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Document 92002E001585

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1585/02 di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione. Diossina.

GU C 301E del 5.12.2002, pp. 188–189 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E1585

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1585/02 di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione. Diossina.

Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0188 - 0189


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1585/02

di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione

(4 giugno 2002)

Oggetto: Diossina

Può la Commissione confermare che il problema delle emissioni di diossina è trattato in modo differente ai sensi della legislazione UE, a seconda che si tratti di emissioni provenienti da impianti per il trattamento dei rifiuti (inceneritori) o di emissioni provenienti da impianti industriali? Tale impressione è data dal fatto che un'acciaieria belga, la SIDMAR di Gand, può produrre legalmente 21 grammi di diossina l'anno, mentre le emissioni collettive degli impianti europei di incenerimento, ai sensi delle direttive UE, sono di 22,5 grammi di diossina l'anno. Non pensa la Commissione che, anche se l'incenerimento è stato considerato una fonte importante di diossina in tutta l'UE, l'attenzione dovrebbe ora essere spostata su altre fonti, al fine di ridurre l'impatto ambientale globale e garantire che la politica comunitaria tenga conto dei veri settori di interesse ambientale, invece di continuare a concentrarsi su obiettivi politici più semplici?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(12 luglio 2002)

Le emissioni di diossina prodotte da tutte le principali fonti puntuali sono disciplinate dalla legislazione comunitaria che, se opportunamente applicata dagli Stati membri, garantisce un elevato livello di protezione.

Considerando la rilevanza del settore dell'incenerimento dei rifiuti quale fonte primaria di emissioni di diossina, la legislazione comunitaria stabilisce dal 1994 valori limite armonizzati per le emissioni di diossina nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi e, più di recente, con l'adozione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, in materia di incenerimento dei rifiuti(1), per tutte le sue forme, incluso quello dei rifiuti urbani.

Negli altri settori industriali il relativo strumento di carattere trasversale è la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(2). Questa direttiva impone ai grandi impianti industriali di adottare tutte le misure preventive adeguate contro l'inquinamento, in particolare mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) alla messa in funzione e non più tardi del 2007 per gli impianti esistenti. Contrariamente alla direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti di cui sopra, questa direttiva stabilisce che i valori limite per le emissioni devono essere stabiliti localmente in linea con il principio di sussidiarietà. Detti valori devono basarsi sulle BAT, un concetto normativo che tiene conto del rapporto costi-benefici per ottenere un trattamento equo e proporzionato di diversi settori industriali. Al fine di fornire indicazioni alle autorità, la Commissione organizza uno scambio di informazioni sulle BAT in diversi settori.

Da un punto di vista puramente tecnico, le emissioni di diossina prodotte da alcuni processi, tra cui l'incenerimento dei rifiuti, possono essere controllate con maggiore efficacia di quelle generate da altri processi.

L'acciaieria Sidmar ha apparentemente compiuto sforzi considerevoli per ridurre le emissioni di diossina, conseguendo ottimi risultati. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, nel 2001 il totale delle emissioni è stato di 0,6 grammi, pari al 3 % dei livelli del 1997. Inoltre, questo stabilimento è ritenuto uno degli impianti di sinterizzazione dotati del migliore monitoraggio al mondo per le emissioni di diossina.

Storicamente, la fonte principale di diossina nella Comunità è sempre stata l'incenerimento incontrollato dei rifiuti. Tenendo presente l'importanza dell'inceneramento dei rifiuti quale fonte di emissioni di diossina, la Commissione ha proposto diverse direttive in merito che hanno portato a una significativa riduzione delle emissioni di diossina. Secondo lo studio European Dioxin Emission Inventory, Stage II (Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, dicembre 2000), finanziato dalla Commissione, nell'incenerimento di rifiuti solidi urbani si è registrato negli ultimi dieci anni un rapido calo delle emissioni di diossine e di furani nell'aria grazie ad efficaci misure di abbattimento: nel 2000 i livelli delle emissioni di diossina sono scesi del 58 % rispetto al 1995 e si prevede una diminuzione dell'81 % tra i livelli del 1995 e quelli del 2005.

Il 24 ottobre 2001 la Commissione ha adottato una Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale Strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati(3). La comunicazione presenta il problema delle diossine e dei bifenili policlorurati (PCB), i progressi compiuti nell'affrontarlo, le lacune persistenti nonché la base per l'azione comunitaria e sviluppa una strategia per ridurre la presenza di questi composti nell'ambiente, nei mangimi e nei prodotti alimentari.

Nella comunicazione si afferma che l'incenerimento dei rifiuti non costituisce più una fonte primaria di diossina e che, per le fonti industriali, si osserva una netta riduzione delle emissioni (in base alle attuali tendenze e attività si prevede che l'obiettivo definito nel Quinto programma di azione per l'ambiente di ridurre le emissioni industriali del 90 % rispetto ai livelli del 1985 verrà raggiunto quasi completamente nel 2005). Tuttavia, per le fonti non industriali (incenerimento di combustibili solidi in ambienti domestici e di rifiuti domestici, incendi, ecc.) il tasso di riduzione delle emissioni è molto più basso. Finora queste fonti sono state di competenza degli Stati membri e la Commissione non ritiene necessario modificare questa politica, in linea con il principio di sussidiarietà.

La comunicazione identifica una serie di azioni non legislative a breve e medio termine e a lunga scadenza dedicate tra l'altro alle fonti di diossina (sinterizzazione dei minerali ferrosi, forni elettrici ad arco, industria dei metalli non ferrosi, varie fonti industriali e fonti di emissioni non industriali).

(1) GU L 332 del 28.12.2000.

(2) GU L 257 del 10.10.1996.

(3) GU C 322 del 17.11.2001.

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