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Dokument 92003E003093

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3093/03 di Harald Ettl (PSE) alla Commissione. Inserimento della sostanza attiva Paraquat nell'elenco di cui alla direttiva 91/414/CE.

GU C 65E del 13.3.2004, s. 266–268 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

stránkách Evropského parlamentu

13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/266


(2004/C 65 E/281)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3093/03

di Harald Ettl (PSE) alla Commissione

(14 ottobre 2003)

Oggetto:   Inserimento della sostanza attiva Paraquat nell'elenco di cui alla direttiva 91/414/CE

Nella riunione del comitato fitosanitario permanente per la catena alimentare e la salute animale del 2 e 3 ottobre 2003 è stato deciso l'inserimento dell'erbicida Paraquat nell'elenco positivo (allegato 1) della direttiva 91/414/CE (1) relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Il Paraquat è estremamente velenoso per uomini e animali, è persistente e in caso di uso ripetuto si accumula nel terreno. Per la sua tossicità sette paesi hanno vietato del tutto l'uso di Paraquat, in altri paesi il prodotto può essere utilizzato soltanto con rigorose restrizioni.

A prescindere dai rischi che il Paraquat comporta per la saluta umana e l'ambiente, la Commissione ha proposto di inserire il prodotto nell'elenco positivo e quindi di spianare l'accesso dell'erbicida ai mercati dell'UE e di altri paesi. Un allentamento delle attuali restrizioni per il Paraquat annullerebbe gli sforzi per norme più rigorose in materia di salute e sicurezza nell'agricoltura e favorirebbe invece metodi produttivi nell'agricoltura privi di ogni sostenibilità sociale e ambientale.

Al Parlamento europeo e ai cittadini tutti preme dunque una risposta alla domanda seguente: quali sono i motivi che hanno indotto la Commissione e il Consiglio a imporre alla popolazione europea questo erbicida velenoso e pericoloso?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(12 novembre 2003)

La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari produce un quadro armonizzato per la concessione dell'autorizzazione e l'immissione in commercio di questi prodotti. Le sostanze attive da utilizzare come prodotti fitosanitari vengono valutate e autorizzate a livello comunitario e sono elencate nell'allegato I alla direttiva. Successivamente i singoli prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive vengono esaminati e autorizzati dagli Stati membri nell'ambito di norme armonizzate.

L'articolo 5 della direttiva fa riferimento a un elenco di sostanze attive riportato nell'allegato I, dove vengono inserite, in base alle attuali conoscenze tecniche e scientifiche, le sostanze che, in linea di principio, soddisfano i requisiti di sicurezza per la salute umana e l'ambiente.

Nel caso del paraquat i dati presentati dall'azienda produttrice sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. La documentazione e le informazioni sono state inoltre presentate al Comitato scientifico indipendente per le piante con la richiesta di fornire un commento sulla gravità dei potenziali rischi per i consumatori e gli operatori nonché per l'ambiente (in particolare per gli organismi dei suoli, i volatili e le lepri).

Nel suo parere (2) il Comitato scientifico conclude che, se debitamente utilizzato come prodotto fitosanitario nel rispetto delle buone pratiche di lavoro, il paraquat non pone alcun rischio significativo per gli operatori. Esso ha inoltre sottolineato l'improbabilità che l'utilizzo nei campi delle concentrazioni raccomandate ponga un rischio significativo per gli organismi presenti nel suolo. Tuttavia, il Comitato ha richiesto una valutazione più dettagliata dei possibili effetti del paraquat sul tasso di decomposizione del materiale organico nel suolo. Tali informazioni sono state presentate in un secondo tempo e valutate dallo Stato membro relatore, il quale le ha giudicate accettabili. Quest'ultimo ha appurato inoltre che gli studi disponibili indicavano un rischio per gli uccelli che nidificano al suolo, sottolineando tuttavia la necessità, per poter tracciare una valutazione definitiva del rischio, di altri dati relativi a esposizioni realistiche. Successivamente sono state fornite anche queste informazioni e il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha concluso nella sua valutazione che, pur essendoci la possibilità di un'esposizione, non sono poche le situazioni in cui l'esposizione degli uccelli che nidificano al suolo può considerarsi trascurabile. In tal caso la valutazione in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha permesso di concludere che il rischio sarebbe stato accettabile, a condizione che venissero applicate idonee misure di attenuazione dei rischi. Alla fine il Comitato scientifico ha concluso che il paraquat può avere effetti letali o subletali sulle lepri, ma che i dati disponibili sono inadeguati per consentire di calcolare il numero di animali colpiti. All'atto della stesura della direttiva sull'inclusione e della relazione di revisione si è tenuto conto dei pareri del Comitato scientifico.

Nel complesso la valutazione in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha permesso di concludere che il rischio sarebbe stato accettabile, a condizione che fossero adottate misure idonee di attenuazione dei rischi, e che, di conseguenza, i requisiti dell'articolo 5 della direttiva erano soddisfatti, cosicché anche il paraquat poteva essere incluso nell'allegato I della direttiva.

Non è stato facile, ciò nonostante, adottare una decisione in merito al paraquat, data la sua riconosciuta tossicità. Pertanto, la bozza esaminata dagli Stati membri in sede di Comitato comprende disposizioni restrittive e un programma obbligatorio di monitoraggio e rendicontazione, nonché una proposta di revisione dell'efficacia delle misure di attenuazione dei rischi.

Il dibattito si è anche esteso al frequente uso del paraquat nei tentati suicidi e in altri tipi di incidenti nei paesi in via di sviluppo, benché si preveda di applicare la bozza della direttiva relativa all'inclusione soltanto sul territorio comunitario. La bozza contiene le specifiche tecniche per ridurre al minimo la possibilità di incidenti e persino di ingestione intenzionale. Per fugare tali preoccupazioni il notificatore si è impegnato a utilizzare le specifiche della Comunità per le vendite globali e a organizzare in tutto il mondo un programma di gestione. Tale programma prevede la formazione all'uso sicuro, un programma di monitoraggio dei possibili incidenti e la creazione di formulazioni più sicure per l'utente.

La Commissione è del parere che i rischi connessi all'uso del paraquat possano essere gestiti in modo da renderne accettabile l'uso. Si prevede inoltre di ridurre su scala mondiale i rischi correlati all'uso dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat.

È importante infine sottolineare che l'inclusione della sostanza nell'allegato I non rappresenta un incoraggiamento a utilizzarla né implica un allentamento delle restrizioni esistenti da parte della Comunità. Semplicemente, significa che gli Stati membri possono autorizzare l'uso dei prodotti contenenti paraquat. Infatti, rispetto alla situazione attuale, l'inclusione determinerà molto probabilmente un aumento della protezione dei lavoratori e dell'ambiente a fronte delle ulteriori restrizioni (più rigide e di più ampia portata rispetto a quelle già in vigore) che saranno obbligatorie negli Stati membri che decideranno di continuare ad autorizzare la vendita dei prodotti contenenti paraquat.

Infine, da qui a cinque anni la Commissione presenterà al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una relazione sull'applicazione della direttiva relativa al paraquat, indicando se i requisiti per l'inclusione nell'allegato I sono ancora soddisfatti; essa inoltre potrà proporre qualsiasi modifica, compresa se necessario la cancellazione del paraquat dall'allegato I.


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  Parere del Comitato scientifico per le piante sulle specifiche interrogazioni della Commissione riguardanti la valutazione di paraquat alla luce della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; SCP/PARAQ/002, adottato il 20 dicembre 2001.


Nahoru