Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92003E002549

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2549/03 di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione. Pedaggio differenziato — zone sensibili.

GU C 65E del 13.3.2004, pp. 174–175 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/174


(2004/C 65 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2549/03

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(4 agosto 2003)

Oggetto:   Pedaggio differenziato — zone sensibili

Per salvaguardare l'economia di mercato e in considerazione di quanto previsto dal Libro bianco del 12 settembre 2001 (1) è impellente definire zone sensibili in Europa tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche, agricole, ecologiche, archeologiche, culturali ed economiche.

Per tali zone sensibili si dovrebbe introdurre un pedaggio più elevato, pari ad 1 euro a chilometro percorso per autocarri superiori a 3,5 t. Tali entrate dovrebbe essere destinate al settore della promozione di modalità di trasporto alternative (ferrovia), per l'ambiente e la conservazione della natura.

In Italia, il pedaggio attualmente riscosso è di 10 centesimi a chilometro percorso per autocarri superiori a 3,5 t.

In Germania, a partire dal 2004 il pedaggio ammonterà a circa 15 centesimi a chilometro percorso per autocarri superiori a 12 t.

In Austria, a partire dal 2004 il pedaggio ammonterà a circa 12 centesimi a chilometro percorso per autocarri superiori a 3,5 t.

In Austria, sul tratto autostradale tra Innsbruck e il Brennero (lungo 34,5 km), il pedaggio per autocarri con più di tre assi ammonta a 2,4 euro a chilometro percorso.

Si invita la Commissione europea a prendere posizione in merito a tale proposta.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(17 settembre 2003)

Il 23 luglio 2003 la Commissione ha adottato una proposta (2) di modifica della direttiva 1999/62/CE (3). La proposta stabilisce un quadro normativo che consentirà agli Stati membri, tenendo conto del principio di sussidiarietà, di concedere incentivi economici alle attività di trasporto attraverso una struttura dei prezzi capace di riflettere più accuratamente i costi per la società. Ciò che deve cambiare non è tanto il livello delle tariffe quanto la loro struttura e le modalità di applicazione alle varie categorie di utenti.

Il quadro normativo proposto si applica alla rete stradale transeuropea e a qualsiasi altra strada verso la quale possa essere deviato il traffico proveniente da tale rete e che sia in diretta concorrenza con alcuni tratti di quest'ultima. Tale deviazione ha importanti conseguenze in termini di regolazione e congestione del traffico, per non parlare degli incidenti; la Commissione ha ritenuto quindi opportuno includere questi aspetti nell'ambito di applicazione della direttiva. In omaggio al principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono liberi di applicare pedaggi sulle strade non soggette alla proposta di direttiva, a condizione di rispettare le norme e i princìpi stabiliti nel trattato CE.

La normativa vigente stabilisce una relazione solo approssimativa tra le tariffe e i danni alle infrastrutture, la congestione del traffico o i rischi di incidente. La direttiva proposta dà quindi agli Stati membri la possibilità di diversificare i pedaggi in base ad alcuni fattori: la distanza percorsa, i danni provocati alle strade a seconda del tipo di veicolo, l'impatto ambientale in termini di standard di emissione EURO per gli autoveicoli pesanti, l'ora del giorno, il livello di congestione sulla strada interessata. Se le norme comunitarie vigenti si applicano esclusivamente agli autoveicoli di peso superiore a 12 tonnellate, il sistema proposto dalla Commissione si applicherà a tutti gli autocarri di peso superiore alle 3,5 tonnellate adibiti al trasporto merci.

Le entrate derivanti dalla tariffazione delle infrastrutture dovranno essere utilizzate a favore del settore dei trasporti. In alcuni casi dovrebbe essere possibile il finanziamento incrociato delle infrastrutture che rappresentano un'alternativa al trasporto su strada. A tal fine la proposta stabilisce che le entrate derivanti dal sistema di tariffazione delle infrastrutture devono essere reinvestite per la manutenzione delle infrastrutture stradali interessate e a favore del settore dei trasporti nel suo complesso, prestando la dovuta attenzione allo sviluppo equilibrato delle reti di trasporto.

La proposta di direttiva consente agli Stati membri di applicare maggiorazioni ai pedaggi per l'uso di strade situate in zone particolarmente sensibili, in particolare nelle zone montane. Tali maggiorazioni saranno utilizzate per il finanziamento incrociato dei costi di investimento di altre infrastrutture di trasporto di grande interesse europeo. La costruzione di tali infrastrutture è sempre più necessaria in considerazione della densità e della crescita del traffico in queste zone.

Parallelamente alle iniziative nel campo della tariffazione delle infrastrutture, la Commissione sta realizzando uno studio sulle zone sensibili e i trasporti, che dovrebbe essere pronto per la fine del 2003. La Commissione pubblicherà i risultati dello studio e valuterà il modo più opportuno di darvi seguito.


(1)  COM(2001) 370 def.

(2)  COM(2003) 448 def.

(3)  Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, GU L 187 del 20.7.1999.


Top