Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92003E000483

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0483/03 di Bill Newton Dunn (ELDR) alla Commissione. Conseguenze della mappatura digitale sugli agricoltori del Regno Unito.

    GU C 268E del 7.11.2003, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92003E0483

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0483/03 di Bill Newton Dunn (ELDR) alla Commissione. Conseguenze della mappatura digitale sugli agricoltori del Regno Unito.

    Gazzetta ufficiale n. 268 E del 07/11/2003 pag. 0106 - 0107


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0483/03

    di Bill Newton Dunn (ELDR) alla Commissione

    (20 febbraio 2003)

    Oggetto: Conseguenze della mappatura digitale sugli agricoltori del Regno Unito

    A seguito della mappatura digitale del Regno Unito, alcuni agricoltori britannici temono che tutti i contributi comunitari saranno consolidati ed erogati come contributi per i terreni coltivati.

    In tal caso, essi temono che i pagamenti saranno erogati a favore dei proprietari dei terreni e non ai locatari, come succede nel caso delle quote lattiere, il che avrebbe come conseguenza che i proprietari reclamerebbero per sé una grande parte del contributo.

    Tali timori sono giustificati?

    Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

    (24 marzo 2003)

    A norma dell'articolo 36 della proposta della Commissione che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (PAC)(1), possono beneficiare del regime unico di pagamento gli agricoltori che hanno ricevuto un pagamento diretto durante il periodo di riferimento 2000-2002.

    Come prescritto dall'articolo 40 della stessa proposta di regolamento, l'importo di riferimento è la media annuale su tre anni degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore in base al numero di ettari e al numero di capi di bestiame nel quadro dei regimi di sostegno per ogni anno civile del periodo di riferimento.

    L'articolo 47 della stessa proposta stabilisce che ogni diritto all'aiuto concesso all'agricoltore alla data di istituzione del pagamento unico, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato dal diritto in futuro. Si intende per ettari ammissibili qualsiasi superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli al 31 dicembre 2002.

    Nel quadro del regime in questione, in linea generale, a ricevere il pagamento è pertanto l'agricoltore titolare di diritti derivati dai suoi pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento e che può abbinare alla futura domanda di pagamento unico un numero equivalente di ettari ammissibili.

    Tuttavia, fatto salvo questo principio di ordine generale, per consentire una certa flessibilità in risposta a situazioni specifiche gli Stati membri dispongono della facoltà di definire un certo equilibrio tra diritti di pagamento singoli e medie regionali o nazionali applicando il regime di pagamento unico a livello regionale. In tal caso l'agricoltore la cui azienda è ubicata nella regione interessata riceve un diritto per ettaro che viene calcolato dividendo la parte del massimale nazionale corrispondente alla regione per il numero di ettari di riferimento fissati a livello regionale.

    (1) COM(2003) 23 def.

    Top