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Dokument 92003E002920

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2920/03 di Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) alla Commissione. Medicine alternative e complementari.

GU C 65E del 13.3.2004, s. 246–247 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

stránkách Evropského parlamentu

13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/246


(2004/C 65 E/262)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2920/03

di Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) alla Commissione

(2 ottobre 2003)

Oggetto:   Medicine alternative e complementari

Da tempo stanno proliferando associazioni e professionisti nel settore delle medicine non convenzionali che chiedono un chiarimento e un'armonizzazione all'interno del quadro regolatore delle loro attività e servizi nell'UE.

Considerando che stanno proliferando i «ciarlatani», ovvero persone che si fanno passare per professionisti del settore privi però di una formazione adeguata, che azioni ha previsto di porre in essere la Commissione per garantire la sicurezza sanitaria dei consumatori di questi servizi?

Considerando che esiste una grande differenza legislativa, la Commissione ha previsto di armonizzare a livello comunitario detta differenza? Come garantisce il mercato unico in questo settore, così come anche il diritto alla libertà di servizi e di stabilimento?

Che voci di bilancio occupano, a livello europeo, le medicine alternative?

Quali petizioni relative alla risoluzione A4-0075/97 (1) del Parlamento europeo ha portato a termine la Commissione fino in data odierna?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(17 novembre 2003)

L'onorevole parlamentare ha fatto riferimento a una serie di temi. La prima domanda verte sui requisiti della qualificazione e della formazione di chi pratica la medicina alternativa e complementare all'interno dell'Unione.

In conformità alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea i requisiti della qualificazione e della formazione sono di competenza degli Stati membri. A livello comunitario sono stati adottati per alcune delle principali professioni in ambito sanitario taluni requisiti minimi coordinati di formazione, a cui tuttavia non è soggetta la maggioranza delle attività professionali, anche nel settore della salute. Le disposizioni adottate a livello dell'Unione europea sono principalmente tese a garantire le condizioni di riconoscimento delle qualifiche per le professioni regolamentate. L'adozione di una nuova normativa in materia richiede un contributo considerevole da parte delle professioni e degli Stati membri. La Commissione non è a conoscenza di alcun sostegno, largo e deciso, a favore di nuove misure nell'ambito della medicina alternativa e complementare.

Per quanto riguarda il riconoscimento professionale la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (2) e la direttiva 92/51/CEE, del 18 giugno 1992, relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale (3) si applicano a tutti i cittadini di uno Stato membro che desiderano esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante. In questo contesto, con la sentenza del 3 ottobre 1990 (C-61/89 Bouchoucha) la Corte di giustizia europea ha confermato che l'articolo 43 del Trattato CE non preclude a uno Stato membro la possibilità di limitare un'attività complementare alla medicina a persone che detengono la qualifica di dottore in medicina.

Inoltre, per garantire la tutela della salute, nella sentenza dell'11 luglio 2002 (C-294/00 Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH) la Corte di giustizia ha sottolineato la necessità di rammentare che la tutela della salute pubblica è uno dei motivi citati nell'articolo 46, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea in grado di giustificare limitazioni alla libertà di fornire servizi.

Il secondo punto è legato alla normativa comunitaria in materia di farmaci alternativi. Nella risoluzione del 29 maggio 1997 il Parlamento ha auspicato l'inizio di un'analisi tesa a valutare la sicurezza e l'efficacia dei farmaci alternativi. A tale proposito la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sui farmaci vegetali tradizionali nel gennaio 2002 (4). Il voto del Parlamento in prima lettura è avvenuto nel novembre 2002. Dopo l'adozione della proposta modificata (5) da parte della Commissione il 9 aprile 2003 e il raggiungimento dell'accordo politico del Consiglio nel settembre 2003 l'adozione di un testo definitivo potrebbe avvenire prima della fine del 2003.

In riferimento alla spesa destinata ai farmaci alternativi essa non rientra nel programma di salute pubblica. Per quanto attiene ai finanziamenti comunitari a favore della ricerca la priorità 1 «Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute» e la sezione sulla ricerca orientata alle politiche del 6 o programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per il periodo 2002-2006 non prevedono lo stanziamento di fondi per questo settore. Tuttavia, la sezione del 6 o programma quadro sul sostegno a favore del coordinamento delle attività nazionali fa rientrare la medicina alternativa o non convenzionale nel settore sanitario.


(1)  GU C 182 del 16.6.1997, pag. 67.

(2)  GU L 19 del 24.1.1989.

(3)  GU L 209 del 24.7.1992.

(4)  GU C 126 E del 28.5.2002.

(5)  COM(2003) 161 def.


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