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Document 92003E002214

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2214/03 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione. Progetto di sicurezza europeo.

GU C 65E del 13.3.2004, pp. 117–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/117


(2004/C 65 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2214/03

di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(2 luglio 2003)

Oggetto:   Progetto di sicurezza europeo

L'Associazione culturale «Gruppo Atlante 2000» è impegnata da molti anni nella realizzazione di un progetto di sicurezza europeo sulla base delle indicazioni del Programma Equal ed ora anche del recente Programma Agis. I punti essenziali di tale progetto possono così riassumersi: rilevare l'entità dei richiedenti asilo, identificando quelli che effettivamente rientrano in tale categoria; creare centri di accoglienza proporzionalmente alle esigenze di alloggio ed assistenza; fornire ai cittadini della UE un elevato grado di sicurezza in uno spazio di libertà e giustizia:

In questi ultimi anni, infatti, l'aumento costante dei flussi di richiedenti asili registrati in Italia evidenzia la necessità di adottare una strategia unitaria di governo al fine di migliorare la qualità dell'accoglienza e nello stesso tempo di combattere la clandestinità. Contemporaneamente bisognerebbe prevenire che i richiedenti asilo non cadano nelle fila della criminalità organizzata o del lavoro sommerso.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1.

quale contributo può apportare tale associazione al lavoro svolto da Europol e da Eurojust?

2.

se vi sono iniziative simili all'interno dell'UE?

3.

qual è il quadro generale della sicurezza europea?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(22 agosto 2003)

Gli Stati membri sono tenuti a garantire condizioni di accoglienza materiale ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio degli Stati membri al fine di assicurare un tenore di vita adeguato per la salute dei richiedenti e che possa garantirne la sussistenza. Ciò diverrà obbligatorio alla scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (1), fissata al 6 febbraio 2005.

Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (2). Ne consegue che ai richiedenti asilo non è consentito effettuare più di una procedura alla volta e potrebbe quindi ridursi l'esigenza di creare nuove strutture di accoglienza. L'attuazione del presente regolamento è semplificata dall'operatività del sistema Eurodac, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (3). A norma del regolamento, gli Stati membri sono invitati a rilevare tempestivamente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di tutti gli stranieri che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.

Per combattere l'immigrazione clandestina, il 28 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato un piano d'azione per la lotta all'immigrazione clandestina (4). La corretta applicazione da parte degli Stati membri delle misure previste potrà ridurre i flussi di clandestini e quindi, a lungo termine, ridurre anche l'esigenza negli Stati membri di creare nuove strutture di accoglienza per richiedenti asilo.

Il programma AGIS è innanzitutto un programma di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Tuttavia, nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata ed in particolare della lotta alla tratta degli esseri umani, sono contemplate possibilità di co-finanziare il coordinamento dei progetti tra le indagini di polizia e le misure di controllo amministrativo. Sono inoltre previste possibilità di co-finanziare progetti nella lotta alle organizzazioni e reti criminali, nonché a singoli criminali operanti nell'ambito dell'immigrazione clandestina negli Stati membri e nei paesi limitrofi.

È stato istituito Europol per fornire assistenza alle autorità degli Stati membri nella lotta alla criminalità transnazionale grave, in particolare alla criminalità organizzata. Europol è sprovvisto di competenze in materia di richiedenti asilo. Eurojust è un organismo composto da membri della magistratura. Il compito principale di Eurojust è di fornire assistenza e consulenza alle autorità nazionali responsabili dell'azione penale mentre non ha, fondamentalmente, compiti di carattere politico o amministrativo. Se l'associazione «Gruppo Atlante 2000» possiede una particolare esperienza in materia giudiziaria e di polizia, può contattare direttamente Eurojust o Europol per discutere varie questioni, compresa una possibile cooperazione.

La seconda fase di EQUAL verrà avviata nel 2004 e proseguirà i finanziamenti delle Partnership di sviluppo volte a migliorare l'integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo. Mentre la Commissione, da parte sua, è responsabile della predisposizione del quadro generale dell'iniziativa, le autorità gestionali di ciascuno Stato membro si occupano di fissare le proprie priorità selezionando opportunamente le Partnership di sviluppo meglio atte a soddisfare tali obiettivi. Tutti i dettagli relativi ai punti di contatto nazionali sono disponibili sul sito web EQUAL: http://europa.eu.int/comm/equal.


(1)  GU L 31 del 6.2.2003.

(2)  GU L 50 del 25.2.2003.

(3)  GU L 316 del 15.12.2000.

(4)  GU C 142 del 14.6.2002.


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