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Document 92002E003458

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3458/02 di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione. Trattamento fiscale del biodiesel in Germania e in Francia.

GU C 65E del 13.3.2004, pp. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/11


(2004/C 65 E/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3458/02

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(6 dicembre 2002)

Oggetto:   Trattamento fiscale del biodiesel in Germania e in Francia

Rispetto al normale diesel minerale, qual è il trattamento fiscale che la Germania e la Francia riservano al biodiesel ottenuto dall'estere metilico di colza?

La società Total-Fina-Elf vende diesel contenente una percentuale di estere metilico di colza. Può la Commissione far sapere se ciò avviene a seguito di un'agevolazione fiscale concessa dal governo francese o sulla base di un decreto governativo francese?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(16 gennaio 2003)

1.

L'aliquota d'accisa ordinaria applicabile al gasolio usato come propellente in Francia e Germania è attualmente pari, rispettivamente, a 389 e 440 euro per mille litri.

La Germania, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Mineralölsteuergesetz (legge sull'imposizione degli oli minerali) in combinato disposto con l'articolo 1, comma 2, n. 1 del Mineralölsteuerdurchführungsverordnung (regolamento di attuazione della legge sull'imposizione degli oli minerali), concede un'esonerazione fiscale totale al biodiesel — puro al 97 % — venduto in Germania. In pratica tale esonerazione si applica per lo più agli esteri metilici di origine vegetale (ivi compresa la colza).

La normativa tedesca si basa sull'articolo 8, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1). La Commissione non ha ancora esaminato a fondo se esso sia l'articolo adatto; tuttavia la proposta della Commissione relativa ad un regime speciale di tassazione del carburante biologico che dovrebbe essere adottata nei prossimi mesi ha preso in considerazione la specifica fattispecie tramite una cosiddetta clausola di salvaguardia (paragrafo 3 articolo 8 c). Tale clausola consentirebbe agli Stati membri che al 1o esoneravano totalmente i prodotti costituiti unicamente da carburante biologico di continuare a esentarli totalmente sino al 31 dicembre 2003.

La Francia è stata autorizzata dal Consiglio a concedere permessi per l'applicazione di un'aliquota di accisa differenziata alla miscela di carburante «diesel/esteri di olio vegetale». Le riduzioni dell'accisa per gli esteri di origine vegetale non possono superare i 35,06 euro per ettolitro o i 396,64 euro la tonnellata.

La disposizione normativa francese si basa sull'articolo 25 della legge di modifica della legge finanziaria del 1997, sul decreto n. 98- 309 del 22 aprile 1998 che fissa le condizioni richieste per concorrere all'invito a presentare candidature per la distribuzione sul territorio francese di biocarburanti che determinano una riduzione dell'accisa sul consumo di prodotti petroliferi e sulla decisione del 22 aprile 1998 istitutiva della Commissione per l'esame delle richieste di autorizzazione da parte delle unità produttive di biocarburante.

2.

La Commissione non sa perché la Total-Elf-Fina abbia deciso di commercializzare diesel contenente una percentuale di estere metilico di colza.


(1)  GU L 316 del 31.10.1992.


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