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Document 92002E000761

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0761/02 di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione. Compensazioni agli agricoltori.

GU C 65E del 13.3.2004, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/2


(2004/C 65 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0761/02

di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(18 marzo 2002)

Oggetto:   Compensazioni agli agricoltori

Secondo una notizia riportata dalla stampa greca, un'agricoltrice del villaggio di Theopetra, Kalambaka, nel dipartimento di Trikala, è rimasta attonita nel constatare che l'indennizzo accordatole dall'Ente delle assicurazioni agricole di Grecia (ELGA) per i danni provocati dalla grandine alle sue coltivazioni ammontava alla cifra astronomica di 1,16 euro!

Può dire la Commissione se fornisce alla Grecia risorse destinate ad indennizzare le vittime di calamità naturali? Sono previsti stanziamenti nella riserva del bilancio dell'Unione per le catastrofi naturali e nelle spese agricole annuali? In caso di risposta affermativa, a quanto ammontano? Viene informata la Commissione delle modalità con cui la Grecia gestisce tali importi? Qual è il punto di vista della Commissione riguardo alla minuscola somma versata come indennizzo all'agricoltrice greca? Esistono importi minimi per questo tipo di compensazioni? Si sono avuti casi analoghi in altri Stati dell'UE?

Risposta dal sig. Fischler a nome della Commissione

(18 aprile 2002)

In seguito all'interrogazione dell'on. parlamentare, la Commissione ha esaminato il problema dell'indennizzo eccessivamente esiguo approvato dall'ELGA (Organizzazione greca di assicurazioni agricole) in un caso specifico nel villaggio di Theopetra, Kalambaka, nel dipartimento di Trikala.

L'ELGA non è il beneficiario finale della misura comunitaria che eroga un indennizzo alle vittime di calamità naturali, azione che potrebbe eventualmente rientrare nel «Programma operativo nazionale — Sviluppo rurale (2000-2006)». L'ELGA è finanziato dai propri soci, vale a dire i singoli agricoltori. Si applicano pertanto la normativa, le procedure e i massimali nazionali. Secondo l'ordinamento comunitario in vigore, i regimi di aiuto nazionali sono notificati, per approvazione, alla Commissione soltanto per evitare distorsioni di mercato. La Commissione non ha quindi titolo per pronunciarsi sull'importo e sui procedimenti applicati nel caso in oggetto.

Il contributo comunitario corrispondente viene erogato tramite il «Programma operativo nazionale — Sviluppo rurale (2000-2006)», che comprende un provvedimento specifico per l'indennizzo degli agricoltori colpiti da una calamità naturale. La compensazione finanziaria elargita alla popolazione agricola in causa può coprire tuttavia soltanto il ripristino del potenziale produttivo perduto e non le perdite di reddito, come nel caso specifico di Theopetra summenzionato. Il beneficiario finale di questo provvedimento è la Direzione PSEA (Pianificazione politica per i casi di emergenza) del Ministero dell'agricoltura greco. L'ordinamento comunitario prevede la pianificazione, l'applicazione e la sorveglianza dell'intervento specifico.

Se gli importi previsti non sono sufficienti a far fronte ai gravi problemi delle zone rurali della Grecia, contributi finanziari supplementari della Comunità possono essere attinti dagli stanziamenti globali del terzo Quadro comunitario di sostegno per la Grecia (2000-2006), compresa la riserva di programmazione. La Comunità non può concedere altri fondi speciali o indennizzi. Analogo ordinamento si applica a tutti gli altri Stati membri.


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