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Document C2004/106/12

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-112/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania)]: Kohlpharma GmbH contro Repubblica federale di Germania (Libera circolazione delle merci — Medicinali — Importazione — Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio con procedura semplificata — Origine comune)

GU C 106 del 30.4.2004, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-112/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania)]: Kohlpharma GmbH contro Repubblica federale di Germania (1)

(Libera circolazione delle merci - Medicinali - Importazione - Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio con procedura semplificata - Origine comune)

(2004/C 106/12)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-112/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kohlpharma GmbH e Repubblica federale di Germania, domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario, in particolare degli artt. 28 CE e 30 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schingten e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 1o aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 28 CE e 30 CE ostano a che, un'ipotesi in cui

una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia stata presentata per un farmaco in riferimento ad un altro già autorizzato;

il farmaco oggetto della domanda sia importato da uno Stato membro in cui ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio;

la valutazione della sicurezza e dell'efficacia effettuata per il farmaco già autorizzato possa essere usata per il farmaco oggetto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio senza alcun rischio per la tutela della salute;

tale domanda sia respinta per la sola ragione che i due medicinali non hanno un'origine comune.


(1)  GU C 156 del 29.6.2002


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