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Document 92003E000261(01)
WRITTEN QUESTION P-0261/03 by Giovanni Fava (PSE) to the Commission. Compatible projects.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-0261/03 di Giovanni Fava (PSE) alla Commissione. Progetti compatibili.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-0261/03 di Giovanni Fava (PSE) alla Commissione. Progetti compatibili.
GU C 65E del 13.3.2004, pp. 23–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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13.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 65/23 |
(2004/C 65 E/024)
INTERROGAZIONE SCRITTA P-0261/03
di Giovanni Fava (PSE) alla Commissione
(29 gennaio 2003)
Oggetto: Progetti «compatibili»
Considerato che, ai sensi del regolamento (CE) 1260/1999 (1):
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il rafforzamento della politica di coesione, sostenuta attraverso i Fondi strutturali, deve mirare a ridurre il divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari; |
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l'esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali a opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione; |
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il raggiungimento di tali obiettivi è garantito altresì dal rispetto di alcuni principi (programmazione, concentrazione, integrazione, addizionalità) che giustificano l'esistenza di una politica di coesione europea. |
Atteso, inoltre, che:
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il 31 dicembre 2002 si è concluso il primo anno di applicazione della regola del disimpegno automatico e, |
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nel caso dell'Italia, le certificazioni di spesa presentate dalle regioni alla data sopra citata riguarderebbero, talvolta per il 70-80 %, i cd. progetti «sponda» o, come altrimenti denominati, progetti «coerenti» ai programmi. |
È possibile sapere:
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per ciascun programma italiano dell'obiettivo 1 e per Fondo strutturale, a quanto ammonta esattamente la parte di spesa certificata alla Commissione e i cui progetti non sono stati selezionati in base a un bando pubblicato in attuazione dei POR o dei PON, e se le spese inerenti a tali progetti saranno comunque rimborsate a titolo del FESR, del FSE, del FEOGA e dello SFOP; |
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quali complementi di programmazione sono stati modificati al fine di rendere ammissibili, in modo retroattivo, spese già effettuate al di fuori dei programmi operativi, con il solo intento di evitare la regola del disimpegno automatico, e se la Commissione intende accettare tali pratiche; |
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se è sua intenzione verificare in che modo saranno utilizzati i fondi eventualmente liberati attraverso l'utilizzo dei progetti «coerenti» e, se del caso, quali vincoli imporre; |
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se il ricorso delle regioni, in percentuali così elevate, a progetti selezionati in base a bandi che non sono stati pubblicati in attuazione delle misure contenute nei programmi adottati dalla Commissione non pregiudichi gravemente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo stabiliti dal QCS Italia Obiettivo 1 e non contravvenga inoltre ai regolamenti comunitari in materia di addizionalità, partenariato, programmazione e informazione, oltre a vanificare gli obiettivi stessi e la coerenza della politica di coesione? |
Risposta complementare comune
data dal sig. Barnier in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-0260/03 e P-0261/03
(14 aprile 2003)
L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali stabilisce i requisiti di ammissibilità per le spese relative ad un programma operativo.
Il quadro comunitario di sostegno italiano per le regioni dell'obiettivo 1 stabilisce che durante la «prima fase di attuazione (2)» e per garantire una certa continuità possono essere finanziate, nell'ambito dei programmi, azioni già in corso purché siano conformi agli obiettivi, alle strategie e alla procedure dei programmi stessi (a livello delle singole misure), nonché alla legislazione comunitaria e alle norme dei Fondi strutturali. Si suppone che l'Onorevole parlamentate faccia riferimento a questa «prima fase di attuazione» quando menziona, nella sua interrogazione, i cosiddetti progetti «sponda».
I risultati di questa «prima fase di attuazione» debbono essere illustrati nelle relazioni annue sull'attuazione del programma per il 2002, che i comitati di sorveglianza del programma interessato dovranno approvare e trasmettere alla Commissione entro il giugno 2003.
In applicazione del principio di sussidiarietà dei Fondi strutturali, la spesa sostenuta per i programmi dell'obiettivo 1 viene dichiarata misura per misura; la Commissione non è quindi in grado di fare una distinzione tra i progetti finanziati nell'ambito della «prima fase di attuazione» e i criteri e le procedure di selezione stabiliti nei complementi di programmazione.
Dato che la procedura relativa alla «prima fase di attuazione» si limita al periodo di avvio dei programmi approvati per l'obiettivo 1 e non consente di finanziare progetti non conformi agli obiettivi del programma e alle relative norme di attuazione, la Commissione non ha alcun motivo di temere che vengano compromessi gli obiettivi e le strategie di sviluppo stabiliti dal quadro comunitario di sostegno e dai programmi operativi.
Per quanto riguarda l'addizionalità, il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, stabilisce che il rispetto di questo principio debba essere verificato con la revisione intermedia, prevista per la fine del 2003. In tale occasione, la Commissione si assicurerà che l'intero quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1 in Italia rispetti il suddetto principio.
(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
(2) Durante questo periodo, conclusosi nel giugno 2002, i comitati di sorveglianza del programma dovevano approvare i criteri di selezione dei progetti nell'ambito dei complementi di programmazione. Questi criteri sono poi utilizzati per selezionare i progetti che rientrano nelle varie misure dei programmi.