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Document 92003E001792

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1792/03 di Claude Moraes (PSE) alla Commissione. La Convenzione e il principio di non discriminazione.

GU C 65E del 13.3.2004, pp. 91–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/91


(2004/C 65 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1792/03

di Claude Moraes (PSE) alla Commissione

(28 maggio 2003)

Oggetto:   La Convenzione e il principio di non discriminazione

Qual è la posizione della Commissione in merito all'inclusione del principio di non discriminazione nella futura costituzione dell'UE nel quadro del lavoro della Convenzione?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(18 luglio 2003)

La Commissione ritiene che il principio della non discriminazione sia stato introdotto in modo generalmente soddisfacente nel progetto di costituzione elaborato dalla convenzione.

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare su quanto segue:

l'articolo I-2 (valori dell'Unione) include fra i valori fondamentali dell'Unione l'uguaglianza;

l'articolo I-3 (obiettivi dell'Unione), prevede che l'Unione si prefigge di promuovere i suoi valori e precisa che l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni;

l'articolo I-4 (libertà fondamentali e non discriminazione) vieta qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità;

la carta dei diritti fondamentali è inclusa nel progetto di costituzione, che comprende in particolare un titolo sull'uguaglianza;

gli articoli III-1, III-4, III-5 riprendono gli attuali articoli 3, paragrafo 2, 12 e 13 del trattato CE;

l'articolo III-1bis prevede che nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni l'Unione mira a combattere qualsiasi discriminazione.

La Commissione si rammarica tuttavia che la convenzione non abbia sottoposto al voto a maggioranza qualificata l'intero articolo III-5. Il mantenimento dell'unanimità al paragrafo 1 di tale articolo costituirà in futuro una seria barriera per l'adozione delle misure necessarie a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

La Commissione deplora anche che il razzismo e la xenofobia non siano ripresi fra i crimini elencati all'articolo III-167 della sezione 4 sulla cooperazione giudiziaria in materia penale (parte III) del progetto. È spiacevole che questo aspetto capitale dell'azione dell'Unione perda visibilità e manchi di una base giuridica chiara proprio quando questi fenomeni spregevoli continuano a manifestarsi in tutti gli Stati membri sia attuali che futuri.


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