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Document 92003E003034
WRITTEN QUESTION E-3034/03 by Marianne Thyssen (PPE-DE) to the Commission. Term of patents for computer-implemented inventions.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3034/03 di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione. Durata dei brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3034/03 di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione. Durata dei brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
GU C 65E del 13.3.2004, pp. 261–262
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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13.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 65/261 |
(2004/C 65 E/275)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3034/03
di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione
(17 ottobre 2003)
Oggetto: Durata dei brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici
Durante la seduta plenaria dello scorso 24 settembre, il Parlamento europeo ha votato in prima lettura la proposta di direttiva concernente la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
In base all'articolo 8, lettera b), della proposta, nella versione emendata dal Parlamento, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio in merito alla questione della congruità delle norme sulla durata del brevetto e sulla definizione dei criteri di brevettabilità, più esattamente per quanto concerne la novità, l'attività inventiva e la dimensione delle rivendicazioni?
Può far sapere la Commissione se ritiene che la durata abituale di un brevetto (20 anni) sia realmente adeguata nel caso delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici? Non pensa la Commissione che sarebbe, invece, auspicabile abbreviare la durata standard dei brevetti per questo genere di invenzioni, ad alto contenuto tecnologico? Non ritiene la Commissione che una decisione in tal senso potrebbe favorire la concorrenza sul mercato europeo delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici?
Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione
(18 novembre 2003)
Una caratteristica di vecchia data del diritto dei brevetti è che la durata del brevetto è la stessa per tutte le invenzioni in tutti i settori della tecnologia. Questo principio è stato sancito quale fermo obbligo giuridico a livello internazionale nell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIPS). L'unica deviazione da questa norma attualmente praticata è quella di consentire un prolungamento del periodo di durata del brevetto per taluni prodotti soggetti a procedure regolamentari di approvazione di lunga durata per i quali, in mancanza di disposizioni in tal senso, il periodo di effettiva protezione sul mercato risulterebbe piuttosto breve.
Tuttavia, la Commissione, è a conoscenza delle argomentazioni secondo le quali la durata standard del periodo di brevetto di 20 anni non è adeguata per tutti i settori tecnologici e per questa ragione ha convenuto, nella propria risposta agli emendamenti alla proposta presentati in prima lettura, di prendere in esame la questione. In tale esame si dovrà ovviamente tenere conto dell'esigenza di promuovere l'innovazione e la concorrenza, pur riconoscendo che qualsiasi cambiamento venga introdotto in questo ambito comporterebbe notevoli ostacoli giuridici e tecnici, non da ultima la difficoltà pratica di delimitare, in termini giuridici sufficientemente precisi e inoppugnabili, la materia alla quale vanno applicate le nuove disposizioni. Inoltre, anche se si dovesse giungere alla conclusione che un tale cambiamento è auspicabile e praticabile, per le ragioni summenzionate, esso dovrebbe essere perseguito in quanto obiettivo politico attraverso negoziati internazionali.