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Document 92002E001734

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1734/02 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione. Riconoscimento della Naturopatia.

GU C 301E del 5.12.2002, pp. 217–219 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E1734

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1734/02 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione. Riconoscimento della Naturopatia.

Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0217 - 0219


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1734/02

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(17 giugno 2002)

Oggetto: Riconoscimento della Naturopatia

Nell'ultimo decennio si sono affermate e diffuse numerose discipline orientate alla prevenzione ed al benessere e, in generale, ad una migliore qualità della vita. Si tratta di approcci che spesso vengono associati alle cosiddette medicine non convenzionali (agopuntura, omeopatia, fitoterapia, ecc.) per distinguerle da quella comunemente riconosciuta e che si pratica nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali. Questi trattamenti sono oggi riconosciuti da tutti come sicuri coadiuvanti della salute e del benessere e particolarmente utili per la prevenzione, a condizione che gli operatori che li svolgono, cioè i naturopati, siano professionalmente preparati. Essi sono pure chiamati operatori del benessere e sono infermieri professionali, fisioterapisti, estetiste, massaggiatori shatsu, riflessologi, erboristi, insegnanti di ginnastica curativa, personal trainer, ecc., che frequentano (almeno in Italia) corsi di formazione teorico-pratici di circa 1000/1200 ore, ripartite in tre/quattro anni. Questi percorsi formativi e la conseguente attività dei naturopati si va estendendo sempre di più, stimolando le capacità di auto-guarigione e facendo riferimento a sostanze naturali da utilizzare per i vari trattamenti (erbe, oli essenziali, fiori di Bach )

Può la Commissione riferire se tale fenomeno relativamente nuovo si è sviluppato nei Paesi dell'Unione, ed, eventualmente, in quali?

È a conoscenza di studi scientifici sulla validità di questa disciplina?

In quali Paesi la professione di naturopata è legalmente riconosciuta?

Esiste un riconoscimento europeo?

In caso negativo, non considera utile ed opportuno prendere iniziative per promuovere il riconoscimento di tale attività preventiva e di tutela del benessere fisico?

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione

(24 luglio 2002)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare si riferisce ai diversi tipi di medicine non convenzionali e alle professioni del settore che, nella Comunità, si sono venute sviluppando negli ultimi decenni sebbene a quanto risulta alla Commissione non esista, almeno per alcune delle discipline citate, consenso unanime per quanto concerne il loro valore indipendente e terapeutico.

In linea di massima è di competenza dei singoli Stati membri determinare se un'attività professionale debba o no essere regolamentata. Inoltre, per quanto riguarda le professioni cui l'onorevole parlamentare si riferisce, non esiste a livello comunitario alcuna armonizzazione delle condizioni di istruzione e di formazione; non esiste pertanto alcun riconoscimento europeo di tali professioni, nel senso che i titoli professionali o i diplomi relativi a tali professioni non figurano in alcun atto comunitario giuridicamente vincolante

Negli Stati membri possono esistere professioni non regolamentate; gli Stati membri dispongono ancora di ampi margini di manovra e possono decidere se regolamentare un particolare settore di attività e, in caso affermativo, in che forma. La Commissione non è necessariamente al corrente del fatto che una determinata professione sia o no regolamentata nei diversi Stati membri. La Commissione dispone tuttavia di informazioni sulla la professione di fisioterapista, regolamentata con 22 titoli diversi in tutti gli Stati membri, più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Allo stesso modo, la professione di terapista professionale/ergoterapeuta è disciplinata in 13 Stati membri (tutti tranne l'Austria e la Svezia) più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. La professione di naturopata è disciplinata, nell'Unione europea/Spazio economico europeo (EU/SEE) solo dalla Norvegia.

Una professione è regolamentata quando, in base a norme amministrative o giuridiche, per esercitarla è necessario essere in possesso di un diploma o di una particolare qualifica professionale. Nel caso in cui qualcuno chieda il riconoscimento di un diploma per esercitare un'attività professionale nel campo della medicina non convenzionale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale, si applica una delle due direttive seguenti, a seconda del tipo di studi che hanno portato al conseguimento del diploma: direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni(1) (maturità o equivalente + tre anni); o direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale(2) che riguarda diplomi, certificati e altri titoli professionali di livello inferiore rispetto a quelli di cui alla direttiva 89/48/CEE.

Il riconoscimento in base a queste direttive conferisce il diritto ad esercitare una specifica attività professionale regolamentata alle stesse condizioni dei detentori di diplomi nazionali; tuttavia, nel caso in cui esistano differenze sostanziali tra le qualifiche e l'esperienza del richiedente e le esigenze poste dallo Stato membro ospitante, quest'ultimo può porre al richiedente condizioni particolari, esigendo un determinato periodo di esperienza professionale, il superamento di un esame o un periodo di attività professionale sotto supervisione

Un ostacolo al diritto di riconoscimento può sussistere qualora un determinato Stato Membro riservi, in tutto o in parte, le attività in questione ad un'altra professione, ad esempio a quella di medico. In questo caso non si può considerare che la professione sia la stessa nei due Stati membri, e il professionista che desideri emigrare dovrà qualificarsi per la professione diversa riconosciuta nello Stato membro ospite per poter praticare le attività riservate a quella professione. La Corte di giustizia ha confermato il diritto degli Stati membri di riservare attività specifiche a talune professioni in assenza di una normativa comunitaria che stabilisca il contrario(3).

La Commissione non prevede al momento di promuovere il riconoscimento di forme specifiche di trattamenti preventivi, in considerazione del fatto che in questo settore l'interesse primario e la responsabilità ricadono sugli Stati membri, che decidono sulla linea d'azione da intraprendere in base alla loro politica sanitaria e alle altre loro linee politiche.

(1) GU L 19 del 24.1.1979.

(2) GU L 209 del 24.7.1992.

(3) Corte di giustizia, sentenza dell'1/1/2001 nella causa C-108/96 McQuen.

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