30 dicembre 2003, nella causa Maria Aslanidou contro Ministero della Salute e della Previdenza sociale

GU C 106 del 30.4.2004, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/42


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) Quarta Sezione (Grecia),con ordinanza 30 dicembre 2003, nella causa Maria Aslanidou contro Ministero della Salute e della Previdenza sociale

(Causa C-142/04)

(2004/C 106/73)

Con ordinanza 30 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 marzo 2004, nella causa Maria Aslanidou contro Ministero della Salute e della Previdenza sociale, il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) Quarta Sezione (Grecia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se le disposizioni degli artt. 3, 4, n. 1, lett. a) e b), e n. 2, nonché 10, nn. 1 4, della direttiva del Consiglio 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (1), siano incondizionate e sufficientemente precise, di modo che, nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa e la sua trasposizione tardiva nell'ordinamento giuridico interno di un determinato Stato membro (Stato membro ospitante), esse possano essere invocate dinanzi a un organo amministrativo di quest'ultimo Stato membro – a cui la legislazione nazionale, come vigente prima della trasposizione della direttiva, attribuiva la competenza a concedere l'abilitazione ad esercitare una determinata professione regolamentata – da parte di un singolo che, facendo valere la titolarità di un diploma conseguito in un altro Stato membro e rientrante nell'ambito di applicazione della citata direttiva, chieda, in applicazione di tali disposizioni, di poter accedere a una determinata professione e di poterla poi esercitare nello Stato membro ospitante.

2)

Per il caso in cui, nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/51/CEE e la sua trasposizione tardiva nell'ordinamento giuridico interno di un determinato Stato membro (Stato membro ospitante), le disposizioni della direttiva non potessero essere invocate da un singolo dinanzi a un organo amministrativo di quest'ultimo Stato membro, al quale la legislazione nazionale, come vigente prima della trasposizione della direttiva, assegnava la competenza a rilasciare l'abilitazione all'esercizio di una determinata professione, vuoi ai diplomati presso il relativo istituto tecnologico di formazione, vuoi ai titolari di un diploma straniero, riconosciuto come equivalente ai titoli rilasciati dagli istituti tecnologici di formazione di tale Stato, previo espletamento di una procedura, di applicazione generale, come descritta al punto 15, si chiede se il citato organo potesse, tenuto conto degli artt. 39 e 43 CE (ex artt. 48 e 52 del Trattato) subordinare l'accoglimento della richiesta di un singolo – il quale, facendo valere un titolo conseguito in un altro Stato membro, chiedeva, nel periodo in questione, di poter accedere alla citata professione e di poterla esercitare nello Stato membro ospitante – al previo riconoscimento, in base alla citata procedura generale, dell'equivalenza del titolo di cui egli era in possesso rispetto ai titoli rilasciati dagli istituti tecnologici di formazione di tale Stato, o se il detto organo fosse tenuto a procedere esso stesso al raffronto tra le competenze attestate dal titolo presentato e le conoscenze e qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, giudicando di conseguenza.


(1)  GU L 209, pag. 25.


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