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Document C2004/106/30

    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 9 marzo 2004 nella causa C-159/03 P: Jan Pflugradt contro Banca centrale europea («Ricorso contro una pronuncia dal Tribunale di primo grado — Dipendenti della BCE — Avviso di avvio di un procedimento disciplinare — Atto preparatorio — Atto che non reca pregiudizio — Irricevibilità»)

    GU C 106 del 30.4.2004, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 106/17


    ORDINANZA DELLA CORTE

    (Quinta Sezione)

    9 marzo 2004

    nella causa C-159/03 P: Jan Pflugradt contro Banca centrale europea  (1)

    («Ricorso contro una pronuncia dal Tribunale di primo grado - Dipendenti della BCE - Avviso di avvio di un procedimento disciplinare - Atto preparatorio - Atto che non reca pregiudizio - Irricevibilità»)

    (2004/C 106/30)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nel procedimento C-159/03 P, Jan Pflugradt, agente della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno (Germania) rappresentato dall'avv. N. Pflüger, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 11 febbraio 2003, causa T-83/02, Pflugradt/BCE (non ancora pubblicata nella Raccolta), altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (agenti: sigg. T. Gilliams e N. Urban, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur), con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente della Quinta Sezione, A. La Pergola (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 9 marzo 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Il ricorso è respinto

    2)

    Il sig. Pflugradt è condannato alle spese.


    (1)  GU C 135 del 7.6.2003.


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