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Document 92003E002511

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2511/03 di Mario Borghezio (NI) alla Commissione. Interruzione linea ferroviaria Ventimiglia-Monaco: la Commissione intervenga nei confronti della Francia.

GU C 65E del 13.3.2004, pp. 166–167 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/166


(2004/C 65 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2511/03

di Mario Borghezio (NI) alla Commissione

(29 luglio 2003)

Oggetto:   Interruzione linea ferroviaria Ventimiglia-Monaco: la Commissione intervenga nei confronti della Francia

L'interruzione, a causa dei lavori in corso nella galleria di Roquebrune, della tratta ferroviaria Ventimiglia-Monaco sta creando gravi danni all'economia di Ventimiglia data anche la prevista lungaggine dei lavori programmati almeno fino alla fine del corrente anno 2003.

Quali iniziative intende la Commissione promuovere nei confronti delle autorità francesi affinché venga ridotta l'attesa per la fine dei lavori di riparazione dei danni subiti da detta galleria, al fine di attivare al più presto la circolazione ferroviaria nella tratta sopraindicata?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(12 settembre 2003)

L'interruzione della linea ferroviaria Ventimiglia-Monaco è dovuta a uno smottamento avvenuto a metà giugno 2003 all'interno della galleria che passa al di sotto di quest'ultima località. Nonostante le riparazioni che il gestore dell'infrastruttura interessata (Réseau Ferré de France) deve eseguire siano considerevoli, la progressiva riapertura della linea è prevista entro la fine dell'anno. Questa operazione è assimilabile a lavori di manutenzione e non alla costruzione di una nuova infrastruttura o alla ristrutturazione di un'infrastruttura esistente, pertanto il cofinanziamento del progetto mediante il bilancio della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) non sarebbe stato possibile se fosse stato chiesto dalle autorità francesi.

D'altronde, la chiusura temporanea di un itinerario importante da parte di uno Stato membro può costituire una restrizione alla libera circolazione delle merci. La Corte di giustizia ha già dichiarato che le misure che ritardano la circolazione delle merci tra gli Stati membri costituiscono una limitazione della libera circolazione delle merci incompatibile con l'articolo 28 del trattato CE (1).

Tuttavia, come ha affermato l'avvocato generale Jacobs nel caso Schimdberger (2), la Commissione ritiene che non esista un obbligo assoluto di assicurare che le merci possano circolare senza ostacoli in qualsiasi momento e a qualsiasi prezzo, in mancanza di cui si riscontrerebbe sempre una violazione del diritto comunitario. Ad esempio, i ritardi causati da lavori di riparazione necessari sono inerenti al trasporto ferroviario e le loro cause possono essere inevitabili, in particolare quando è in gioco la sicurezza degli utenti.

Tenuto conto di tali premesse e delle informazioni fornite, la Commissione ritiene che la chiusura del troncone ferroviario Ventimiglia-Monaco per lavori in corso nella galleria di Roquebrune non costituisca una restrizione alla libera circolazione delle merci incompatibile con l'articolo 28 del trattato CE.


(1)  Sentenza del 26 settembre 2000, Commissione/Francia, C-23/99, raccolta della giurisprudenza I-7653, punto 22.

(2)  C-112/00, raccolta della giurisprudenza 2003.


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