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Document JOC_2003_045_E_0097_01
Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the parties on new mutual agricultural concessions (COM(2002) 572 final — 2002/0250(ACC))
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo [COM(2002) 572 def. — 2002/0250(ACC)]
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo [COM(2002) 572 def. — 2002/0250(ACC)]
GU C 45E del 25.2.2003, pp. 97–108
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo /* COM/2002/0572 def. - ACC 2002/0250 */
Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0097 - 0108
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale. 2. Il fondamento giuridico dei negoziati con la Repubblica di Estonia, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo europeo. A norma di tale disposizione, la Comunità e l'Estonia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e del ruolo dell'agricoltura nell'economia estone. 3. Conformemente alle direttive del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. Su questa base le due parti hanno avviato negoziati, che si sono conclusi il 31 gennaio 2002. 4. I risultati dei negoziati tra la Commissione e l'Estonia su ulteriori concessioni nel settore agricolo implicano l'immediata, reciproca e piena liberalizzazione degli scambi di alcuni prodotti agricoli. È stato inoltre raggiunto un accordo sull'apertura di nuovi contingenti tariffari in alcuni settori e sull'aumento di alcuni contingenti già in vigore. 5. Le parti hanno finora messo in atto i risultati dei negoziati attraverso misure autonome applicabili dal 1° luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1151/2002. Come previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo europeo, l'Estonia ha rinunciato all'applicazione di dazi tariffari su tutti i prodotti agricoli importati dalla Comunità. 6. Il presente protocollo relativo a nuove concessioni reciproche nel settore agricolo sostituisce le misure autonome e transitorie summenzionate al momento della sua entrata in vigore. 2002/0250 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra [2], prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli. [2] GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3. (2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e l'Estonia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con l'Estonia sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti dei vigenti regimi preferenziali approvati dalla decisione 1999/86/CE [3]. [3] GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9. (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 1349/2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia [4]. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo. [4] GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2677/2000 (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7). (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con l'Estonia si sono conclusi il 31 gennaio 2002. I risultati dei negoziati sono stati finora messi in atto attraverso misure autonome applicabili dal 1° luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1151/2002 [5]. [5] GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15. (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (in prosieguo denominato "il protocollo"). (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [6], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme. [6] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11). (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione prevista dalla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7]. [7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e ad effettuare la notifica di approvazione di cui all'articolo 4 del protocollo. Articolo 3 1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti nell'allegato Va di cui all'articolo 19, paragrafo 2, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra. 2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Articolo 4 La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 5 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 [8] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli. [8] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. Articolo 6 Il regolamento (CE) n. 1151/2002 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente [...] ALLEGATO Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari dell'Estonia (di cui all'articolo 4) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità», da una parte, e LA REPUBBLICA DI ESTONIA, dall'altra, considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (in prosieguo denominato "l'accordo europeo"), è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1998 [9]. [9] GU L 68 del 9.3.1998, pag.3 (2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica di Estonia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati. (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo [10] per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dell'esito dell'Uruguay Round del GATT. [10] GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9. (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 22 novembre 2000 e il 31 gennaio 2002. (5) Da parte sua, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1151/2002 [11], di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2002, le concessioni comunitarie risultanti dai cicli di negoziati del 2000 e del 2002. [11] GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15. (6) Le concessioni sopra indicate saranno sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica di Estonia, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente protocollo, sostituisce quello definito nell'allegato Va di cui all'articolo 19, paragrafo 2, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra. Articolo 2 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo. Articolo 3 Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Estonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo. Articolo 4 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure da parte delle parti contraenti, conformemente all'articolo 3. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 1151/2002 sono interamente computati nei quantitativi previsti nell'allegato A(b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002. Articolo 5 Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed estone, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, [...] Per la Comunità europea Per la Repubblica di Estonia ALLEGATO A (a) I seguenti prodotti originari dell'Estonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0% del dazio NPF) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1). ALLEGATO A (b) Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Estonia sono soggette alle concessioni sotto indicate (NPF = dazio della nazione più favorita) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione. (2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna. (3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo. (4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. (5) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per Estonia, Lettonia e Lituania. La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio. (6) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli. (7) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato. (8) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio. (9) In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide=25,7 kg uova essiccate). ALLEGATO all'allegato C (b) Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione 1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione originari dell'Estonia, sono stabiliti come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana. 3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica di Estonia per consentire loro di rimediare alla situazione. 4. Su richiesta della Comunità o dell'Estonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune. 5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro. Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.