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Document 92002E001313
WRITTEN QUESTION E-1313/02 by Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) to the Commission. Swedish exemption for hemp seed.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1313/02 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione. Deroga svedese relativa ai semi di canapa.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1313/02 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione. Deroga svedese relativa ai semi di canapa.
GU C 301E del 5.12.2002, p. 121–121
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1313/02 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione. Deroga svedese relativa ai semi di canapa.
Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0121 - 0121
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1313/02 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione (7 maggio 2002) Oggetto: Deroga svedese relativa ai semi di canapa La legislazione svedese non contempla norme relative alla canapicoltura. Il 27 aprile 1995 la Svezia notificava alla Commissione una deroga per i semi di canapa, a norma dell'articolo 4 del regolamento della Commissione (CEE) n. 334/93(1) recante modalità di applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale Secondo il Ministero svedese degli affari sociali, la Commissione non ha reagito alla comunicazione e pertanto, ai sensi del regolamento, ciò significa che essa non ha nulla da eccepire. Condivide la Commissione la tesi secondo cui la Svezia non è tenuta ad introdurre nella sua legislazione norme relative alla canapicoltura? (1) GU L 38 del 16.2.1993, pag. 12. Risposta comunedata dal sig. Fischler in nome della Commissionealle interrogazioni scritte E-1313/02, E-1315/02 e E-1316/02 (21 giugno 2002) La canapa (cannabis sativa) appare nella seguente legislazione agricola comunitaria: - regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre(1). Tale organizzazione comune dei mercati prevede un aiuto alla trasformazione della canapa destinata alla produzione di fibre; - regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000(5); - regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi(3). Un aiuto alla produzione di sementi certificate può essere accordato per la canapa destinata alla produzione di fibre; - regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale(4). Nel quadro di tutti questi regolamenti, la legislazione agricola comunitaria da un lato accorda un sostegno alla canapa destinata alla produzione di fibre e di altre materie prime e, dall'altro, elimina i rischi per la salute assoggettando l'erogazione dell'aiuto a condizioni molto rigorose. Infatti, sono ammesse a fruire dell'aiuto solo le varietà che hanno un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) assai basso (0,2 %). Inoltre, il Consiglio impone agli Stati membri di istituire un rigoroso sistema di controllo, che può includere la soppressione di alcune varietà se il tasso di THC supera lo 0,2 %. La legislazione svedese, invece, proibisce la produzione e la trasformazione di qualsiasi tipo di canapa, salvo concedere autorizzazioni per usi molto specifici. Dato il divieto di produzione della canapa, risulta impossibile procedere all'importazione in Svezia di semi di canapa destinati alla produzione delle fibre. Come indicato dall'onorevole parlamentare, le autorità svedesi hanno posto alla Corte di giustizia alcuni quesiti pregiudiziali in merito alla conformità con il diritto comunitario del divieto nazionale di coltura della canapa. In attesa della sentenza della Corte, la Commissione non ha intenzione di proporre modifiche alla regolamentazione in materia. (1) GU L 193 del 29.7.2000. (2) GU L 160 del 26.6.1999. (3) GU L 246 del 5.11.1971. (4) GU L 299 del 20.11.1999. (5) GU L 193 del 29.7.2000.