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Document C2004/106/62

Causa C-129/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat, Sezione amministrativa (Belgio), con ordinanza 25 febbario 2004, nella causa Espace Trianon e Société Wallonne de location-financement (SOFIBAIL) contro Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM)

GU C 106 del 30.4.2004, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat, Sezione amministrativa (Belgio), con ordinanza 25 febbario 2004, nella causa Espace Trianon e Société Wallonne de location-financement (SOFIBAIL) contro Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM)

(Causa C-129/04)

(2004/C 106/62)

Con ordinanza 25 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 marzo 2004, nella causa Espace Trianon e Société Wallonne de location-financement (SOFIBAIL) contro Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM),il Conseil d'Etat, Sezione amministrativa (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se l'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), osti ad una disposizione di una normativa nazionale, come l'art. 19, primo comma, delle leggi sul Conseil d'Etat, coordinati il 12 gennaio 1973, interpretata nel senso che obbliga i membri di un'associazione temporanea che non dispone di personalità giuridica e che, in quanto tale, ha partecipato ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e non ha ottenuto il suddetto appalto, ad agire tutti insieme, nella loro qualità di associati o in nome proprio, per proporre un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione del suddetto appalto.

2.

Se la soluzione della questione sia diversa nel caso in cui i membri dell'associazione momentanea abbiano agito tutti insieme, ma l'azione di uno dei suoi membri sia irricevibile.

3.

Se l'art. 1 della della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, osti ad una disposizione di una normativa nazionale, come l'art. 19, primo comma, delle leggi del Conseil d'Etat, coordinate il 12 gennaio 1973, interpretata nel senso che vieta ad un membro di una siffatta associazione temporanea di proporre a titolo individuale, nella sua qualità di associato o in nome proprio, un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione.


(1)  GU L 395, del 30.12.1989, pag. 33.


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