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Document C2004/106/47

Causa C-111/04 P: Ricorso proposto il 3 marzo 2004 (fax del 25 febbraio 2004) da Adriatica di Navigazione SpA contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-61/99, tra Adriatica di Navigazione e Commissione delle Comunità Europee

GU C 106 del 30.4.2004, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/27


Ricorso proposto il 3 marzo 2004 (fax del 25 febbraio 2004) da Adriatica di Navigazione SpA contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-61/99, tra Adriatica di Navigazione e Commissione delle Comunità Europee

(Causa C-111/04 P)

(2004/C 106/47)

Il 3 marzo 2004, la Adriatica di Navigazione SpA, con gli avvocati Mario Siragusa e Francesca Maria Moretti, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa l'11 dicembre 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa causa T-61/99, tra Adriatica di Navigazione e Commissione delle Comunità Europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1 –

riformare la sentenza laddove esclude che l'erronea definizione del mercato rilevante abbia avuto conseguenze negative nei confronti di Adriatica, riconoscendo che alla Compagnia è stata immotivatamente imputata la partecipazione ad un'infrazione da essa non commessa, in quanto relativa ad una tratta da essa non operata;

2 –

riformare la sentenza laddove nega al comportamento complessivo di Adriatica, a seguito della riunione del 24 novembre 1993, valore di dissociazione valida ai fini dell'esonero dalla responsabilità per i comportamenti collusivi in essa decisi;

3 –

come conseguenza dell'accoglimento del motivo di cui sub 2, riformare la sentenza laddove essa conferma la durata dell'illecito commesso da Adriatica, riducendo il periodo di infrazione ascrittole;

4 –

come conseguenza dell'accoglimento del motivo di cui sub 1, ridurre la sanzione stabilita a carico di Adriatica dal Tribunale;

5 –

come conseguenza dell'accoglimento dei motivi di cui sub 1, 2 e 3, ridurre la sanzione comminata ad Adriatica in ragione della minore gravità e più breve durata dell'illecito da essa commesso;

6 –

in subordine, ed anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi, riformare la sentenza laddove il Tribunale erroneamente quantifica la riduzione dell'ammenda da concedere ad Adriatica, riducendola ulteriormente;

7 –

condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento, in prima ed ultima istanza.

Motivi e principali argomenti:

Violazione dell'articolo 81 del Trattato e falsa applicazione di legge per quanto attiene alla mancata valutazione delle conseguenze, relativamente ad Adriatica, dell'erronea definizione data dalla Commissione al mercato rilevante;

Violazione dell'articolo 81 del Trattato e falsa aplicazione di legge nel valutare l'esistenza degli estremi per la dissociazione di Adriatica dall'illecito;

Violazione dell'articolo 81 del Trattato e dell'articolo 19 del regolamento 4056/86 (1) nel determinare la durata e la gravità dell'infrazione imputabile ad Adriatica;

In subordine, violazione dell'articolo 81 del Trattato e dell'articolo 19 del regolamento 4056/86 e difetto di motivazione nel determinare l'ammenda da infliggere ad Adriatica.


(1)  GU L 378 del 31/12/1986, p. 4.


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