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Document C2004/106/02

    Sentenza della Corte 25 marzo 2004 nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Azienda Agricola Ettore Ribaldi contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e a (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Regolamenti (CEE) nn. 3950/92 e 536/93 — Quantitativi di riferimento — Rettifica a posteriori — Comunicazione ai produttori)

    GU C 106 del 30.4.2004, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 106/2


    SENTENZA DELLA CORTE

    25 marzo 2004

    nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Azienda Agricola Ettore Ribaldi contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e a (1)

    (Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Regolamenti (CEE) nn. 3950/92 e 536/93 - Quantitativi di riferimento - Rettifica a posteriori - Comunicazione ai produttori)

    (2004/C 106/02)

    Lingua processuale: l'italiano

    Nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00, aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Azienda Agricola Ettore Ribaldi e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con l'intervento di: Caseificio Nazionale Novarese Soc. coop. arl (causa C-480/00), tra Domenico Buttiglione e a. e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (causa C-481/00), tra Azienda Agricola Ettore Raffa e a. e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, tra Carlo Balestreri e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con l'intervento di: Parmalat SpA (causa C-484/00), tra Azienda Agricola «Corte delle Piacentine» e a. e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (causa C-489/00), tra Cesare e Michele Filippi ss e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (causa C-490/00), tra Cooperativa Produttori Latte Associati della Lessinia arl e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (causa C-491/00), tra Azienda Agricola Simone e Stefano Gonal di Gonzato e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (causa C-497/00), tra Azienda Agricola Gianluigi Cerati e Maria Ceriali ss e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (causa C-498/00), e tra Nicolò Musini, in rappresentanza dell'Azienda Agricola Tenuta di Fassia, e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (causa C-499/00), con l'intervento di: Caseificio Nazionale Novarese Soc. coop. arl (causa C-480/00), Parmalat SpA (causa C-484/00), Cooperativa Produttori Latte Soc. coop. arl (causa C-499/00), domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità degli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), e degli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12), la Corte, composta dal sig. V. Skouris (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger; cancellieri: sig.ra L. Hewlett e sig. H. A. Rühl, amministratori principali, il 25 marzo 2004, ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Gli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata.

    2)

    I regolamenti nn. 3950/92 e 536/93 devono essere interpretati nel senso che l'assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali nonché ogni modificazione successiva di tali quantitativi devono essere comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti.

    Il principio di certezza del diritto esige che codesta comunicazione sia tale da fornire alle persone fisiche o giuridiche interessate ogni informazione relativa all'assegnazione iniziale del loro quantitativo di riferimento individuale o alla successiva modifica di quest'ultimo. Spetta al giudice nazionale accertare, in base agli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi nelle cause principali.


    (1)  GU C 108 del 7.4.2001.

    GU C 118 del 21.4.2001.

    GU C 134 del 3.5.2001.


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