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Document C2004/106/58

Causa C-124/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Oldenburg, con ordinanza 4 febbraio 2004, nella causa Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG

GU C 106 del 30.4.2004, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Oldenburg, con ordinanza 4 febbraio 2004, nella causa Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG

(Causa C-124/04)

(2004/C 106/58)

Con ordinanza 4 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 marzo 2004, nella causa: Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG, l'Oberlandesgericht di Oldenburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se nelle espressioni «trattamento, trasformazione e formatazione» di cui all'art. 75, primo comma, del Trattato CEEA, sia ricompreso anche l'arricchimento dell'uranio.

2)

Se un'impresa avente sede al di fuori del territorio della CEEA svolga interamente o in parte le sue attività, ai sensi dell'art. 196, lett. b), del Trattato CEEA, nel territorio della Comunità Euratom, qualora intrattenga con un'impresa avente sede nel territorio della Comunità Euratom una relazione d'affari concernente:

a)

la consegna di materie prime per la produzione di uranio arricchito e l'acquisizione di uranio arricchito presso l'impresa avente sede nel territorio della Comunità Euratom;

b)

il relativo stoccaggio presso un'altra impresa avente sede nel territorio della Comunità Euratom.

3)

a)

Se, a prescindere dalle variazioni fisiche dovute alla trasformazione, l'art. 75, primo comma, lett. c), del Trattato CEEA presupponga l'identità tra i materiali consegnati per il trattamento, la trasformazione o la formatazione e quelli successivamente riconsegnati.

b)

Se sia, invece, sufficiente che i materiali lavorati corrispondano, per qualità e quantità, ai materiali consegnati.

c)

Se l'applicazione dell'art. 75, primo comma, lett. c), del Trattato CEEA resti esclusa qualora ai materiali riconsegnati non possa essere ricollegato alcun materiale consegnato dal destinatario.

d)

Se l'applicazione dell'art. 75, primo comma, lett. c) resti esclusa qualora l'impresa che procede alla lavorazione con la consegna delle materie prime ne acquisisca la proprietà e debba pertanto ritrasferire all'altro contraente la proprietà dell'uranio arricchito, dopo la lavorazione.

4)

a)

Se l'applicazione dell'art. 75 del Trattato CEEA resti esclusa qualora le persone o le imprese interessate non soddisfino i loro obblighi di notifica nei confronti dell'Agenzia per l'approvvigionamento dell'Euratom ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del Trattato CEEA.

b)

Se la violazione degli obblighi di notifica nei confronti dell'Agenzia per l'approvvigionamento Euratom, ex art. 75, secondo comma, del Trattato CEEA, risulti sanata qualora le persone o le imprese interessate adempiano a posteriori il loro obbligo di notifica, ovvero qualora l'Agenzia venga successivamente a conoscenza del negozio in altro modo.

5)

a)

Se il fatto che i soggetti contraenti non abbiano raccolto il necessario preventivo consenso della Commissione delle Comunità europee implichi l'inefficacia di un accordo o di una convenzione ai sensi dell'art. 73 del Trattato CEEA.

b)

Se l'inefficacia del negozio possa eventualmente essere sanata qualora le persone o le imprese interessate ottengano a posteriori il consenso, ovvero qualora gli organismi della Comunità Euratom rimangano inerti dopo avere avuto conoscenza del negozio in altro modo.

6)

a)

Se sia vietato disporre dei materiali, nel senso dell'art. 57, primo comma, del Trattato CEEA, qualora il produttore interessato non abbia soddisfatto il suo obbligo di offerta a favore dell'Agenzia per l'approvvigionamento Euratom di cui all'art. 57, n. 2, secondo comma, del Trattato CEEA.

b)

Se la violazione dell'obbligo di offerta ex art. 57, n. 2, secondo comma, del Trattato CEEA nei confronti dell'Agenzia per l'approvvigionamento Euratom possa sanarsi nel caso in cui il produttore abbia soddisfatto successivamente il suo obbligo di offerta, ovvero l'Agenzia venga successivamente a conoscenza del negozio in altro modo e non si avvalga del suo diritto di opzione per l'acquisto.

7)

Se il concetto di produzione di cui all'art. 86 del Trattato CEEA comprenda anche l'arricchimento di uranio.

8)

Se l'uranio greggio e l'uranio a debole arricchimento siano «materie fissili speciali» ai sensi dell'art. 197, n. 1, ultimo periodo, del Trattato CEEA.

9)

a)

Se i materiali che sono divenuti proprietà della Comunità Euratom, ai sensi dell'art. 86, primo comma, del Trattato CEEA, possano essere sottoposti al regime della proprietà di diritto civile ai sensi del paragrafo 903 del BGB, per quanto riguarda la costituzione e il trasferimento del diritto.

b)

Se l'illimitato diritto di utilizzazione e di consumo, che residua a favore degli aventi diritto in forza dell'art. 87 del Trattato CEEA, vada considerato come un diritto reale sui generis identico o simile al diritto di proprietà accanto ai diritti reali contemplati dal codice civile della Repubblica federale di Germania.

10)

Se il fatto che un'impresa ceda od acquisti uranio arricchito stoccato nel territorio degli Stati membri della Comunità Euratom implichi che essa svolge in tale territorio una parte delle sue attività ai sensi dell'art. 196, lett. b), del Trattato CEEA.

11)

Se l'art. 73 del Trattato CEEA vada applicato per analogia anche a convenzioni che hanno per oggetto l'uranio arricchito stoccato nel territorio della Comunità Euratom, ma alle quali partecipano esclusivamente soggetti appartenenti a Stati terzi.


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