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Document 92003E002369
WRITTEN QUESTION E-2369/03 by Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) to the Commission. Local registration of EU citizens resident in Member States of which they are not nationals.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2369/03 di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione. Registrazione dei residenti comunitari in località di paesi diversi da quelli della propria.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2369/03 di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione. Registrazione dei residenti comunitari in località di paesi diversi da quelli della propria.
GU C 65E del 13.3.2004, p. 137–137
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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13.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 65/137 |
(2004/C 65 E/151)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2369/03
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione
(17 luglio 2003)
Oggetto: Registrazione dei residenti comunitari in località di paesi diversi da quelli della propria
La libertà di circolazione e di stabilimento, permette a milioni di cittadini comunitari di insediarsi in paesi dell'UE diversi dal proprio, rifacendosi una vita e traducendo in realtà ai grandi obbiettivi dell'Unione europea.
Ma la maggior parte dei cittadini comunitari, quando si insediano nella località di un paese comunitario diverso dal proprio, omettono di registrarsi presso l'anagrafe locale; così facendo procurano danno a tale località che non li considera come nuovi residenti e che, pertanto, non percepiscono la corrispondente quota di gettito d'imposta.
Come ritiene la Commissione che si possa risolvere l'inadempienza dei cittadini comunitari nei confronti dell'anagrafe nella nuova località prescelta in un Stato comunitario differente dal proprio per favorire i comuni di accoglienza che, in caso contrario, sostengono costi per il nuovo residente senza percepire i contributi corrisposti dai Governi centrali e regionali?
Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione
(16 settembre 2003)
Il diritto comunitario in materia di libera circolazione e soggiorno prevede che gli Stati membri riconoscano il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone che soddisfano alcune condizioni, in particolare quella di esercitare un'attività economica subordinata o indipendente o disporre di risorse. Questo diritto è attestato dal rilascio di una carta di soggiorno. Per soggiorni inferiori a tre mesi o nel caso di lavoratori frontalieri o stagionali, lo Stato membro ospitante non è tenuto a rilasciare una carta di soggiorno al cittadino dell'Unione ma può chiedere che segnali la sua presenza sul territorio.
Alcuni Stati membri hanno già eliminato di loro iniziativa o prevedono di sopprimere dalla legislazione nazionale d'applicazione del diritto comunitario citato, l'obbligo per i cittadini dell'Unione di ottenere una carta di soggiorno, ad eccezione degli inattivi.
La proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1) va oltre e propone di eliminare la carta di soggiorno per tutte le categorie di cittadini dell'Unione e sostituirla con la facoltà per lo Stato membro ospitante di imporre ai cittadini dell'Unione di farsi registrare presso le autorità competenti. Prevede tuttavia che lo Stato membro ospitante può imporre all'interessato di segnalare la sua presenza sul territorio. L'inosservanza degli obblighi di registrazione e di segnalazione può essere passibile di sanzioni non discriminatorie e proporzionate.
Qualora uno Stato membro imponga al cittadino dell'Unione l'obbligo di ottenere una carta di soggiorno o di segnalare la sua presenza sul territorio, spetta a tale Stato stabilire un regime di sanzioni effettive e dissuasive applicabili in caso d'inosservanza di quest'obbligo, ma queste sanzioni devono essere proporzionate e non discriminatorie rispetto a quelle applicabili ai propri cittadini per infrazioni comparabili.
(1) COM(2003) 199 def.