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Document C2004/106/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o aprile 2004 nel procedimento C-286/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso): Bellio F.lli contro Prefettura di Treviso. (Agricoltura — Polizia sanitaria — Misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili — Utilizzo di proteine animali nell'alimentazione degli animali)

GU C 106 del 30.4.2004, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

1o aprile 2004

nel procedimento C-286/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso): Bellio F.lli contro Prefettura di Treviso (1).

(Agricoltura - Polizia sanitaria - Misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili - Utilizzo di proteine animali nell'alimentazione degli animali)

(2004/C 106/21)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-286/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Treviso, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bellio F.lli Srl e Prefettura di Treviso, domanda vertente sull'interpretazione della decisione del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali (GU L 306, pag. 32), e della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/9/CE, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766 (GU 2001, L 2, pag. 32), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric; giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 1o aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 2, n. 2, primo trattino, della decisione del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali, e l'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/9/CE, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766, in collegamento con le altre norme comunitarie dalle quali le predette disposizioni derivano, devono essere interpretati nel senso che non ammettono la presenza, benché accidentale, di altre sostanze non autorizzate nella farina di pesce utilizzata nella produzione di mangimi destinati ad animali diversi dai ruminanti e che non accordano agli operatori economici alcun limite di tolleranza. La distruzione delle partite di farina contaminate è una misura preventiva prevista dall'art. 3, n. 1, della decisione 2000/766.

2)

L'art. 13 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che non osta alle decisioni 2000/766 e 2001/9.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


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