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Document 92002E001415
WRITTEN QUESTION E-1415/02 by Bart Staes (Verts/ALE) to the Commission. Safety of maize variety T-25 for consumers.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1415/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione. Sicurezza per il consumatore della varietà di mais T-25.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1415/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione. Sicurezza per il consumatore della varietà di mais T-25.
GU C 301E del 5.12.2002, pp. 141–143
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1415/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione. Sicurezza per il consumatore della varietà di mais T-25.
Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0141 - 0143
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1415/02 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione (23 maggio 2002) Oggetto: Sicurezza per il consumatore della varietà di mais T-25 Secondo informazioni della BBC, la varietà di mais T-25 è probabilmente nociva per la salute dell'uomo e dell'animale. Tuttavia la Commissione ha autorizzato l'uso commerciale del T-25, autorizzazione fondata evidentemente sull'inesattezza dei risultati degli studi compiuti. 1. Su quali dati si è basata la Commissione per autorizzare lo sfruttamento commerciale della varietà di mais T-25? Sono tali dati ancora oggi affidabili? 2. Intende la Commissione far eseguire un nuovo studio sulla sicurezza della varietà di mais T-25? In caso negativo, per quale motivo? In caso affermativo, intende vietare l'uso commerciale del T-25 una volta conosciuti i risultati? 3. Intende la Commissione verificare quali effetti nocivi ha nel frattempo avuto l'uso della varietà di mais T-25 sull'uomo e sull'animale in Europa? In caso negativo, per quale motivo? 4. Intende la Commissione avviare una nuova indagine su altre tre varietà di mais modificate geneticamente di cui essa ha autorizzato la commercializzazione? In caso di irregolarità intende essa vietarne immediatamente l'utilizzo? 5. Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per escludere in futuro simili errori? Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione (8 agosto 2002) 1. La decisione della Commissione 98/293/CE concernente l'immissione in commercio del mais T25 in vista della sua emissione deliberata nell'ambiente e del suo utilizzo in alimenti per animali è stata adottata il 22 aprile 1998(1) in conformità alle disposizioni della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)(2). La decisione si basa sulla procedura di autorizzazione definita dalla direttiva 90/220/CEE che richiede una valutazione globale dei rischi per la salute umana e per l'ambiente oltre che una valutazione da parte di tutte le autorità competenti degli Stati membri e del Comitato scientifico per le piante (CSP). Il CSP in particolare è stato incaricato di esaminare se ci sono motivi di credere che l'immissione in commercio di mais geneticamente modificato T25, allo scopo di un utilizzo identico a quello di qualunque altro tipo di mais, possa avere un effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. La salute animale è considerata come parte dell'ambiente. Nel suo parere del 16 febbraio 1998, il CSP ha concluso che non ci sono prove che indichino che l'uso di mais geneticamente modificato al posto di qualunque altro tipo di mais possa causare un effetto negativo sulla salute umana o animale e sull'ambiente. Il CSP ha riesaminato il parere il 20 luglio 2001 ed è giunto alla stessa conclusione. Il CSP ha inoltre emesso altri pareri relativi alla sicurezza dell'uso del mais T25 il 30 novembre 2000, il 20 luglio 2001 e il 19 novembre 2001. La notifica relativa all'immissione in commercio di alimenti prodotti a partire dal mais T25 è stata trasmessa alla Commissione il 12 gennaio 1998, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(3). Tale notifica è fondata su un parere dell'autorità competente del Regno Unito relativo all'equivalente sostanziale dei prodotti derivati dal mais T25. Nel settembre 2000 il Comitato scientifico per l'alimentazione umana (CSAU) ha esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane riguardo alla sicurezza degli alimenti prodotti a partire dal mais T25. Il CSAU ha concluso che le informazioni trasmesse dalle autorità italiane non forniscono prove scientifiche dettagliate sufficienti per permettere di pensare che l'utilizzo di alimenti prodotti a partire dal T25 comporti dei rischi per la salute umana. 2. Come indicato nella risposta alla prima domanda, la sicurezza dell'uso del mais T25 è stata valutata scientificamente ed esaminata a varie riprese in questi ultimi tempi. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/220/CEE, gli Stati membri provvedono affinché siano presi tutti i provvedimenti idonei ad evitare eventuali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM. I Comitati scientifici competenti riesaminano periodicamente le valutazioni di sicurezza e tengono conto di ogni nuova informazione. 3. Le conclusioni delle valutazioni scientifiche sui rischi citati nella risposta alla prima domanda non forniscono alcuna ragione di credere che gli alimenti prodotti a partire dal mais T25 possano avere effetti negativi sulla salute umana o animale. 4. La direttiva 90/220/CEE è stata rettificata recentemente e sarà sostituita dalla direttiva 18/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 ottobre 2002. Quest'ultima prevede che le autorizzazioni accordate prima del 17 ottobre 2002 conformemente alla direttiva 90/220/CEE per l'immissione in commercio di OGM debbano essere rinnovate entro il 17 ottobre 2006. Questa misura comprende anche un riesame delle valutazioni dei rischi. 5. Come già indicato sopra, le valutazione dei rischi collegati al mais T25 e agli alimenti prodotti a partire da quest'ultimo sono state effettuate conformemente alle procedure di autorizzazione previste dalle norme comunitarie. (1) GU L 131 del 5.5.1998. (2) GU L 117 dell'8.5.1990. (3) GU L 43 del 14.2.1997.