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Document C2004/106/38

    Causa C-82/04 P: Ricorso della Audi AG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 20 febbraio 2004 (fax: 18 febbraio 2004).

    GU C 106 del 30.4.2004, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 106/21


    Ricorso della Audi AG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 20 febbraio 2004 (fax: 18 febbraio 2004).

    (Causa C-82/04 P)

    (2004/C 106/38)

    Il 20 febbraio 2004 (fax: 18 febbraio 2004), la Audi AG, rappresentata da Preu Bohlig & Partner, Rechtsanwälte, Leopoldstr. 11 a, D-80802 Monaco di Baviera (Germania), ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1.

    Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 3 dicembre 2003, causa T-16/02 (1), nella parte in cui respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.

    2.

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 novembre 2001 (procedimento R 0652/2000-1).

    3.

    Condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli disegni) alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Violazione del diritto comunitario, in particolare dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (2), e del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (3):

    La sentenza impugnata si fonda su una falsa applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento 40/94. La sentenza si basa sulla constatazione delle precedenti istanze secondo cui la combinazione delle lettere «TDI» significherebbe «Turbo Diesel Injection» o «Turbo Direct Injection». Tale constatazione è in contrasto con il contenuto precettivo della citata norma e con i relativi principi procedurali. La sentenza impugnata e i giudizi a questa precedenti difettano di qualsiasi dato o fondamento che dimostrino dove e in che modo la combinazione «TDI» sia impiegata nella lingua corrente. E' pura speculazione stabilire a quali nozioni rappresentate dalla combinazione di lettere «TDI» il pubblico di riferimento associ il segno «TDI». Nel caso di specie non è dimostrabile l'esistenza di un nesso semantico concreto tra il segno «TDI» e i beni/servizi controversi nella mente del pubblico di riferimento. Costituisce quindi un errore di diritto sostenere che il marchio «TDI», di cui si chiede alla registrazione, ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

    La motivazione della sentenza del Tribunale relativa alla violazione del diritto contestata dalla ricorrente, secondo cui il rifiuto della registrazione del marchio TDI violerebbe l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, è viziata da errore di diritto. La contestata valutazione della diffusione del marchio non viene in alcun modo motivata. La motivazione della sentenza impugnata è carente anche in quanto afferma solo sommariamente che non è stato dimostrato neanche con tali elementi che il marchio di cui si chiede alla registrazione avesse acquisito mediante l'uso carattere distintivo in altri Stati membri al di fuori della Germania. Nella sentenza non è rinvenibile alcuna giustificazione di questa affermazione.

    La sentenza impugnata e decisioni dell'UAMI su cui essa verte violano il principio dell'inchiesta d'ufficio e il principio, che da questo discende, dell'esame effettivo della domanda in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione. L'applicando principio dell'inchiesta d'ufficio comporta l'obbligo delle autorità di accertare concretamente e di dimostrare quale significato sia associato ad un marchio denominativo nella mente del pubblico di riferimento. Il principio dell'inchiesta d'ufficio, nel caso di specie, è stato violato a detrimento della ricorrente.


    (1)  Non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza.

    (2)  GU 1994, L 11, pag. 1.

    (3)  GU L 303, pag. 1.


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