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Document 92003E001919

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1919/03 di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione. Audizione dei funzionari implicati nel caso Eurostat.

GU C 65E del 13.3.2004, pp. 102–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/102


(2004/C 65 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1919/03

di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione

(12 giugno 2003)

Oggetto:   Audizione dei funzionari implicati nel caso Eurostat

Con lettera del 19 marzo 2003, il direttore generale dell'OLAF ha informato le autorità giudiziarie francesi del possibile coinvolgimenti di alcuni funzionari di altro livello di Eurostat in un caso di frode.

Da una dichiarazione della Commissione sul caso Eurostat (IP 03/709) del 19 maggio 2003 risulta che i funzionari menzionati nel fascicolo dell'OLAF non sono stati sentiti dall'OLAF in merito alle accuse loro rivolte.

La Commissione è in grado di indicare se ciò è conforme all'articolo 4 della decisione della Commissione del 2 giugno 1999 in merito alle condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita, che prevede che prima di trarre le conclusioni, l'OLAF debba sentire i funzionari indicati per nome?

Soltanto qualora, per motivi inerenti alle indagini, fosse necessario mantenere assoluto riserbo e qualora fosse necessario collaborare con le autorità giudiziarie nazionali, ai sensi dell'articolo 4 della decisione di cui sopra, l'audizione può essere rinviata ad un momento successivo con il consenso del Presidente o del Segretario generale della Commissione.

La Commissione può indicare quando e da chi è stata presa la decisione di rinviare l'audizione dei funzionari coinvolti e con quale motivazione essa è stata adottata?

La Commissione può indicare quando e da, chi nonché in quale modo, è stato informato il Segretario generale della Commissione del fatto che l'OLAF avesse deciso di rivolgersi alle autorità giudiziarie parigine?

La Commissione è in grado di indicare quando, da chi e in quale forma è stato informato il Presidente della Commissione?

La Commissione è in grado di indicare quando, da chi e in quale forma è stato informato il vicepresidente responsabile delle questioni disciplinari, il Commissario responsabile della lotta antifrode nonché il membro della Commissione responsabile di Eurostat?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(4 settembre 2003)

Tali questioni sono già state discusse nella riunione della commissione per il controllo di bilancio del 17 giugno 2003 ma la Commissione desidera comunque fornire una risposta precisa a tutte le domande dell'onorevole parlamentare.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della decisione della Commissione 1999/396/CE, CECA, Euratom, del 2 giugno 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità (1), non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un membro, un funzionario o un agente della Commissione senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono. Secondo le informazioni di cui dispone attualmente la Commissione le indagini dell'OLAF non sono ancora concluse. L'articolo 4 della decisione della Commissione del 2 giugno 1999 non prevede che i funzionari debbano essere sentiti in un caso come quello che si è presentato quando è stata informata la Procura parigina. La Commissione è stata informata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il 12 maggio 2003 che gli elementi di informazione inviati si riferivano solo alla parte esterna dell'indagine.

L'OLAF informò per la prima volta la Commissione, nella persona del Segretario generale, dell'esistenza di un'indagine sui Datashops il 3 aprile 2003 senza fornire dettagli su ciò che aveva riscontrato. L'OLAF specificò che era possibile che fossero coinvolti funzionari ma non ne fornì i nomi. Precisò che gli interessati non dovevano ricevere informazioni sull'indagine e che doveva essere mantenuto un segreto assoluto per proteggere l'indagine stessa. L'OLAF segnalò inoltre che il fascicolo era stato trasmesso alla Procura parigina. Ogni decisione di rimandare l'audizione dei funzionari interessati è stata presa quindi dall'OLAF in virtù dei poteri conferiti all'Ufficio dal regolamento.

Il 22 aprile 2003 l'OLAF ha chiesto al Servizio giuridico di trasmettere alla Procura parigina una richiesta di restituzione nei confronti di X per l'importo totale della perdita subita. L'OLAF ha inviato una copia di tale comunicazione al Segretario generale l'8 maggio 2003.

Il 29 aprile 2003 il Segretario generale ha comunicato in via confidenziale al capo del gabinetto del Presidente gli elementi a lui noti al momento.

Il 14 maggio 2003 il Segretario generale ha informato i capi di gabinetto dei Sigg. Prodi, Kinnock e Solbes e della sig.ra Schreyer, nonché il capo del Servizio giuridico, perché il 12 maggio 2003 l'OLAF aveva comunicato che il Segretario generale poteva in quel momento fare uso delle informazioni che gli erano state fornite. I capi di gabinetto hanno informato lo stesso giorno i rispettivi commissari.


(1)  GU L 149 del 16.6.1999.


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