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Documento 92002E000493
WRITTEN QUESTION E-0493/02 by Glyn Ford (PSE) to the Commission. Carriers' liability.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0493/02 di Glyn Ford (PSE) alla Commissione. Responsabilità dei trasportatori.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0493/02 di Glyn Ford (PSE) alla Commissione. Responsabilità dei trasportatori.
GU C 301E del 5.12.2002, pagg. 45-46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0493/02 di Glyn Ford (PSE) alla Commissione. Responsabilità dei trasportatori.
Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0045 - 0046
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0493/02 di Glyn Ford (PSE) alla Commissione (22 febbraio 2002) Oggetto: Responsabilità dei trasportatori Condivide la Commissione l'opinione secondo la quale una soluzione al problema dei flussi migratori irregolari consiste in un genuino e serio sforzo comune da parte degli Stati membri, mirato ad esaminare attentamente, con tutte le parti interessate, i meccanismi previsti dalla convenzione di Ginevra e, in particolare, a determinare se i richiedenti asilo hanno il diritto di rivendicare spontaneamente protezione, piuttosto che in un ampliamento della normativa in materia di responsabilità dei trasportatori volto a riversare maggiori responsabilità su tutte le modalità di trasporto? Risposta comunedata dal sig. Vitorino in nome della Commissionealle interrogazioni scritte E-0488/02, E-0489/02, E-0490/02, E-0491/02, E-0492/02 e E-0493/02 (4 aprile 2002) Le sei domande poste dall'onorevole parlamentare riguardano tutte direttamente il problema della responsabilità dei vettori, perciò richiedono una risposta complessiva. In merito al problema generale sollevato dall'onorevole parlamentare: - La lotta contro l'immigrazione illegale è un problema politico di primaria importanza in tutti gli Stati membri e oltre i confini dell'Unione. Nella sua recente comunicazione al Consiglio e al Parlamento su una politica comune in materia di immigrazione illegale(1), la Commissione ha evidenziato che difficilmente l'entità del problema dell'immigrazione illegale potrà diminuire nel prossimo futuro. Questa opinione è stata confermata dal piano d'azione sull'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani adottato il 28 febbraio 2002 dal Consiglio dei ministri Giustizia e Affari interni. Allo stesso tempo la Commissione ha sottolineato, in particolare nella comunicazione relativa a una procedura comune in materia di asilo e a uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo(2), che uno degli obiettivi di tali procedura e status era quello di trovare un corretto equilibrio tra il pieno rispetto della specificità dell'ammissione per ragioni umanitarie e le finalità legittime di prevenire e combattere l'immigrazione illegale. - Per il momento, il problema della responsabilità dei vettori non è ancora pienamente armonizzato a livello europeo. L'articolo 26 della convenzione di Schengen, integrato dalla recente direttiva 2001/51/CE del Consiglio del 28 giugno 2001 che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985(3), contiene alcune disposizioni relative alla responsabilità dei vettori. Tali disposizioni riguardano tuttavia solo il trasporto di passeggeri, non quello delle merci; inoltre, il trasporto ferroviario viene coperto solo parzialmente e gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale nell'attuazione di tali disposizioni. Occorre notare che questa direttiva contiene una clausola di garanzia secondo la quale le sanzioni imposte non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri in caso di richiesta di protezione internazionale da parte di un cittadino di un paese terzo. - Su questa base, la Commissione ha supportato come iniziativa utile l'organizzazione di una tavola rotonda sulla responsabilità dei vettori il 30 novembre 2001. A questa tavola rotonda hanno partecipato rappresentanti degli Stati membri, dell'industria dei trasporti, delle istituzioni europee, delle organizzazioni umanitarie e di altre parti interessate per discutere il problema della responsabilità dei vettori e dell'immigrazione illegale e riflettere sulle possibili soluzioni a livello europeo. Tenendo conto del successo di questa tavola rotonda e del fatto che diversi fattori meritano un'analisi più approfondita, la Commissione ha deciso di proseguire su questa linea. È già stata programmata per il 2002 una serie di incontri di esperti che approfondiranno i temi identificati nel corso delle discussioni della tavola rotonda. - In sostanza, la Commissione ritiene necessario esaminare e rendere compatibili tre aspetti principali: la ricerca di soluzioni comuni a livello europeo, la compatibilità con la lettera e lo spirito della convenzione di Ginevra e la garanzia che non venga indebitamente ostacolata la libera circolazione di merci e persone all'interno del mercato comune, in modo da evitare aggravi eccessivi per il settore. Con riferimento ai punti specifici sollevati dall'onorevole parlamentare: - Interrogazione E-0488/02: La Corte costituzionale austriaca ha recentemente invalidato alcune disposizioni della legislazione nazionale austriaca relative alla responsabilità dei vettori. Nella sua sentenza, la Corte costituzionale austriaca ha criticato, in base all'articolo 18 della costituzione nazionale, la mancanza di chiarezza e certezza giuridica delle disposizioni annullate, ma non ha posto in discussione il principio della responsabilità dei vettori come strumento per limitare l'immigrazione illegale. Tale sentenza non modifica l'opinione della Commissione sul fatto che la legislazione relativa alla responsabilità dei vettori possa rappresentare uno strumento efficiente nella lotta contro l'immigrazione illegale, ma che occorra prestare grande attenzione alla stesura corretta di tale legislazione, tenendo conto di tutti gli aspetti coinvolti. Come già accennato, questo problema è attualmente oggetto di un esame approfondito all'interno del processo della tavola rotonda sulla responsabilità dei vettori. - Interrogazione E-0489/02: La Commissione ritiene che sia possibile per gli Stati membri adottare leggi sulla responsabilità dei vettori e, allo stesso tempo, rispettare gli obblighi sottoscritti con la convenzione di Ginevra del 1951. Il difficile compito di rispettare la dimensione umanitaria nella stesura e nell'applicazione di regole sulla responsabilità dei vettori sarà uno dei temi che gli esperti dovranno esaminare in modo approfondito all'interno del citato processo della tavola rotonda sulla responsabilità dei vettori. - Interrogazione E-0490/02: La differenza è che, nel primo caso (rimpatrio), il richiedente asilo è già entrato nel territorio e sotto la giurisdizione di uno Stato membro, mentre nel secondo caso (rifiuto di imbarco su un volo) il potenziale richiedente asilo si trova ancora nel territorio di un paese terzo. Questa differenza è rilevante per le regole applicabili al richiedente asilo. - Interrogazione E-0491/02: La legislazione in materia di responsabilità dei vettori non deve essere considerata un fenomeno isolato. Si tratta di uno strumento politico usato nel contesto più ampio della regolamentazione e della gestione dei flussi migratori. Nella citata comunicazione relativa a una politica comune contro l'immigrazione illegale, la Commissione ha proposto una vasta serie di misure, che vanno da misure pre-frontiera (campagne di sensibilizzazione) a provvedimenti penali (lotta contro il contrabbando e la tratta di esseri umani), che contribuiranno a prevenire i rischi paventati dall'onorevole parlamentare. - Interrogazione E-0492/02: È inevitabile che le misure di controllo possano recare disagio ai viaggiatori. La Commissione è fiduciosa, e lo ha sottolineato nella citata comunicazione su una politica comune in materia di immigrazione illegale, nel fatto che le possibilità offerte dalle moderne tecnologie e dalle telecomunicazioni possano migliorare l'efficienza e la precisione delle misure di controllo, riducendo così tali disagi. - Interrogazione E-0493/02: In seguito al mandato ricevuto dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, occorre riaffermare l'assoluto rispetto del diritto di richiedere asilo e la piena e totale applicazione della convenzione di Ginevra sui rifugiati come base del sistema d'asilo comune europeo in corso di istituzione. La Commissione ha elaborato, a stretto contatto con gli Stati membri e altre parti interessate, diverse proposte legislative dirette a definire e armonizzare le regole applicabili ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ad altre persone che necessitino di protezione internazionale nell'Unione. La Commissione auspica che la discussione di queste proposte in sede di Consiglio produca un insieme equilibrato di regole a livello europeo in materia di asilo. La Commissione ritiene che, in aggiunta a queste negoziazioni, vi sia spazio per riflettere a livello europeo sui modi e sui mezzi da adottare per consentire alle persone che realmente necessitano di protezione internazionale di avere un accesso più sicuro e corretto al territorio dell'Unione. Per questa ragione sono in fase di avvio diversi studi con lo scopo di esaminare temi quali la trattazione delle richieste di asilo al di fuori dell'Unione e i meccanismi di reinsediamento. (1) COM(2001) 672 def. (2) COM(2000) 755 def. (3) GU L 187 del 10.7.2001.