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Document 92002E002017

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2017/02 di Ieke van den Burg (PSE) e Anne Van Lancker (PSE) alla Commissione. Applicazione del regolamento 1612/68 nel caso di integrazione alla disoccupazione completa di un lavoratore frontaliero.

GU C 301E del 5.12.2002, pp. 257–258 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E2017

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2017/02 di Ieke van den Burg (PSE) e Anne Van Lancker (PSE) alla Commissione. Applicazione del regolamento 1612/68 nel caso di integrazione alla disoccupazione completa di un lavoratore frontaliero.

Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0257 - 0258


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2017/02

di Ieke van den Burg (PSE) e Anne Van Lancker (PSE) alla Commissione

(9 luglio 2002)

Oggetto: Applicazione del regolamento 1612/68 nel caso di integrazione alla disoccupazione completa di un lavoratore frontaliero

E' la Commissione a conoscenza della sentenza del 21 marzo scorso pronunciata dal Tribunale di 'sHertogenbosch nella causa intentata dalla sig.ra Rita Lemmens-Lenaerts (causa 197850)? La sig.ra risiede in Belgio e lavora come frontaliera nei Paesi Bassi. Attualmente è disoccupata e, sulla base del regolamento (CEE) n. 1408/71(1), ha diritto a beneficiare di un'indennità di disoccupazione belga. Il suo precedente datore di lavoro le eroga, sulla base di una disposizione del contratto collettivo che integra l'indennità di disoccupazione fino a una certa percentuale dell'ultimo salario lordo percepito, un'integrazione sulla sua indennità di disoccupazione, basandosi tuttavia sull'ipotesi fittizia di un'indennità olandese. Dato che la prestazione belga è inferiore a quella olandese, ne deriva una differenza di entrate tra lei e i colleghi disoccupati residenti nei Paesi Bassi.

Condivide la Commissione l'opinione che questo diritto previsto dai contratti collettivi di lavoro, formulato come una percentuale del salario lordo (essendo un vantaggio sociale conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 1612/68(2)) deve garantire per il lavoratore frontaliero disoccupato con un'indennità da percepire obbligatoriamente nel paese di residenza (conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii del regolamento (CEE) n. 1408/71) il medesimo livello di reddito (lordo) dei colleghi che abitano nel paese in cui lavorano?

Non ritiene la Commissione che il giudice olandese avrebbe dovuto fare riferimento anche alla giurisprudenza relativa al regolamento (CEE) n. 1408/71 e al regolamento 612/68, vale a dire le sentenze Meints (C-57/96) e la sentenza concernente i punti di pensione (Commissione/Francia C-35/97)?

Come intende la Commissione individuare, nelle proposte di revisione del regolamento (CEE) n. 1408/71, una soluzione al problema succitato delle indennità di disoccupazione connesse obbligatoriamente al paese di residenza e delle integrazioni connesse alle prestazioni erogate nel paese di lavoro nel caso di licenziamento di lavoratori frontalieri?

(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(2) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(27 agosto 2002)

La Commissione conferma di essere a conoscenza della sentenza nazionale a cui gli onorevoli parlamentari si riferiscono. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, si tratta di una controversia sul calcolo di un'integrazione dell'indennità di disoccupazione che il precedente datore di lavoro situato nei Paesi Bassi dovrebbe pagare al lavoratore licenziato, in base a un contratto di lavoro collettivo. Il contratto in questione garantirebbe il pagamento di un'integrazione da parte del datore di lavoro, fino a una certa percentuale dell'ultimo salario lordo percepito.

La Commissione ritiene che questo vantaggio rientri effettivamente nell'ambito dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68(1) che garantisce ai lavoratori migranti gli stessi diritti e vantaggi previsti per i lavoratori nazionali, come confermato dalla Corte di giustizia, in particolare nelle sentenze Meints (C-57/96)(2), Commissione/Francia (C-35/97)(3) e Schöning-Kougebetopoulou (C-15/96)(4).

Il contratto collettivo neerlandese in questione non pare comunque prevedere un trattamento diverso per i lavoratori migranti, in particolare per quelli frontalieri, rispetto ai lavoratori nazionali. La concessione dell'integrazione dovrebbe garantire a tutti i lavoratori una certa percentuale dell'ultimo salario lordo percepito.

È invece incompatibile con il diritto comunitario, in particolare con il regolamento (CEE) n. 1612/68, il fatto che in pratica l'integrazione sia calcolata basandosi unicamente sull'ipotesi che l'interessato riceva l'importo dell'indennità di disoccupazione previsto dalla legislazione neerlandese. In virtù dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii del regolamento (CEE) n. 1408/71(5), i lavoratori frontalieri completamente disoccupati percepiscono infatti l'indennità di disoccupazione in base alla legislazione del paese di residenza. Quest'importo potrebbe essere diverso da quello previsto dalla legislazione del precedente paese di lavoro.

La Commissione ritiene pertanto che nel calcolo dell'integrazione il precedente datore di lavoro debba considerare l'effettivo livello delle indennità di disoccupazione percepite dall'interessato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71, per garantirgli effettivamente il versamento di un'integrazione fino a una certa percentuale dell'ultimo salario lordo.

Per quanto riguarda la proposta della Commissione relativa alla revisione del regolamento (CEE) n. 1408/71(6), la Commissione ha proposto che i lavoratori frontalieri disoccupati percepiscano le indennità di disoccupazione in base alla legislazione dello Stato membro del loro ultimo lavoro. L'adozione di questa proposta potrebbe indubbiamente facilitare l'applicazione del contratto collettivo in questione, poiché i lavoratori frontalieri disoccupati riceverebbero le stesse indennità di disoccupazione dei lavoratori stabili.

(1) Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, GU L 257 del 19.10.1968.

(2) Sentenza del 27 novembre 1997, Racc. 1997, I-6689.

(3) Sentenza del 24 settembre 1998, Racc. 1998, I-5325.

(4) Sentenza del 15 gennaio 1998, Racc. 1998, I-47.

(5) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97, GU L 28 del 30.1.1997.

(6) GU C 38 del 12.2.1999.

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