This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 92003E002390
WRITTEN QUESTION E-2390/03 by Mogens Camre (UEN) to the Commission. Government aid to German workers taking up jobs in Denmark.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2390/03 di Mogens Camre (UEN) alla Commissione. Aiuti di Stato agli artigiani tedeschi che accettano incarichi in Danimarca.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2390/03 di Mogens Camre (UEN) alla Commissione. Aiuti di Stato agli artigiani tedeschi che accettano incarichi in Danimarca.
GU C 65E del 13.3.2004, pp. 140–141
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
|
13.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 65/140 |
(2004/C 65 E/155)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2390/03
di Mogens Camre (UEN) alla Commissione
(21 luglio 2003)
Oggetto: Aiuti di Stato agli artigiani tedeschi che accettano incarichi in Danimarca
Il 20 marzo ho rivolto alla Commissione un'interrogazione (E-1225/03 (1)) sugli aiuti di Stato tedeschi agli artigiani che accettano incarichi in altri Stati membri dell'Unione europea. La Commissione aveva promesso di verificare se le sovvenzioni tedesche violano le norme sugli aiuti di Stato.
Il ministro del lavoro danese, Claus Hjort Frederiksen, ha rivolto al suo collega tedesco, il ministro del lavoro Wolfgang Clement, una domanda analoga. Il ministro tedesco ha risposto che la sovvenzione statale di circa 60 corone all'ora era destinata unicamente agli artigiani tedeschi disoccupati che venivano assunti da un'impresa tedesca.
E' tuttavia una magra consolazione per i sindacati e i piccoli artigiani dello Jutland meridionale, poiché tale sistema non esclude la possibilità che i maestri artigiani assumano artigiani tedeschi disoccupati di lunga durata e li mandino poi in Danimarca per svolgere incarichi per i loro datori di lavoro tedeschi in concorrenza con i maestri artigiani danesi. In ragione della sovvenzione di Stato tedesca, i maestri artigiani danesi devono pagare salari relativamente più elevati dei colleghi tedeschi. Tale misura produce forti distorsioni della concorrenza e difficilmente può essere conforme alle norme sugli aiuti di Stato dell'Unione europea.
A seguito della promessa contenuta nella risposta all'interrogazione E-1225/03, si chiede alla Commissione di presentare le informazioni che ha ricevuto dalle autorità tedesche sulla vicenda, e di verificare al contempo in che misura è possibile per le imprese tedesche mandare artigiani tedeschi in Danimarca per lo svolgimento di incarichi specifici con sovvenzioni dello Stato tedesco.
Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione
(15 settembre 2003)
La Commissione prega l'onorevole parlamentare di riferirsi alla risposta già ricevuta alla Sua interrogazione scritta E-1225/03.
La Commissione, come aveva promesso nella sua risposta, l'8 maggio 2003 ha chiesto informazioni in merito alle autorità tedesche; queste ultime hanno risposto, il 12 giugno 2003, di non essere al corrente di un regime di aiuti del genere, di aver chiesto però informazioni complementari per poter escludere un eventuale abuso che riguardasse aiuti destinati ad altro fine. Detta risposta è stata fornita all'onorevole parlamentare con una lettera del direttore della direzione G «Aiuti di Stato I» della direzione generale della Concorrenza l'8 luglio 2003. Tale lettera invitava inoltre rispettosamente l'onorevole parlamentare a fornire alla Commissione eventuali informazioni complementari di cui disponesse, allo scopo di consentirle di approfondire ulteriormente l'accertamento dei fatti.
In questo contesto, la Commissione desidera ricordare all'onorevole parlamentare che delle misure a favore dell'occupazione non costituiscono necessariamente degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, poiché si tratta di aiuti a persone, che non favoriscono determinate imprese o la produzione di determinati beni, o poiché non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, o poiché si tratta di misure di carattere generale, volte a promuovere l'occupazione, che non falsano né minacciano di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni. Tali misure di carattere generale non rientrano quindi nella normativa inerente agli aiuti di Stato. Lo stesso vale per quelle misure che si ritiene non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato a norma del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (2).
Per quanto riguarda l'informazione complementare contenuta nell'attuale interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare, la Commissione inviterà nuovamente le autorità tedesche a fornire ragguagli in merito ai provvedimenti specifici riferiti dal parlamentare stesso e li valuterà alla luce della normativa sugli aiuti di Stato, in particolare ai sensi del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (3). In caso dovesse riscontrare una violazione, la Commissione adotterà le disposizioni necessarie per porvi termine.
La Commissione rinnova ancora l'invito all'onorevole parlamentare di trasmettere qualsiasi possibile precisazione relativa ai fatti in esame, poiché questo potrebbe accelerare notevolmente le indagini.
(1) GU C 58 E del 6.3.2004, pag. 51.
(3) GU L 337 del 13.12.2002 (rettifica GU L 349 del 24.12.2002).