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Document 52004AG0026
Common Position (EC) No 26/2004 of 14 April 2004 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1692/96/EC on Community guidelines for the development of the trans-European transport network Text with EEA relevance
Posizione comune (CE) n. 26/2004, del 14 aprile 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti Testo rilevante ai fini del SEE
Posizione comune (CE) n. 26/2004, del 14 aprile 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti Testo rilevante ai fini del SEE
GU C 101E del 27.4.2004, pp. 1–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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27.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 101/1 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 26/2004
definita dal Consiglio il 14 aprile 2004
in vista dell'adozione della decisione n. …/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/C 101E/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha stabilito gli orientamenti comunitari per la rete transeuropea dei trasporti, individuando i progetti di interesse comune la cui realizzazione è intesa a contribuire allo sviluppo di tale rete ed elencando nell'allegato III, i progetti specifici ai quali i Consigli europei di Essen del 1994 e di Dublino del 1996 hanno attribuito particolare importanza. |
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(2) |
L'incremento del traffico, dovuto in particolare al crescente numero di automezzi pesanti in circolazione, ha aggravato la congestione e le strozzature sui corridoi internazionali di trasporto. Per assicurare la mobilità internazionale delle merci e delle persone occorre pertanto ottimizzare la capacità della rete transeuropea dei trasporti. |
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(3) |
Il Consiglio europeo di Göteborg del 2001 ha invitato le istituzioni comunitarie ad adottare gli orientamenti riveduti sulla rete transeuropea dei trasporti, al fine di dare la priorità, se del caso, agli investimenti in infrastrutture per le ferrovie, la navigazione interna, la navigazione marittima a corto raggio, le operazioni intermodali e interconnessioni efficaci. In tale contesto non bisognerebbe sottovalutare il contributo dei porti di navigazione interna e degli aeroporti regionali al conseguimento degli obiettivi della rete transeuropea dei traporti. |
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(4) |
L'imminente allargamento dell'Unione europea, l'obiettivo di riequilibrare i modi di trasporto e realizzare una rete di infrastrutture in grado di soddisfare esigenze crescenti, nonché i tempi di realizzazione di determinati progetti prioritari talora superiori a dieci anni, impongono il riesame dell'elenco di progetti di cui all'allegato III della decisione n. 1692/96/CE. |
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(5) |
La Bulgaria, la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca, la Slovenia e la Turchia hanno concluso accordi di associazione e accordi europei e hanno presentato domanda di adesione all'Unione europea. Le amministrazioni competenti per i trasporti di undici di questi paesi hanno effettuato, con il sostegno della Commissione, una valutazione del fabbisogno di infrastrutture di trasporti allo scopo di individuare una rete secondo principi identici a quelli stabiliti dalla decisione n. 1692/96/CE. |
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(6) |
Il Consiglio europeo di Barcellona del 2002 ha sottolineato l'obiettivo di ridurre le strozzature esistenti in regioni quali le Alpi, i Pirenei e il mar Baltico. |
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(7) |
Il Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2003 ha sottolineato che i progetti prioritari individuati dagli orientamenti sono fondamentali per rafforzare la coesione del mercato interno, soprattutto in vista del prossimo allargamento dell'Unione e della necessità di rimuovere le strozzature e/o creare le connessioni mancanti in materia di circolazione delle merci (transito) attraverso le barriere naturali o di altro genere, o attraverso le frontiere. |
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(8) |
La seconda conferenza paneuropea dei trasporti, svoltasi a Creta nel 1994, e la terza conferenza paneuropea dei trasporti, svoltasi a Helsinki nel 1997, hanno individuato dieci corridoi paneuropei di trasporto e quattro aree paneuropee come priorità per la cooperazione tra la Comunità europea e i paesi terzi interessati. |
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(9) |
Nella relazione presentata alla Commissione il 30 giugno 2003 il gruppo ad alto livello sulla rete transeuropea dei trasporti (nel prosieguo: «il gruppo ad alto livello») ha individuato un numero limitato di progetti prioritari, applicando una metodologia basata su criteri che includono, in particolare, la loro redditività economica potenziale, il grado di impegno degli Stati membri interessati a rispettare un calendario prefissato nel programmare i progetti, il loro impatto sulla mobilità di merci e persone tra Stati membri, nonché il loro impatto sulla coesione e sullo sviluppo sostenibile. Nella relazione sono inoltre compresi alcuni progetti nei nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione il 1o maggio 2004. Occorrerebbe tener conto dei risultati di tale cooperazione. |
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(10) |
Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche comunitarie concernenti le reti transeuropee, conformemente all'articolo 6 del trattato, promuovendo quindi in via prioritaria le infrastrutture per modi di trasporto meno dannosi per l'ambiente, segnatamente il trasporto ferroviario, la navigazione marittima a corto raggio e la navigazione interna. |
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(11) |
È necessario conseguire l'obiettivo essenziale di dissociare gli effetti negativi dell'aumento dei trasporti dalla crescita del PIL, come proposto dalla Commissione nella sua comunicazione sulla strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile. |
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(12) |
La valutazione ambientale in conformità della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (6) sarà in futuro attuata per tutti i piani e programmi che portano a progetti di interesse comune. Il finanziamento di infrastrutture dei trasporti dovrebbe parimenti essere subordinato al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in materia di ambiente, in particolare la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (7), la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (8) e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (9). |
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(13) |
Nel suo Libro bianco sulla politica europea dei trasporti la Commissione auspica l'adozione di un approccio integrato capace di combinare, tra l'altro, misure per rilanciare il settore ferroviario (in particolare i servizi di trasporto merci), promuovere la navigazione interna e la navigazione marittima a corto raggio, incentivare la complementarità tra il trasporto ferroviario ad alta velocità e il trasporto aereo e incoraggiare lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e interoperabili al fine di garantire una maggiore sicurezza ed efficienza della rete. |
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(14) |
L'efficienza della politica comune dei trasporti dipende, tra l'altro, dalla coerenza delle misure adottate per rilanciare il settore ferroviario e sviluppare le infrastrutture ferroviarie. La direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (10) prevede una rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci (Trans-European Rail Freight Network) aperta ai servizi di trasporto internazionale di merci dopo il 2003. Le linee della rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci dovrebbero essere considerate come facenti parte della rete ferroviaria definita dagli orientamenti stabiliti nella decisione n. 1692/96/CE, per poter beneficiare degli investimenti e trasferire parte del traffico stradale. |
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(15) |
Nel quadro dell'obiettivo generale di assicurare la mobilità sostenibile delle persone e delle merci, è opportuno istituire meccanismi di sostegno allo sviluppo di autostrade del mare tra Stati membri per ridurre la congestione stradale e/o migliorare l'accessibilità delle regioni e degli Stati periferici o insulari. L'introduzione di tali meccanismi, integrati tra l'altro da procedure di appalto, dovrebbe essere trasparente e adeguata alle esigenze e non dovrebbe assolutamente pregiudicare le regole comunitarie in materia di concorrenza e di appalti pubblici. |
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(16) |
Il sostegno allo sviluppo di autostrade del mare dovrebbe essere considerato complementare alla fornitura di un aiuto comunitario come incentivo allo sviluppo di operazioni di trasporto marittimo a corto raggio nell'ambito del programma Marco Polo istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (11) e dovrebbe basarsi sugli stessi criteri. Tuttavia, la concessione di contributi finanziari comunitari nel quadro dei due strumenti non dovrebbe essere cumulativa. |
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(17) |
Occorre che i progetti prioritari siano dichiarati progetti di interesse europeo, nonché concentrare su di essi il finanziamento comunitario e attuare meccanismi che promuovano il coordinamento tra Stati membri per consentire la realizzazione di detti progetti entro le scadenze desiderate. |
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(18) |
A norma dell'articolo 154 del trattato la politica in materia di reti transeuropee dovrebbe contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale nel territorio della Comunità. Per realizzare questo obiettivo occorre perseguire la massima coerenza fra gli orientamenti comunitari per la rete transeuropea di trasporto e la programmazione degli strumenti finanziari pertinenti che esistono a livello comunitario. |
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(19) |
Il bilancio a posteriori dei progetti prioritari dovrebbe agevolare le revisioni future degli orientamenti e dell'elenco dei progetti prioritari e contribuire a migliorare i metodi di valutazione preliminare utilizzati dagli Stati membri. |
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(20) |
La compartimentazione tra Stati membri delle procedure nazionali relative alla valutazione delle incidenze ambientali e socioeconomiche di un progetto può rivelarsi inadatta alla dimensione transnazionale dei progetti dichiarati di interesse europeo. Per rimediarvi, occorre sviluppare, oltre a metodi comuni di valutazione, procedure coordinate di valutazione e di consultazione dell'opinione pubblica o procedure di inchiesta transnazionale che riguardino i diversi Stati membri interessati e analizzino gli aspetti socioeconomici e ambientali. Queste procedure dovrebbero applicarsi senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente. |
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(21) |
Può rivelarsi necessario rafforzare il coordinamento tra gli Stati che partecipano a progetti concernenti lo stesso asse per migliorare la redditività degli investimenti e facilitarne la sincronizzazione, nonché per provvedere ad una copertura finanziaria. |
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(22) |
Le tratte transfrontaliere dovrebbero essere individuate dagli Stati membri sulla base di criteri che il comitato istituito all'articolo 18, paragrafo 2, della decisione n. 1692/96/CE dovrà definire. Gli attuali riferimenti alle tratte transfrontaliere dei progetti prioritari inclusi nell'allegato III della decisione summenzionata non dovrebbero pregiudicare la definizione di tratte transfrontaliere conformemente a tali criteri. |
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(23) |
La Commissione ha realizzato un'analisi di impatto delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello. I risultati mostrano che la realizzazione dei progetti individuati dal gruppo, combinata con diverse misure nel quadro della politica comune dei trasporti, come la tariffazione per l'uso delle infrastrutture e l'apertura alla concorrenza del trasporto ferroviario di merci, apporterebbe notevoli vantaggi in termini di risparmio di tempo, riduzione delle emissioni e della congestione, miglioramento dell'accessibilità degli Stati membri periferici e dei nuovi Stati membri, nonché un maggiore benessere collettivo. |
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(24) |
Per rispettare gli obiettivi della rete transeuropea dei trasporti e per far fronte alle sfide che l'allargamento pone alla politica dei trasporti è necessario un considerevole aumento delle risorse finanziarie destinate alla rete transeuropea dei trasporti. |
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(25) |
La Commissione può decidere di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio che è necessario portare avanti progetti diversi da quelli contenuti nell'allegato III della decisione n. 1692/96/CE al fine di perseguire obiettivi che diano un impulso alla crescita, integrino meglio un'Europa allargata e migliorino la produttività e la competitività delle imprese europee sui mercati mondiali, nonché contribuiscano all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale e all'intermodalità. A tali progetti si dovrebbe attribuire adeguata priorità nel contesto degli strumenti finanziari comunitari. |
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(26) |
La decisione n. 1692/96/CE dovrebbe essere modificata in conseguenza, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione n. 1692/96/CE è così modificata:
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1) |
All'articolo 2, paragrafo 1, la data «2010» è sostituita dalla data «2020». |
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2) |
All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le infrastrutture di trasporto comprendono reti stradali, ferroviarie e di navigazione interna, autostrade del mare, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti e altri punti di interconnessione tra le reti modali.» |
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3) |
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Priorità Tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 2 e delle grandi linee d'azione di cui all'articolo 4, le priorità sono le seguenti:
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4) |
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Tutela dell'ambiente 1. All'atto della pianificazione e della realizzazione dei progetti, gli Stati membri devono tenere conto della tutela dell'ambiente effettuando, a norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, valutazioni di impatto ambientale dei progetti di interesse comune da attuare e applicando la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (12) e la direttiva 92/43/CEE. A decorrere dal 21 luglio 2004, gli Stati membri effettuano una valutazione ambientale dei piani e dei programmi elaborati in preparazione di tali progetti, specie se riguardano nuovi assi o lo sviluppo di altre importanti infrastrutture nodali, conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (13). Gli Stati membri tengono conto dei risultati di tale valutazione ambientale nel predisporre i piani e i programmi in questione, conformemente all'articolo 8 di detta direttiva. 2. Entro il 21 luglio 2004 la Commissione, di concerto con gli Stati membri, elabora metodi adeguati per l'attuazione della valutazione ambientale strategica al fine di garantire, tra l'altro, un coordinamento adeguato, di evitare la duplicazione degli sforzi e di realizzare una semplificazione e accelerazione dei processi di pianificazione per i progetti e i corridoi transfrontalieri (12). I risultati di questa attività e della valutazione ambientale dei progetti RTE realizzati da Stati membri ai sensi della direttiva 2001/42/CE devono essere presi in considerazione, se del caso, dalla Commissione nella sua relazione sugli orientamenti e nelle eventuali proposte legislative che la accompagnano al fine di rivedere gli orientamenti previsti all'articolo 18, paragrafo 3, della presente decisione. |
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5) |
All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La rete comprende anche le infrastrutture per la gestione del traffico, per l'informazione degli utenti, per l'intervento in caso di emergenze e incidenti e per la riscossione elettronica dei pedaggi. Tali infrastrutture si fondano su una cooperazione attiva tra i sistemi di gestione del traffico a livello europeo, nazionale e regionale e i fornitori di servizi di informazione sulla viabilità e sul traffico e di servizi a valore aggiunto, assicurando la necessaria complementarità con applicazioni la cui realizzazione è facilitata dal programma sulle Reti transeuropee di telecomunicazioni.» |
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6) |
L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Caratteristiche 1. La rete ferroviaria comprende le linee ferroviarie ad alta velocità e le linee ferroviarie convenzionali. 2. La rete ferroviaria ad alta velocità che utilizza attuali o nuove tecnologie comprende:
La rete ferroviaria ad alta velocità è composta dalle linee indicate nell'allegato I. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie ad alta velocità secondo la tecnologia attuale sono definiti a norma della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (14). Gli Stati membri notificano anticipatamente alla Commissione l'apertura di qualsiasi linea ad alta velocità e le sue caratteristiche tecniche. 3. La rete ferroviaria convenzionale è composta da linee per il trasporto ferroviario convenzionale di passeggeri e merci, comprendenti le tratte ferroviarie della rete transeuropea di trasporto combinato di cui all'articolo 14, i collegamenti con i porti marittimi e di navigazione interna di interesse comune e i terminali per il trasporto merci aperti a tutti gli operatori. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie convenzionali sono definiti a norma della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (15). 4. La rete ferroviaria comprende le infrastrutture e gli impianti che consentono l'integrazione dei servizi di trasporto ferroviario, stradale e, laddove opportuno, dei servizi marittimi e di trasporto aereo. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione all'interconnessione degli aeroporti regionali con la rete. 5. La rete ferroviaria soddisfa almeno una delle funzioni seguenti:
6. La rete ferroviaria offre agli utenti un livello elevato di qualità e sicurezza, grazie alla sua continuità e all'attuazione graduale della sua interoperabilità, segnatamente per mezzo dell'armonizzazione tecnica e del sistema armonizzato di controllo e comando ERTMS, consigliato per la rete ferroviaria europea. A tal fine, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, elabora un piano di realizzazione coordinato con i piani nazionali. |
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7) |
L'articolo 11 è modificato come segue:
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8) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 12 bis Autostrade del mare 1. La rete transeuropea delle autostrade del mare intende concentrare i flussi di merci su itinerari basati sulla logistica marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e frequenti, per il trasporto di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o migliorare l'accessibilità delle regioni e degli Stati insulari e periferici. Le autostrade del mare non dovrebbero escludere il trasporto misto di persone e merci, a condizione che le merci siano predominanti. 2. La rete transeuropea delle autostrade del mare si compone di impianti e infrastrutture concernenti almeno due porti situati in due Stati membri diversi. Tali impianti e infrastrutture comprendono elementi, almeno in uno Stato membro, quali le attrezzature portuali, sistemi elettronici di gestione logistica, procedure di sicurezza e procedure amministrative e doganali, nonché infrastrutture di accesso diretto terrestre e marittimo ai porti, compresi i modi per garantire la navigabilità per tutto il corso dell'anno, in particolare la disponibilità di mezzi di dragaggio e l'accesso durante l'inverno con navi rompighiaccio. 3. Le vie navigabili o i canali identificati nell'allegato I che collegano due autostrade del mare europee o due sezioni delle stesse e contribuiscono in modo sostanziale ad abbreviare le rotte marittime, accrescere l'efficienza e ridurre i tempi di navigazione, fanno parte della rete transeuropea delle autostrade del mare. 4. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare sono proposti da almeno due Stati membri e sono adeguati alle effettive necessità. I progetti proposti associano in generale il settore pubblico e quello privato secondo procedure che prevedono, prima che gli aiuti provenienti dai bilanci nazionali possano essere integrati, se del caso, da sovvenzioni della Comunità, la selezione secondo una delle seguenti modalità:
5. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare:
6. Entro tre anni la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 18 un elenco iniziale di progetti specifici di interesse comune, concretizzando in tal modo il concetto di autostrade del mare. Tale elenco è altresì comunicato al Parlamento europeo. 7. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare sono sottoposti alla Commissione per approvazione.» |
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9) |
All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Ove opportuno, i punti di collegamento internazionali e comunitari saranno gradualmente collegati a linee ad alta velocità della rete ferroviaria. La rete comprenderà le infrastrutture e gli impianti che permettano l'integrazione di servizi di trasporto aereo e ferroviario e, ove opportuno, di servizi di trasporto marittimo.» |
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10) |
È aggiunta la sezione seguente: «SEZIONE 10 bis COORDINAMENTO TRA STATI MEMBRI Articolo 17 bis Coordinatore europeo 1. Per facilitare l'attuazione coordinata di taluni progetti, in particolare progetti transfrontalieri o sezioni transfrontaliere di essi, che figurano tra quelli dichiarati di interesse europeo ai sensi dell'articolo 19 bis, la Commissione può designare, d'accordo con gli Stati membri interessati e previa consultazione del Parlamento europeo, una persona denominata “coordinatore europeo”. Il coordinatore europeo agisce a nome e per conto della Commissione. Di norma il suo mandato riguarda un unico progetto, soprattutto nel caso di un progetto transfrontaliero, ma se necessario può essere esteso a interi assi principali. Il coordinatore europeo elabora insieme agli Stati membri interessati un piano di lavoro per le sue attività. 2. Il coordinatore europeo è scelto in particolare in funzione della sua esperienza nell'ambito di istituzioni europee e della sua conoscenza delle questioni relative al finanziamento e alla valutazione socioeconomica e ambientale dei grandi progetti. 3. La decisione della Commissione sulla nomina del coordinatore europeo precisa le modalità di svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 5. 4. Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo e gli forniscono le informazioni necessarie affinché egli possa eseguire i compiti di cui al paragrafo 5. 5. Il coordinatore europeo:
6. Senza pregiudizio delle procedure applicabili stabilite dalle legislazioni comunitaria e nazionale, la Commissione può chiedere il parere del coordinatore europeo al momento dell'esame delle domande di finanziamento comunitario concernenti progetti o gruppi di progetti per i quali il coordinatore è responsabile.» |
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11) |
L'articolo 18 è modificato come segue:
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12) |
L'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Progetti prioritari 1. I progetti prioritari sono progetti di interesse comune contemplati all'articolo 7 il cui esame accerta che essi:
2. I progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, le loro sezioni e le date convenute per il completamento dei lavori di cui al paragrafo 1, lettera g), sono indicati all'allegato III. 3. Entro il 2010, la Commissione elabora una relazione sull'andamento dei lavori e propone, se necessario, di modificare l'elenco dei progetti prioritari indicati all'allegato III in conformità con il paragrafo 1.» |
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13) |
Sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 19 bis Dichiarazione di interesse europeo 1. I progetti prioritari indicati all'allegato III sono dichiarati di interesse europeo. Tale dichiarazione è effettuata soltanto secondo la procedura stabilita nel trattato e negli atti fondati su di esso. 2. Senza pregiudicare la base giuridica degli strumenti finanziari comunitari in questione:
3. Al momento della formulazione delle previsioni delle sue esigenze finanziarie, la Commissione accorda adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo. 4. Qualora risulti che l'avvio dei lavori di uno dei progetti dichiarati di interesse europeo ha o avrà un ritardo significativo rispetto alla scadenza del 2010, la Commissione chiede agli Stati membri interessati di fornire entro tre mesi le ragioni di detto ritardo. Sulla scorta della risposta fornita, la Commissione consulta tutti gli Stati membri interessati al fine di risolvere il problema che ha causato il ritardo. La Commissione, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e nel quadro del monitoraggio dell'attuazione del progetto dichiarato di interesse europeo e nel rispetto del principio di proporzionalità, può decidere di adottare le misure appropriate. Gli Stati membri interessati hanno la possibilità di sottoporre osservazioni su dette misure prima della loro adozione. Il Parlamento europeo è informato immediatamente in merito all'adozione di qualsiasi misura. Nell'adottare tali misure, la Commissione tiene in debita considerazione la parte di responsabilità di ciascuno degli Stati membri interessati dal ritardo e si astiene dal prendere misure che possano avere ripercussioni sulla realizzazione del progetto in uno Stato membro cui non è imputabile detto ritardo. 5. Se uno dei progetti dichiarati di interesse europeo non è sostanzialmente ultimato entro un periodo di tempo ragionevole dalla scadenza della data di completamento prevista, indicata nell'allegato III, e tutti gli Stati membri interessati sono responsabili di tale ritardo, la Commissione riesamina il progetto secondo la procedura di cui al paragrafo 4, al fine di revocare la sua classificazione di progetto dichiarato di interesse europeo mediante la procedura di revisione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. La Commissione riesamina, in tutti i casi, il progetto al termine di un periodo di quindici anni dalla data in cui il progetto è stato dichiarato di interesse europeo ai sensi della presente decisione. 6. Cinque anni dopo il completamento di un progetto dichiarato di interesse europeo o di una delle sue sezioni, gli Stati membri interessati elaborano una valutazione dei suoi effetti socioeconomici e ambientali, includendo gli effetti sugli scambi e sulla libera circolazione delle persone e delle merci tra Stati membri, sulla coesione territoriale e sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati di detta valutazione. 7. Se un progetto di interesse europeo comprende una sezione transfrontaliera che sia indivisibile dal punto di vista tecnico e finanziario, gli Stati membri interessati coordinano le loro procedure per valutarne l'impatto socioeconomico e si adoperano al massimo per eseguire un'indagine transnazionale prima del rilascio delle autorizzazioni a costruire e nell'ambito del quadro esistente. 8. Altre sezioni di progetti di interesse europeo sono coordinate sul piano bilaterale o multilaterale dagli Stati membri caso per caso. 9. Le azioni coordinate o le indagini transnazionali di cui al paragrafo 7 non incidono sugli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, in particolare quelle relative alla valutazione dell'impatto ambientale. Gli Stati membri interessati informano la Commissione dell'avvio e del risultato di dette azioni coordinate o indagini transnazionali. La Commissione inserisce tali informazioni nella relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. Articolo 19 ter Sezioni transfrontaliere Nel quadro di taluni progetti prioritari le sezioni transfrontaliere tra due Stati membri, incluse le autostrade del mare, sono individuate da tali Stati sulla base dei criteri definiti dal Comitato istituito all'articolo 18, paragrafo 2 e notificate alla Commissione. Queste sono in particolare sezioni indivisibili dal punto di vista tecnico e finanziario o riguardo alle quali gli Stati membri interessati si impegnano congiuntamente e predispongono una struttura comune. |
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14) |
Gli articoli 20 e 21 sono soppressi. |
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15) |
Gli allegati sono modificati come segue:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì.........
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) GU C 362 E del 18.12.2001, pag. 205 e GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 274.
(2) GU C 125 del 27.5.2002, pag. 75.
(3) GU C 278 del 14.11.2002, pag. 7.
(4) Parere del Parlamento europeo del 30 maggio 2002 (GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 130), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 2004 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).
(6) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
(7) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
(8) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(9) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(10) GU L 75 del 15.3.2001, pag 1.
(11) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1.
(12) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 802/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(13) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.»
(14) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(15) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.»
(16) Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, del 25.5.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62).
(17) Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).
(18) Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).»
ALLEGATO I
L'allegato I della decisione n. 1692/96/CE è modificato come segue:
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1. |
Le sezioni 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti: «Sezione 2: Rete stradale
Sezione 3: Rete ferroviaria
Sezione 4: Rete delle vie navigabili interne e porti di navigazione interna» |
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2. |
La sezione 6 è sostituita dalla seguente: «Sezione 6: Rete aeroportuale
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3. |
Le carte seguenti sostituiscono quelle corrispondenti nella decisione n. 1692/96/CE.
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ALLEGATO II
L'allegato III della decisione n. 1692/96/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
PROGETTI PRIORITARI PER I QUALI L'INIZIO DEI LAVORI È PREVISTO ENTRO IL 2010
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1. |
Asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo
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2. |
Asse ferroviario ad alta velocità Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra
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3. |
Asse ferroviario ad alta velocità dell'Europa sud-occidentale
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4. |
Asse ferroviario ad alta velocità est
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5. |
Linea della Betuwe (2007) |
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6. |
Asse ferroviario Lione-Trieste-Divača/Koper-Divača-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina (3)
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7. |
Asse autostradale Igoumenitsa/Patrasso-Atene-Sofia-Budapest
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8. |
Asse multimodale Portogallo/Spagna-resto dell'Europa (4)
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9. |
Asse ferroviario Cork-Dublino-Belfast-Stranraer (5) (2001) |
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10. |
Malpensa (completato 2001) (6) |
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11. |
Collegamento fisso dell'Öresund (completato 2000) (7) |
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12. |
Asse ferroviario/stradale del triangolo nordico
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13. |
Asse stradale Regno Unito/Irlanda/Benelux (2010) |
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14. |
Linea principale della costa occidentale (2007) |
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15. |
Galileo (2008) |
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16. |
Asse ferroviario merci Sines/Algeciras-Madrid-Parigi
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17. |
Asse ferroviario Parigi-Strasburgo-Stoccarda-Vienna-Bratislava
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18. |
Asse fluviale Reno/Mosa-Meno-Danubio (9)
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19. |
Interoperabilità di reti ferroviarie ad alta velocità nella penisola iberica
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20. |
Asse ferroviario del Fehmarn Bælt
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21. |
Autostrade del mare Progetti di interesse comune individuati conformemente all'articolo 12 bis e concernenti le autostrade del mare seguenti:
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22. |
Asse ferroviario Atene-Sofia-Budapest-Vienna-Praga-Norimberga/Dresda (11)
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23. |
Asse ferroviario Danzica-Varsavia-Brno/Bratislava-Vienna (12)
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24. |
Asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa
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25. |
Asse autostradale Danzica-Brno/Bratislava-Vienna (15)
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26. |
Asse ferroviario/stradale Irlanda/Regno Unito/Europa continentale
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27. |
“Rail Baltica”: asse Varsavia-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsinki
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28. |
“Eurocaprail” sull'asse ferroviario Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo
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29. |
Asse ferroviario del corridoio intermodale ionico/adriatico
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30. |
Via navigabile interna Senna-Schelda
Tra parentesi figura la data di completamento dei lavori convenuta in precedenza. Le date di completamento dei lavori dei progetti da 1 a 20 e del progetto 30 e i dettagli relativi alle sezioni sono quelli indicati nella relazione del gruppo ad alto livello, quando questi ultimi sono stati effettivamente individuati.» |
(1) Comprese le due stazioni per treni ad alta velocità di Rotterdam e Amsterdam, che non erano state inserite nel progetto adottato dal Consiglio europeo di Essen del 1994.
(2) Compresi i collegamenti Lisbona-Porto (2013), Lisbona-Madrid (2010) e Aveiro-Salamanca (2015).
(3) Parti di questo asse corrispondono al corridoio paneuropeo V.
(4) Compreso l'ammodernamento dei porti e degli aeroporti (2015) conformemente ai contenuti approvati dai Consigli europei di Essen e di Dublino.
(5) Un ulteriore aumento di capacità di questa linea è stato deciso nel 2003 ed è stato aggiunto come progetto separato.
(6) Progetto completato.
(7) Progetto completato.
(8) Alcune brevi tratte stradali e ferroviarie saranno completate tra il 2010 e il 2015.
(9) Parte di questo asse corrisponde alla definizione del corridoio paneuropeo VII.
(10) Anche verso il Mar Nero.
(11) Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo IV.
(12) Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo VI.
(13) Comprendente il TGV Reno-Rodano, escluso il ramo ovest.
(14) Il progetto n. 5 (linea della Betuwe) collega Rotterdam a Emmerich.
(15) Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo VI.
(16) Comprendente il progetto n. 13 di Essen: asse stradale Irlanda/Regno Unito/Benelux.
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Nel quadro della procedura di codecisione (art. 251 TCE), il Consiglio ha raggiunto, il 5 dicembre 2003, un accordo politico sul progetto di decisione che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (1). In seguito alla revisione del Gruppo dei Giuristi/Linguisti, il Consiglio ha adottato la posizione comune il 14 aprile 2004.
Adottando tale posizione, il Consiglio ha tenuto conto del parere espresso il 30 maggio 2002 dal Parlamento europeo in prima lettura (2) e della nuova consultazione di quest'ultimo in data 11 marzo 2004 (3), come pure dei pareri del Comitato economico e sociale (4) e del Comitato delle regioni (5).
La decisione mira ad aggiornare gli orientamenti della Comunità in materia di TEN-T del 1996 per tener conto dell'aumento di traffico previsto entro il 2010 e dei conseguenti problemi di congestione, come pure dell'allargamento dell'Unione europea. La decisione comprende un elenco di progetti prioritari da realizzare nella prospettiva del 2020, che si aggiunge, includendoli, ai progetti adottati dal Consiglio europeo di Essen nel 1994, ed è stato definito sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione del Gruppo ad alto livello presieduto dal sig. Karel Van Miert.
I nuovi elementi della proposta comprendono, tra l'altro:
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la concentrazione delle priorità della Comunità sull'intermodalità e sugli attuali modi di trasporto sostenibili, quali ferrovie, navigazione marittima a corto raggio e la navigazione interna, |
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le modifiche della definizione di rete ferroviaria intese a sottolineare il ruolo delle ferrovie nel trasporto merci, |
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l'idea delle «autostrade del mare», |
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l'introduzione del concetto di «progetti di interesse europeo», che prevede un trattamento prioritario per quanto riguarda le procedure di finanziamento e di consultazione, |
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la creazione di un nuovo meccanismo di coordinamento a livello comunitario inteso ad agevolare, in particolare, la cooperazione operativa e finanziaria tra Stati membri coinvolti nello stesso progetto transfrontaliero, |
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la proroga al 2020 del termine per la conclusione dei progetti e l'estensione del raggio geografico della TEN-T in modo da includere i nuovi Stati membri. |
II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
Il Consiglio concorda che è necessario adeguare alle esigenze di un'Europa allargata il quadro giuridico comunitario che disciplina lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, affinché ne risulti un sistema di trasporti coerente, efficiente e sostenibile. Il Consiglio, pertanto, può dare totale appoggio agli obiettivi globali della proposta della Commissione e, concretamente, in linea generale, al suo contenuto. Laddove esso ha deciso di modificare il testo su alcuni aspetti specifici, lo ha fatto essenzialmente al fine di renderne la comprensione più chiara, più semplice e più agevole.
Per quanto riguarda le «priorità» della rete transeuropea dei trasporti (articolo 5), il Consiglio mette in luce l'importanza di promuovere l'interconnessione delle reti nazionali, tenendo conto altresì degli elevati costi dei trasporti delle isole e delle zone periferiche. La posizione comune si richiama in genere alla graduale realizzazione di una rete ferroviaria interoperabile che includa assi di collegamento adeguati al trasporto merci. Il Consiglio aderisce inoltre alla promozione del trasporto marittimo a lungo e a corto raggio, come pure allo sviluppo di una mobilità sostenibile delle persone e delle merci.
Il Consiglio attribuisce grande importanza alla protezione ambientale nel quadro dei progetti relativi ai trasporti (articolo 8). Pertanto esso afferma chiaramente che gli Stati membri devono tenere conto dei risultati delle valutazioni ambientali nell'elaborazione di piani e programmi. La Commissione prenderà in considerazione tali risultati nella sua relazione sugli orientamenti e nelle eventuali proposte legislative di revisione di questi ultimi.
Il Consiglio accoglie con favore l'introduzione della nuova idea di «autostrade del mare» (articolo 12 bis) che promuove il passaggio del flusso di merci dal trasporto stradale alla navigazione a corto raggio. I progetti specifici — che concretizzano l'idea di «autostrade del mare» — saranno definiti dalla Commissione entro tre anni. Il Consiglio è del parere che questo nuovo quadro dovrebbe pure consentire di migliorare i collegamenti esistenti; in tal senso, dovrebbe essere possibile promuovere il trasporto di persone e merci, ove queste ultime siano predominanti. La posizione comune afferma inequivocabilmente che i finanziamenti pubblici (aiuti all'avviamento) destinati alle «autostrade del mare» non dovranno comportare distorsioni della concorrenza. Gli aiuti dovrebbero essere accordati secondo gli stessi criteri applicabili in base al programma Marco Polo, ma l'assistenza finanziaria accordata dalla Comunità per effetto dei due strumenti non dovrebbe essere cumulabile.
Il Consiglio approva la possibilità, come previsto dall'articolo 17 bis, di designare un coordinatore europeo preposto al coordinamento dell'attuazione dei progetti. Il Consiglio, nella posizione comune sottolinea la specifica competenza del coordinatore circa i progetti transfrontalieri e l'importanza della cooperazione con gli Stati membri nell'adempimento dei compiti assegnatigli.
Per quanto riguarda i progetti di interesse comune, che sono considerati progetti prioritari, la posizione comune del Consiglio mette in risalto l'importanza dei progetti transfrontalieri e delle sezioni di progetti a carattere transfrontaliero (articolo 19 e nuovo articolo 19 ter). Essa sottolinea che l'impegno degli Stati membri interessati deve essere basato su piani nazionali o su documenti equivalenti.
Ai fini dell'obiettivo generale di accelerare l'attuazione dei progetti TEN-T, il Consiglio accoglie con soddisfazione le disposizioni riguardanti la dichiarazione di interesse europeo per i progetti transnazionali (articolo 19 bis), che consentirà un trattamento prioritario di siffatti progetti nel quadro del finanziamento comunitario. Il Consiglio afferma che detta dichiarazione è formulata in conformità del trattato. Poiché la cooperazione tra tutti gli Stati membri costituisce un elemento fondamentale per la realizzazione dei progetti, il Consiglio ritiene opportuno che la Commissione consulti tutti gli Stati membri interessati qualora si verifichi un ritardo considerevole. Data l'importanza finanziaria e tecnica dei progetti, la Commissione esaminerà la situazione con un attivo follow-up, che possibilmente abbia come esito l'adozione di misure adeguate, dando agli Stati membri l'opportunità di presentare osservazioni. La Commissione dovrebbe astenersi da qualunque misura che risulti penalizzante per gli Stati membri ai quali non sia imputabile il ritardo.
Per quanto riguarda le azioni coordinate e le indagini transnazionali relative a sezioni transfrontaliere indivisibili dal punto di vista tecnico e finanziario, il Consiglio è del parere che gli Stati membri interessati si adoperino al massimo nell'ambito del quadro esistente.
Infine, il Consiglio ha potuto dichiararsi d'accordo con l'elenco di progetti prioritari nella versione proposta dalla Commissione — che è stata formulata sulla base dei lavori del Gruppo ad alto livello «Van Miert» —, i cui lavori dovrebbero essere avviati entro il 2010; per motivi tecnici è stato aggiunto un progetto all'elenco.
III. EMENDAMENTI
La posizione comune del Consiglio riprende gli elementi principali degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, rispettivamente, nella prima lettura della proposta in data 30 maggio 2002 e in occasione della nuova consultazione in data 11 marzo 2004. Tuttavia, per principio, la posizione comune non contiene richiami a progetti specifici nel testo dei considerando o in quello dell'articolato; tali richiami sono reperibili unicamente nell'allegato III, in cui i progetti vengono individuati con precisione.
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Il Consiglio conviene con il Parlamento che, in conformità delle disposizioni del trattato, qualunque decisione sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, e anche su progetti specifici risultanti da tali orientamenti, deve essere adottata tramite la procedura di codecisione. Le corrispondenti modifiche del testo sono state introdotte nella posizione comune (considerando 25, articolo 18, paragrafo 3, e articolo 19 bis). In tal senso, si possono citare le disposizioni concernenti il riesame dei progetti, compresa l'eventuale declassificazione da progetto di interesse europeo. Per quanto riguarda l'emendamento del Parlamento che prevede che quest'ultimo venga consultato sulle misure che la Commissione può adottare nel quadro di un attivo follow-up dei diversi progetti dichiarati di interesse europeo (articolo 19 bis), il Consiglio è del parere che siano già disponibili meccanismi soddisfacenti in quanto la posizione comune del Consiglio prevede la procedura di codecisione per qualsiasi modifica o aggiunta di un progetto e la consueta procedura di bilancio per quel che riguarda l'effettivo finanziamento del progetto. Infine, per motivi istituzionali non è stato possibile accogliere l'emendamento del Parlamento inteso a far sì che quest'ultimo venga consultato in merito alla redazione, a cura della Commissione, dell'elenco iniziale di progetti specifici nel quadro delle «autostrade del mare» (articolo 12 bis). |
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Il Consiglio condivide le preoccupazioni del Parlamento riguardo alla protezione dell'ambiente nel quadro della preparazione e della realizzazione di progetti in materia di trasporti. Le disposizioni sulla valutazione strategica ambientale sono state adattate di conseguenza (considerando 12 e articolo 8). |
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Attenendosi pienamente al parere del Parlamento, il Consiglio ha introdotto alcune modifiche del testo in modo da sottolineare la necessità di una coesione territoriale collegando alla rete isole, regioni periferiche e aeroporti regionali [considerando 3, articolo 5, articolo 10, paragrafo 4, articolo 12 bis, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1, lettera e)]. Inoltre, la posizione comune rispecchia l'accordo del Consiglio con il Parlamento riguardo all'importanza della navigazione interna (considerando 3, articolo 11 e articolo 12 bis, paragrafo 3). |
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Analogamente al Parlamento, il Consiglio è del parere che il sostegno pubblico sotto forma di aiuti all'avviamento destinati ai progetti relativi alle «autostrade del mare», non dovrebbe comportare distorsioni della concorrenza. Questo principio è stato esplicitamente dichiarato nella posizione comune (considerando 16, articolo 12 bis, paragrafi 4 e 5). Il Consiglio approva che idrovie o canali che collegano due autostrade del mare o sezioni di esse facciano parte della TEN-T (articolo 12 bis, paragrafo 3) e che le attività che assicurano la navigabilità durante tutto l'anno possano costituire un progetto ai sensi dell'articolo 12 bis, paragrafi 2 e 5. |
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Per quanto riguarda il coordinatore europeo (articolo 17 bis), il Consiglio aderisce all'idea che il Parlamento partecipi alla designazione del coordinatore e sia informato circa le sue attività. La posizione comune rispecchia inoltre l'importanza della consultazione di autorità regionali e locali. |
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Infine, l'allegato III, contenente l'elenco dei progetti prioritari, è stato modificato in modo da tener conto di talune specifiche tecniche in linea con gli emendamenti del Parlamento (progetti n. 6, 16, 22 e 30). Non è stato possibile riprendere gli emendamenti intesi ad aggiungere progetti o a introdurre modifiche sostanziali a taluni progetti; in tal senso, andrebbe rammentato che il Gruppo ad alto livello «Van Miert» ha condotto un'analisi approfondita e tecnicamente dettagliata della pertinenza di ciascun progetto, tenendo pienamente conto delle opinioni degli Stati membri interessati. |
In conclusione, il Consiglio ritiene che il testo della posizione comune sia adeguato ed equilibrato. Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura, il Consiglio rileva che nella posizione comune è stata integrata gran parte di cui — alla lettera o nello spirito, del tutto o in parte. Il Consiglio pertanto ritiene che il testo della posizione comune garantisca il conseguimento dell'obiettivo perseguito dagli emendamenti del Parlamento.
(1) La Commissione ha presentato la sua proposta il 9 ottobre 2001 (GU C 362 E del 18.12.2001, pag. 205) e una proposta complementare il 17 ottobre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 130.
(3) Doc. 7033/04 CODEC 319 TRANS 100 ECOFIN 76 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).