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Document 92002E002156
WRITTEN QUESTION P-2156/02 by Kathleen Van Brempt (PSE) to the Commission. Proposal for a directive on environmental liability — no-fault liability — Article 9.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2156/02 di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione. Proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale — Responsabilità — articolo 9.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2156/02 di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione. Proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale — Responsabilità — articolo 9.
GU C 301E del 5.12.2002, pp. 262–264
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2156/02 di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione. Proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale — Responsabilità — articolo 9.
Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0262 - 0264
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2156/02 di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione (11 luglio 2002) Oggetto: Proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale Responsabilità articolo 9 A norma degli articoli 3.1, 4, 5 e 7 della proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale(1), gli Stati membri devono istituire un sistema di responsabilità in materia di danni ambientali provocati da determinate attività, elencate nell'allegato I della proposta alla Commissione, che rappresentano un danno o un'imminente minaccia di danno per l'uomo e l'ambiente. Gli articoli 3.2 e 8, per contro, prevedono in determinati casi che il sistema di responsabilità sia applicato in caso di errore o negligenza ove sia arrecato danno alla biodiversità in conseguenza di attività diverse da quelle elencate nell'allegato I. A norma dell'articolo 9.1 il sistema di responsabilità non si applica a un'emissione o un evento consentiti da leggi e regolamenti applicabili o da permessi o da autorizzazioni rilasciati all'operatore, né ad emissioni di attività che non erano considerate nocive secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività. Le attività elencate nell'allegato I riguardano principalmente, se non esclusivamente, attività soggette a permessi o autorizzazioni. D'altro lato, la proposta della Commissione sembra non tener conto della possibilità che in uno Stato membro possano essere previsti o attribuiti permessi e licenze per attività per le quali non vige un siffatto obbligo comunitario. Alla luce di quanto precede, in quali casi è applicabile il sistema di responsabilità? Un'elencazione esaustiva di tali casi è necessaria ai fini di una chiara comprensione della portata della proposta di direttiva. È possibile affermare che l'accesso del pubblico alle informazioni relative al contenuto delle attività delle istituzioni dell'Unione e, di conseguenza, la sua partecipazione a tali attività è ostacolata dal modo in cui la proposta di direttiva viene elaborata, destando nell'opinione pubblica impressioni errate circa la portata del proposto sistema di responsabilità? (1) COM(2002) 17def. GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 132. Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione (31 luglio 2002) Da una lettura combinata delle disposizioni della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare, è possibile pervenire alle seguenti conclusioni. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e degli articoli 4 e 5 della proposta, per l'attribuzione della responsabilità all'operatore di una delle attività elencate nell'allegato I della proposta non è necessario fornire la prova del dolo o della colpa. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della proposta esclude la responsabilità dell'operatore quando il danno ambientale è stato cagionato da un'emissione o un evento consentiti da leggi e regolamenti applicabili o da permessi od autorizzazioni rilasciati all'operatore. In primo luogo è importante notare che, benché molte delle attività elencate nell'allegato I della proposta siano soggette a regimi comunitari di permessi o autorizzazioni, ciò non vale per tutte le attività suddette. Particolare attenzione meritano, per la loro importanza pratica nella vita quotidiana, i punti dell'allegato I relativi alla fabbricazione, uso, stoccaggio, trasporto nel perimetro della stessa impresa o rilascio nell'ambiente di sostanze e preparati pericolosi. Va precisato che, ad eccezione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi(1), le sostanze e tutti i preparati pericolosi non sono sottoposti a un regime comunitario di autorizzazione. Come indicato oltre, esistono anche autorizzazioni e permessi nazionali, ma non risulta che tutte le sostanze e tutti i preparati pericolosi siano soggetti a tale obbligo. È inoltre evidente che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) non si applica al danno provocato da emissioni non autorizzate o che superano il limite prescritto dalla legislazione. Va precisato anche che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) crea una deroga, la quale, come tutte le deroghe, secondo i principi interpretativi generali, deve essere applicata restrittivamente. Al riguardo è importante sottolineare che la disposizione non si riferisce all'attività in sé, ma a un'emissione o un evento, cioè a un elemento specifico dell'attività nel suo complesso. Ciò significa che il semplice fatto di svolgere un'attività nel rispetto di tutte le norme applicabili o di permessi e autorizzazioni non esclude automaticamente in tutti i casi la responsabilità dell'operatore. Più precisamente, l'operatore dovrebbe sicuramente rispondere del danno ambientale quando questo è stato provocato da un difetto di funzionamento nel corso dell'attività o da un incidente(2). Va osservato che, per quanto riguarda i più noti esempi di grave danno ambientale (come l'inquinamento del Reno dovuto all'incendio scoppiato nello stabilimento Sandoz di Basilea nel 1986, il cedimento di una diga di contenimento dei rifiuti nel complesso minerario di Aznalcóllar (Spagna) il 25 aprile 1998, che ha provocato un flusso di acque e di fanghi tossici verso il Parco nazionale Doñana, o gli incidenti di Baia Mare e di Baia Borsa nel gennaio e nel marzo 2000, che hanno provocato un forte inquinamento fluviale in Romania, in linea di principio non sembra che, in caso di inquinamento accidentale, l'evento o l'emissione dannosi possano considerarsi giuridicamente leciti. L'operatore viene inoltre considerato responsabile quando il danno avviene per dolo o colpa a lui attribuibili. Per quanto riguarda il quesito dell'onorevole parlamentare, che chiede se la proposta di direttiva prenda in considerazione esclusivamente i permessi e le autorizzazioni previsti dalle norme comunitarie, va sottolineato che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) fa riferimento alle leggi e ai regolamenti applicabili e ai permessi e autorizzazioni senza differenze o restrizioni a seconda del carattere comunitario o nazionale delle norme applicabili. Va anche ricordato che l'operatore non può invocare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) se l'emissione o evento che ha provocato il danno è consentito da un permesso o da un'autorizzazione non in regola con le leggi e i regolamenti applicabili. Non c'è dunque ragione di ritenere che tale norma rappresenti un'assoluta e incondizionata esclusione di responsabilità. Infine, per quanto riguarda la chiarezza testuale della proposta, occorre osservare che la formulazione della proposta riflette la volontà della Commissione di redigere un testo che porti ad autentici benefici per l'ambiente e contemporaneamente tenga conto degli aspetti socio-economici del problema, come richiede l'approccio a 360 gradi attualmente seguito per garantire uno sviluppo sostenibile. Lo sforzo di conciliare tutti gli interessi in gioco può aver portato a formulazioni piuttosto complicate che forse non aiutano il lettore a comprendere il sistema nel suo complesso. La Commissione è comunque disposta ad assistere il Parlamento europeo e il Consiglio nel lavoro di chiarimento del testo della proposta. (1) Va ricordato che i prodotti finali come i farmaci o gli additivi alimentari sono sottoposti a regimi specifici e sono quindi esclusi dalla normativa generale in materia di sostanze e preparati pericolosi. (2) Ad eccezione dei casi in cui l'evento o l'emissione è dovuto a uno dei fattori elencati all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) e all'articolo 9, paragrafo 3 come circostanza di esonero dalla responsabilità.