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Document 92002E000592

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0592/02 di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione. Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Obbligo di assicurare tale responsabilità.

GU C 301E del 5.12.2002, pp. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E0592

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0592/02 di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione. Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Obbligo di assicurare tale responsabilità.

Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0047 - 0048


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0592/02

di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione

(25 febbraio 2002)

Oggetto: Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli Obbligo di assicurare tale responsabilità

A norma dell'articolo 3 della direttiva 72/166/CEE(1) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ogni Stato membro ha elaborato la legislazione necessaria a far sì che la responsabilità relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione.

Di fatto, alcune imprese assicuratrici sembrano spesso voler assicurare solo persone che rappresentano un rischio assicurativo (molto) basso, basandosi soprattutto sulla probabilità statistica che un determinato cliente presenti una richiesta di indennizzo. Le imprese assicuratrici si rivolgono pertanto alle nicchie del mercato assicurativo che presentano rischi di pagamento di indennizzi minimi e, dunque, utili massimi.

Questo tipo di strategia aziendale fa sì che i conducenti, che da un punto di vista strettamente statistico rappresentano un rischio assicurativo più elevato, quali ad esempio i giovani o gli anziani, riscontrano sempre maggiori difficoltà nel trovare un'assicurazione disposta ad assicurarli, anche se in passato non hanno mai presentato domande di indennizzo. Tutto ciò determina, di fatto, un aumento del numero di conducenti non assicurati, con tutte le conseguenze del caso, quali l'aumento del numero di fughe a seguito di un incidente, da un lato, e l'esclusione di determinate persone da determinati mezzi di trasporto, mediante una decisione arbitraria e unilaterale delle imprese assicuratrici, dall'altro.

Non ritiene la Commissione che una siffatta politica di accettazione leda il principio che sottende all'obbligo di assicurazione, ossia quello di provvedere alla copertura e alla condivisione dei rischi? Intende essa presentare proposte legislative intese a contrastare tale pratica commerciale? Non ritiene essa opportuno, ai fini della parità di condizioni di concorrenza nel mercato interno, imporre alle imprese assicuratrici l'obbligo generale di accettare, a determinate condizioni, ogni cliente al quale non sia stata ritirata la patente da parte di un'autorità giudiziaria?

(1) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(26 marzo 2002)

È vero che alcuni gruppi di persone riconducibili a livelli di rischio più elevati possono ottenere una copertura assicurativa per l'automobile solo a costi elevati. Come affermato dall'onorevole parlamentare, questa condizione può determinare la circolazione di conducenti non assicurati. Tuttavia, ove necessario, in alcuni Stati membri sono stati creati meccanismi atti a garantire che tutti i gruppi di conducenti, indipendentemente dal loro grado di rischio, possano usufruire di una copertura assicurativa obbligatoria. Durante la revisione delle direttive relative alle assicurazioni degli autoveicoli attualmente ad opera della Commissione, nessun esperto delle amministrazioni degli Stati membri ha suggerito la necessità di istituire un meccanismo comunitario armonizzato a questo riguardo.

È inoltre opportuno osservare che i rapporti contrattuali tra le imprese assicuratrici (come per altre istituzioni finanziarie) e i loro clienti sono basati sul principio della libertà in materia di contratti e prezzi, in modo tale che nessuna delle parti sia obbligata ad eseguire un'operazione assicurativa. La terza direttiva per le assicurazioni non vita (92/49/CEE)(1) ha introdotto la libertà di fissare i premi e ha abolito l'approvazione a priori o sistematica delle tariffe e delle polizze, incluse quelle per le assicurazioni di autovetture, al fine di completare il mercato interno nel settore assicurativo.

La Commissione ritiene che un mercato assicurativo interno trasparente e integrato, nel quale gli assicuratori operino in un reale regime di concorrenza per la prestazione di coperture assicurative automobilistiche, possa permettere ai cittadini di trovare più facilmente un'assicurazione per i propri veicoli a costi più bassi.

(1) Direttiva 92/49/CEE, GU L 228 dell'11.8.1992.

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