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Document C2004/106/71

Causa C-140/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Amtwerpen con ordinanze 11 marzo 2004, nelle cause N.V. United Antwerp Maritime Agencies contro Stato belga, da un lato, e N.V. Seaport Terminals contro Stato belga, dall'altro.

GU C 106 del 30.4.2004, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/41


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Amtwerpen con ordinanze 11 marzo 2004, nelle cause N.V. United Antwerp Maritime Agencies contro Stato belga, da un lato, e N.V. Seaport Terminals contro Stato belga, dall'altro.

(Causa C-140/04)

(2004/C 106/71)

Con ordinanze 11 marzo 2004, pervenute nella cancelleria della Corte il 16 marzo 2004, nelle cause N.V. United Antwerp Maritime Agencies contro Stato belga, da un lato, e N.V. Seaport Terminals contro Stato belga, dall'altro, lo Hof van Beroep te Antwerpen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se come persona che deve adempiere gli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea (secondo l'eccezione dell'art. 203, n. 3, ultimo trattino, del codice doganale comunitario istituito con regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (GU 1992, L 13, pag. 302; in prosieguo: il «cod. dog. UE») possa considerarsi la persona che deve presentare in dogana le merci (art. 40 cod. dog. UE) in ragione delle quali egli o il suo rappresentante deve redigere (art. 44 cod. dog. UE) e firmare (art. 183, n. 1, delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, fissate con regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, GU 1993, L 11, pag. 253 – in prosieguo: «disposizioni di applicazione cod. dog. UE» –, la dichiarazione sommaria e ripresentare le merci alle autorità doganali, fintantoché non sono state sbarcate dal mezzo di trasporto su cui si trovano e fino a quando le detti merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale.

2)

Se come persona che deve adempiere gli obblighi che comporta la permanenza delle merci in custodia temporanea (secondo l'eccezione dell'art. 203, n. 3, ultimo trattino, del cod. dog. UE) possa considerarsi la persona che avendo avuto, dopo lo sbarco, le merci nella sua disponibilità per spostarle o custodirle, possa essere considerata, sulla base degli artt. 51, n. 2, e 53, n. 3, del cod. dog. UE, possessore delle merci e di conseguenza tenuta, sulla base dell'art. 184, n. 2, delle disposizioni di applicazione del cod. dog. UE, a ripresentare le dette merci nella loro integralità ad ogni richiesta dell'autorità doganale.

3)

Qualora alla prima e alla seconda questione dovesse essere data soluzione affermativa, se le persone indicate nelle dette questioni possano essere considerate contemporaneamente e conseguentemente debitori doganali solidali, fermo restando che le persone menzionate nella prima e nella seconda questione sono soggetti diversi (nella specie, il rappresentante della compagnia di navigazione tramite la quale le merci sono state introdotte nella Comunità, e l'incaricato responsabile dello scarico e dello spostamento delle merci sulla banchina indicata dalle autorità doganali per lo sbarco).

4)

Qualora alla terza questione dovesse essere data soluzione affermativa, se la persona indicata nella prima questione resti responsabile fino al momento in cui alle merci viene attribuita una destinazione doganale, a prescindere dal fatto che le merci, dopo lo sbarco dal mezzo di trasporto, tramite il quale sono state introdotte nel territorio della Comunità, vengano scaricate o spostate ad opera della persona indicata nella seconda questione.

5)

Qualora alla terza questione dovesse essere data soluzione negativa, se debba tenersi in considerazione il fatto che la persona indicata nella prima questione resti debitore doganale fino al momento in cui le merci vengono consegnate alla persona menzionata nella seconda questione e la persona menzionata nella seconda questione diviene debitore solo a partire dal momento in cui è responsabile per lo scarico e lo spostamento delle merci.

6)

Qualora alla prima delle questioni dovesse essere data soluzione affermativa e alla seconda questione, invece, negativa, se la persona menzionata nella prima questione debba ritenersi continuare a restare debitore fino al momento in cui le merci vengono prese in consegna dalla persona indicata nella seconda questione, oppure fino al momento in cui le merci non avranno ricevuto una destinazione doganale.


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